In sintesi
L'articolo 103 del Codice di giustizia contabile disciplina la pubblicazione e la comunicazione della sentenza. Il comma 1 e stato abrogato dal D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114. La sentenza viene resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata. Il segretario appone data e firma in calce alla sentenza e, entro cinque giorni, comunica alle parti costituite il testo integrale mediante biglietto. Questa comunicazione ha valore meramente informativo: non fa decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178, che invece dipendono dalla notificazione della sentenza o dallo spirare del termine lungo.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 103 D.Lgs. 174/2016 — Pubblicazione e comunicazione della sentenza
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114.
2. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata.
3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 178.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La pubblicazione mediante deposito e il comma 1 abrogato
L'articolo 103 del D.Lgs. 174/2016 regola i momenti della pubblicazione e della comunicazione della sentenza nel processo contabile. Il comma 1 e stato abrogato dal D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, normativa di riforma che ha introdotto ulteriori modificazioni al codice di giustizia contabile. L'abrogazione del comma 1 indica che la disciplina originariamente ivi contenuta e stata soppressa o assorbita da norme successive, nell'ambito del processo di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti contabili. I commi 2 e 3 rimangono vigenti e costituiscono la disciplina attuale della pubblicazione e comunicazione della sentenza.
Il deposito in segreteria come atto di pubblicazione
Il comma 2 stabilisce che la sentenza e resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata. Il deposito e dunque il fatto giuridico che trasforma la sentenza da atto interno del collegio in atto processuale pubblico, opponibile alle parti e ai terzi. Prima del deposito, la sentenza esiste come deliberato della camera di consiglio ma non ha ancora acquistato la sua efficacia esterna. Il deposito in segreteria e l'atto che pubblica la sentenza nel senso giuridico del termine, rendendola accessibile alle parti che possono consultarla e richiederne copia. Questo momento e diverso dalla mera comunicazione alle parti: la pubblicazione precede la comunicazione ed e il presupposto logico di essa.
Il ruolo del segretario: attestazione e comunicazione
Il comma 3 assegna al segretario un ruolo cruciale nel processo di pubblicazione. Il segretario, in primo luogo, da atto del deposito in calce alla sentenza, apponendovi data e firma: si tratta di un'attestazione ufficiale che certifica il momento esatto in cui la sentenza e entrata nella sfera pubblica. In secondo luogo, entro cinque giorni dal deposito, il segretario da notizia della sentenza alle parti costituite mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza. La scelta di inviare il testo integrale - e non un semplice avviso di avvenuto deposito - e significativa: consente alle parti di valutare immediatamente il contenuto della decisione e di avviare senza ritardi le valutazioni sull'opportunita di proporre impugnazione.
L'inidoneita della comunicazione a far decorrere i termini per le impugnazioni
Il comma 3 in fine precisa un elemento di grande rilievo pratico: la comunicazione non e idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178. Questo significa che la comunicazione del biglietto da parte della segreteria e un atto puramente informativo, che non ha l'effetto giuridico di far scattare il dies a quo dei termini per l'appello o per gli altri mezzi di impugnazione. Per far decorrere i termini brevi di impugnazione e necessaria la notificazione della sentenza ad istanza di parte. In mancanza di notificazione, trova applicazione il termine lungo di impugnazione previsto dalla legge, che decorre dalla pubblicazione della sentenza.
La distinzione tra pubblicazione, comunicazione e notificazione
L'articolo 103 evidenzia una tripartizione concettuale fondamentale nel processo contabile: pubblicazione (deposito in segreteria), comunicazione (biglietto del segretario entro 5 giorni) e notificazione (ad istanza di parte). Questi tre atti hanno effetti diversi: la pubblicazione segna il momento a partire dal quale la sentenza produce effetti giuridici; la comunicazione informa le parti della pronuncia senza far decorrere i termini impugnatori; la notificazione, invece, fa decorrere i termini brevi per l'impugnazione. La chiarezza di questa distinzione e essenziale per i difensori, che devono calcolare con precisione i termini per l'appello al fine di evitare decadenze processuali irrecuperabili.
Profili di diritto transitorio: il D.Lgs. 114/2019
L'abrogazione del comma 1 ad opera del D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, si inserisce nel percorso riformatore avviato con la legge delega n. 124/2015 e proseguito con interventi correttivi successivi. Il D.Lgs. 114/2019 ha modificato varie disposizioni del codice di giustizia contabile con l'obiettivo di adeguarlo all'evoluzione digitale e processuale nel frattempo intervenuta, introducendo norme in materia di processo telematico e semplificazione delle notificazioni.
Implicazioni pratiche per le strategie difensive
Per i pratici del diritto contabile, l'articolo 103 impone alcune attenzioni operative irrinunciabili. Non bisogna confondere il biglietto del segretario con una notificazione: la ricezione del biglietto non attiva alcun termine impugnatorio e non sostituisce la notificazione ad istanza di parte. E prudente, dopo aver ricevuto la comunicazione del biglietto, richiedere immediatamente copia autentica della sentenza e valutare se procedere alla notificazione per far decorrere il termine breve a carico della controparte. In caso contrario, trova applicazione il termine lungo, la cui durata e fissata dall'articolo 178 del codice.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Come viene pubblicata la sentenza della Corte dei conti?
La sentenza e resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata. Il segretario appone data e firma in calce alla sentenza, attestando il momento esatto del deposito.
Entro quanti giorni il segretario deve comunicare la sentenza alle parti?
Il segretario deve inviare alle parti costituite il biglietto con il testo integrale della sentenza entro cinque giorni dal deposito, come previsto dal comma 3 dell'articolo 103.
La comunicazione del biglietto fa decorrere i termini per l'impugnazione?
No. La comunicazione del biglietto da parte della segreteria e un atto meramente informativo e non fa decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178. I termini brevi decorrono solo dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte.
Qual e la differenza tra pubblicazione e comunicazione della sentenza?
La pubblicazione avviene con il deposito in segreteria ed e il fatto che attribuisce alla sentenza efficacia esterna. La comunicazione e il successivo invio del biglietto con il testo integrale alle parti costituite; ha valore informativo ma non fa decorrere i termini impugnatori.
Il comma 1 dell'articolo 103 e ancora vigente?
No, il comma 1 dell'articolo 103 e stato abrogato dal D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114. Rimangono vigenti i commi 2 e 3, che disciplinano il deposito in segreteria e la comunicazione alle parti.
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