Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 85 D.Lgs. 174/2016 – Intervento di terzi in giudizio
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 85 del Codice di giustizia contabile disciplina l'intervento volontario di terzi nel giudizio per responsabilità amministrativa. La norma prevede che chiunque abbia un interesse qualificato meritevole di tutela possa intervenire in causa per sostenere le ragioni del pubblico ministero. L'intervento avviene con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione. La disposizione introduce nell'ordinamento contabile una forma di intervento adesivo dipendente limitata a chi intende supportare la posizione accusatoria del PM, con un presupposto soggettivo qualificato che distingue questo intervento da quello del processo civile, dove sono ammesse anche intervento principale e adesivo autonomo da parte di terzi.Indice dei contenuti
La struttura soggettiva dell'intervento nel processo contabile
L'articolo 85 configura una forma di intervento volontario di terzi che presenta caratteristiche peculiari rispetto agli istituti omologhi del processo civile. Nel processo civile l'articolo 105 del codice di procedura civile ammette sia l'intervento principale - il terzo fa valere un diritto autonomo nei confronti di entrambe le parti originarie - sia quello adesivo autonomo e quello adesivo dipendente. Nel processo contabile l'articolo 85 prevede soltanto un intervento orientato a sostenere le ragioni del pubblico ministero: il terzo si affianca all'attore pubblico, non propone una domanda autonoma contro il convenuto né si schiera dalla parte di quest'ultimo. Questa configurazione unidirezionale riflette la natura del processo contabile, dove l'interesse pubblico alla conservazione delle risorse dell'erario è il bene giuridico protetto.
Il requisito dell'interesse qualificato
L'intervento è ammesso solo a chi abbia un «interesse qualificato meritevole di tutela». Il requisito dell'interesse qualificato è più stringente rispetto al generico interesse ex articolo 100 del codice di procedura civile. Non è sufficiente un interesse di mero fatto o un interesse ideale alla legalità dell'azione amministrativa: occorre che il terzo sia portatore di un interesse diretto e differenziato che trova nel processo contabile il suo naturale luogo di protezione. Nella prassi delle sezioni giurisdizionali, l'interesse qualificato ricorre tipicamente in capo all'ente pubblico direttamente danneggiato che non sia già parte del giudizio, oppure agli enti che abbiano subito riflessi patrimoniali dalla condotta del convenuto. I comitati o le associazioni di cittadini, invece, faticano a soddisfare questo requisito in assenza di un pregiudizio patrimoniale diretto e specifico.
Le modalità formali: notifica e deposito
L'atto di intervento deve essere notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione. La doppia formalità - notifica più deposito - garantisce il rispetto del contraddittorio: tutte le parti già presenti in giudizio vengono informate dell'ingresso del terzo e possono opporsi o prendere posizione. Il deposito in segreteria inserisce formalmente l'atto nel fascicolo processuale, rendendolo opponibile al collegio. Il codice non precisa i termini entro i quali l'intervento deve avvenire: in via di principio l'intervento è ammissibile fino a quando è ancora possibile svolgere attività difensiva utile, fermi i limiti delle preclusioni istruttorie maturate nel corso del giudizio.
Gli effetti processuali dell'intervento
Il terzo interventore che si affianca al pubblico ministero acquisisce la qualità di parte nel giudizio, con i connessi diritti e oneri processuali. In quanto parte, può depositare memorie, produrre documenti, chiedere l'ammissione di mezzi istruttori e partecipare alla discussione in udienza. Tuttavia, trattandosi di intervento adesivo dipendente, le sue domande e conclusioni devono restare all'interno del perimetro già tracciato dall'azione del pubblico ministero: non può ampliare l'oggetto del giudizio né formulare pretese autonome che vadano oltre quanto già dedotto dall'attore pubblico. Il terzo interventore non diventa titolare dell'azione erariale, che rimane esclusivamente del PM.
Rapporto con la partecipazione dell'ente danneggiato
Nel processo contabile, l'amministrazione o l'ente che ha subito il danno non è automaticamente parte del giudizio: la legittimazione attiva appartiene al pubblico ministero contabile. Tuttavia, l'ente danneggiato ha un interesse diretto alla condanna e all'effettivo recupero del danno. L'articolo 85 offre a questo ente uno strumento processuale per partecipare attivamente al giudizio, anche quando non sia formalmente parte. In questo senso, l'intervento del terzo nel processo contabile svolge una funzione analoga a quella dell'intervento del danneggiato nei processi penali, consentendo a chi ha subito il pregiudizio di vigilare sull'andamento del giudizio e di contribuire alla difesa dell'interesse erariale.
Limiti dell'istituto e questioni aperte
L'articolo 85, nel suo testo essenziale, lascia alcune questioni interpretative aperte. Non chiarisce, ad esempio, se il terzo interventore possa impugnare la sentenza qualora essa non accolga le ragioni del pubblico ministero che egli ha sostenuto, né se possa proporre regolarizzazione dell'intervento tardivamente effettuato. La giurisprudenza contabile ha affrontato queste questioni in modo non sempre uniforme, privilegiando in alcune pronunce un approccio restrittivo - che limita i poteri del terzo alle sole attività difensive svolte nella fase di merito - e in altre un approccio espansivo - che riconosce al terzo la legittimazione a impugnare la sentenza di merito sfavorevole al PM. Il codice, in mancanza di una norma espressa sul punto, rinvia ai principi generali del processo e alle disposizioni applicabili in via di rinvio esterno.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chiunque può intervenire nel giudizio contabile in sostegno del pubblico ministero?
No. L'articolo 85 richiede un interesse qualificato meritevole di tutela, che deve essere diretto e differenziato rispetto al generico interesse alla legalità. Non basta un interesse di fatto.
Il terzo interventore può proporre domande autonome contro il convenuto?
No. Si tratta di intervento adesivo dipendente: il terzo si limita a sostenere le ragioni del PM e non può ampliare l'oggetto del giudizio con pretese autonome.
Come si effettua formalmente l'intervento?
Con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione. La doppia formalità è necessaria per garantire il contraddittorio e l'inserimento nel fascicolo.
L'ente pubblico che ha subito il danno può intervenire nel giudizio?
Sì, l'ente danneggiato ha un interesse qualificato e può intervenire ai sensi dell'articolo 85 per partecipare attivamente al giudizio e contribuire alla difesa dell'interesse erariale.