Testo dell'articoloVigente
Art. 72 D.Lgs. 174/2016 — Deduzioni scritte e documentazione
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni o il maggior termine indicato dal pubblico ministero, il destinatario dell’invito a dedurre può presentare, anche senza l’assistenza di un difensore, deduzioni scritte, corredate dai documenti e dalle fonti di prova poste a base delle deduzioni, mediante deposito presso la segreteria della procura regionale.
2. Il destinatario dell’invito a dedurre può presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso. L’istanza di proroga è depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed è decisa entro tre giorni con decreto motivato; l’istanza non può essere presentata per più di due volte.
3. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il procuratore regionale fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quello fissato nell’invito a dedurre.
4. Contro il decreto di diniego dell’istanza di proroga può essere proposto reclamo motivato entro il termine perentorio di cinque giorni dalla sua comunicazione. Il reclamo è presentato alla sezione giurisdizionale competente mediante deposito in segreteria, che deve darne immediatamente avviso al pubblico ministero, che può presentare memorie e documenti entro i cinque giorni successivi. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il presidente della sezione o il giudice delegato decide con decreto che è comunicato al destinatario dell’invito a dedurre e al pubblico ministero.
5. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il presidente o il giudice delegato fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quaranta giorni. 5-bis. In caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 è ad essi comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell’atto di citazione.
Stesso numero, altri codici
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Commento
La fase delle deduzioni nel procedimento istruttorio contabile
L'articolo 72 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) si inserisce nella disciplina della fase preprocessuale innanzi alla Procura regionale della Corte dei conti. Dopo che il pubblico ministero contabile ha emesso l'invito a dedurre — atto con cui porta a conoscenza del presunto responsabile gli addebiti contestati e lo invita a fornire le proprie giustificazioni — l'articolo 72 regola le modalità, i termini e le procedure con cui l'invitato può esercitare concretamente il proprio diritto di difesa nella fase preistruttoria. Si tratta di un istituto fondamentale per l'equilibrio tra azione di responsabilità e tutela del convenuto, in quanto consente di instaurare un contraddittorio anticipato prima ancora che venga depositato l'atto di citazione.
Il termine perentorio di quarantacinque giorni e il deposito
Il comma 1 fissa in quarantacinque giorni il termine perentorio entro cui il destinatario dell'invito a dedurre può presentare deduzioni scritte, con facoltà di allegare tutti i documenti e le fonti di prova ritenuti utili a smentire o ridimensionare la contestazione. Il deposito avviene presso la segreteria della procura regionale competente. Il termine è qualificato come perentorio, il che implica la decadenza in caso di mancato rispetto, ma la norma ammette espressamente la proroga su istanza motivata. Il destinatario può agire anche senza l'assistenza di un difensore, scelta che il legislatore ha voluto per non ostacolare la difesa nelle situazioni in cui il soggetto non ha ancora formalizzato il rapporto con un avvocato o intende rappresentarsi direttamente.
L'istanza di proroga e i limiti processuali
Il comma 2 disciplina la facoltà di richiedere una proroga del termine: l'istanza deve essere motivata e presentata non oltre quindici giorni prima della scadenza originaria, a pena di inammissibilità implicita. Il deposito è effettuato presso la segreteria del pubblico ministero, che decide entro tre giorni con decreto motivato. La norma limita a due il numero di volte in cui l'istanza può essere riproposta, evitando pratiche dilatorie. Questa limitazione risponde all'esigenza di celerità del procedimento contabile, bilanciando il diritto di difesa con l'interesse pubblico alla pronta definizione delle responsabilità erariali.
Effetti del provvedimento di accoglimento o diniego della proroga
In caso di accoglimento della proroga da parte del procuratore regionale, quest'ultimo fissa un nuovo termine per il deposito; in caso di diniego, deve comunque assegnare un termine non inferiore a quello originariamente previsto nell'invito a dedurre, garantendo così un minimo di garanzia difensiva. La norma introduce dunque un vincolo minimo a tutela del destinatario anche nell'ipotesi di rigetto, impedendo che il diniego si traduca in una compressione del termine iniziale.
Il reclamo avverso il diniego della proroga
Il comma 4 introduce un meccanismo di tutela giurisdizionale avverso il decreto di diniego: il destinatario può proporre reclamo motivato entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto, mediante deposito in segreteria della sezione giurisdizionale competente. La segreteria deve immediatamente avvisare il pubblico ministero, che ha facoltà di depositare memorie e documenti nei successivi cinque giorni. Il presidente della sezione o il giudice delegato decide entro quindici giorni dalla comunicazione con decreto comunicato ad entrambe le parti. Si tratta di un controllo incidentale rapido che garantisce la revisione dell'operato del pubblico ministero contabile da parte di un organo giurisdizionale terzo.
Effetti del reclamo e pluralità di destinatari
Il comma 5 prevede che, in caso di accoglimento del reclamo, presidente o giudice delegato fissino un nuovo termine; in caso di diniego, il termine non può essere inferiore a quaranta giorni. Il comma 5-bis, introdotto per esigenze pratiche, stabilisce che in presenza di più destinatari dell'invito a dedurre il nuovo termine comunicato valga solo ai fini della proroga della scadenza per il deposito dell'atto di citazione, evitando effetti riflessi non voluti sugli altri soggetti coinvolti nel procedimento. La disposizione garantisce così la coerenza procedurale nei procedimenti con pluralità di parti.
Raccordo con i principi costituzionali e con il resto del Codice
La disciplina dell'articolo 72 si raccorda con il diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione e con il principio del contraddittorio richiamato dall'articolo 111. La fase delle deduzioni scritte costituisce il primo momento in cui il presunto responsabile può interloquire con il pubblico ministero contabile prima che questi valuti se esercitare l'azione di responsabilità mediante deposito dell'atto di citazione. Il coordinamento con l'articolo 67 (invito a dedurre) e con l'articolo 73 (azioni conservative) del medesimo Codice è essenziale per comprendere l'intera architettura della fase istruttoria del giudizio di responsabilità.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il termine di quarantacinque giorni per le deduzioni è perentorio?
Sì, il comma 1 dell'articolo 72 qualifica espressamente il termine come perentorio. La sua inosservanza comporta la decadenza dal diritto di presentare le deduzioni scritte, salvo che sia stata concessa una proroga.
Quante volte si può chiedere la proroga del termine per le deduzioni?
L'istanza di proroga può essere presentata al massimo due volte, come stabilisce il comma 2. Ogni istanza deve essere motivata e depositata non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine in corso.
È obbligatorio avere un difensore per depositare le deduzioni scritte?
No. Il comma 1 dell'articolo 72 consente espressamente al destinatario dell'invito a dedurre di presentare le deduzioni scritte anche senza l'assistenza di un difensore, a differenza di quanto avviene nella fase processuale.
Cosa succede se il procuratore regionale nega la proroga?
Il destinatario può proporre reclamo motivato entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di diniego. Il reclamo è deciso dal presidente della sezione o dal giudice delegato entro quindici giorni. In caso di rigetto del reclamo, il termine non può essere inferiore a quaranta giorni.
Il reclamo avverso il diniego della proroga sospende i termini?
Il Codice non prevede espressamente un effetto sospensivo automatico del reclamo sui termini in corso. L'articolo 72 comma 4 disciplina solo la procedura di reclamo e il potere del presidente di fissare un nuovo termine in caso di accoglimento.
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