In sintesi
L'articolo 112 del Codice di giustizia contabile disciplina i presupposti e il procedimento per la correzione di errori materiali o di calcolo contenuti nelle sentenze e nelle ordinanze non revocabili. La correzione è rimessa allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento, su ricorso di parte. Una volta corretto, il provvedimento diviene ordinariamente impugnabile relativamente alle parti corrette, previa notificazione dell'ordinanza di correzione alle altre parti a cura del ricorrente. In caso di sentenza già impugnata in appello, la correzione può essere devoluta in gravame ed effettuata dal giudice d'appello.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 112 D.Lgs. 174/2016 — Casi di correzione di errori materiali
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
2. L’ordinanza di correzione è notificata alle altre parti a cura del ricorrente. A seguito della notifica la sentenza è ordinariamente impugnabile relativamente alle parti corrette.
3. Nel caso di sentenze che siano state impugnate in appello, la correzione può essere devoluta in gravame ed effettuata dal giudice dell’appello.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La correzione degli errori materiali: natura e ratio
L'istituto della correzione degli errori materiali risponde a un'esigenza elementare di giustizia: il documento che formalizza la decisione giurisdizionale deve corrispondere fedelmente alla decisione effettivamente assunta dal collegio. Quando tra la decisione e la sua trascrizione nel documento si inserisce un errore — di trascrizione, di calcolo, di omissione — non si tratta di una difformità nel contenuto della decisione, bensì di un'imperfezione nel modo in cui essa è stata espressa. L'articolo 112 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) consente di rimediare a queste imperfezioni con uno strumento snello, che non richiede l'instaurazione di un nuovo giudizio, ma solo un procedimento incidentale davanti allo stesso giudice. Il tutto senza intaccare la sostanza della decisione già assunta.
I presupposti: errori materiali e di calcolo
Il comma 1 individua i presupposti della correggibilità: omissioni, errori materiali o errori di calcolo. L'errore materiale è un errore ostensibile di trascrizione o di rappresentazione della decisione: nomi sbagliati, cifre erroneamente riportate, omissione di elementi che avrebbero dovuto figurare nel documento ma che la motivazione chiarisce come voluti. L'errore di calcolo è invece un'imprecisione aritmetica nella liquidazione di una somma o nella quantificazione di un importo. Entrambe le tipologie di errore sono accomunate da una caratteristica fondamentale: la loro natura non decisoria. Il giudice non ha deciso diversamente da quanto emerge dalla correzione; la correzione si limita ad allineare il documento alla decisione effettivamente adottata. Se l'errore fosse invece di valutazione giuridica o di fatto — non una svista ma un vero e proprio errore di giudizio — il rimedio appropriato sarebbe l'appello, non la correzione.
Il procedimento: il ricorso di parte e l'ordinanza del giudice
La correzione è attivabile su ricorso di parte: non esiste una correzione d'ufficio ai sensi di questo articolo, anche se il sistema non esclude che il giudice, nell'ambito dei suoi poteri di direzione del processo, possa sollecitare la parte a presentare il ricorso. Il giudice competente è lo stesso che ha pronunciato il provvedimento da correggere: ciò consente di avvalersi della conoscenza diretta della vicenda processuale e di valutare con certezza se vi sia stato un errore materiale oppure una scelta deliberata. Il provvedimento che chiude il procedimento di correzione è un'ordinanza, annotata sull'originale del provvedimento corretto: la forma dell'annotazione sull'originale è fondamentale perché assicura che il provvedimento corretto sia conoscibile in modo certo da chiunque consulti il fascicolo.
Gli effetti sulla impugnabilità del provvedimento corretto
Il comma 2 disciplina una conseguenza di grande rilievo pratico: dopo la notificazione dell'ordinanza di correzione, la sentenza diviene ordinariamente impugnabile «relativamente alle parti corrette». Ciò significa che la correzione riapre i termini di impugnazione, ma soltanto per le parti del provvedimento che sono state oggetto di rettifica. Se la sentenza era già passata in giudicato per le parti non corrette, il giudicato su quelle parti non è intaccato dalla correzione. La notificazione dell'ordinanza di correzione è effettuata a cura del ricorrente alle altre parti, e da quel momento decorrono i nuovi termini di impugnazione relativi ai punti corretti.
La correzione in sede di appello
Il comma 3 introduce una regola di coordinamento con il grado d'appello: se la sentenza è già stata impugnata in appello, la correzione dell'errore materiale può essere devoluta al giudice dell'appello. Questa previsione evita una duplicazione di procedimenti: sarebbe irragionevole obbligare le parti ad attivare un distinto procedimento di correzione davanti al giudice di primo grado mentre il processo è già pendente in appello. Il giudice d'appello, in quanto già investito del controllo sulla sentenza di primo grado, ha tutte le informazioni per procedere anche alla correzione dell'errore materiale nell'ambito dello stesso giudizio di secondo grado.
Coordinamento con il procedimento di correzione disciplinato dall'articolo 113
L'articolo 112 individua i presupposti sostanziali della correzione — quali errori sono correggibili e con quale provvedimento — mentre l'articolo 113 disciplina il procedimento nel dettaglio: la natura amministrativa del procedimento, il decreto in caso di accordo tra tutte le parti, la convocazione in udienza in caso di richiesta unilaterale, i termini di notificazione in caso di ricorso tardivo oltre l'anno dalla pubblicazione. I due articoli formano un corpo organico che deve essere letto unitariamente per comprendere l'intera disciplina dell'istituto nel processo contabile.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quali errori possono essere corretti con il procedimento dell'articolo 112?
Possono essere corretti soltanto gli errori materiali (trascrizione errata, omissioni ostensibili) e gli errori di calcolo, cioè imperfezioni nella rappresentazione della decisione che non ne alterano il contenuto sostanziale. Gli errori di valutazione giuridica o fattuale si correggono con l'appello.
Chi può presentare ricorso per la correzione dell'errore materiale?
Il comma 1 stabilisce che la correzione è effettuata «su ricorso di parte»: la legittimazione spetta alle parti del processo. Non è prevista la correzione d'ufficio nell'ambito di questo procedimento.
La correzione dell'errore materiale riapre i termini di impugnazione?
Sì, ma solo in relazione alle parti del provvedimento che sono state oggetto di correzione. Il comma 2 prevede che, dopo la notificazione dell'ordinanza di correzione, la sentenza diventi ordinariamente impugnabile «relativamente alle parti corrette».
Se la sentenza è già in appello, occorre un separato procedimento di correzione in primo grado?
No. Il comma 3 prevede che, quando la sentenza è già stata impugnata in appello, la correzione possa essere devoluta in gravame ed effettuata direttamente dal giudice dell'appello nell'ambito dello stesso giudizio.
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