Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 40 D.Lgs. 174/2016 – Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell’udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

2. Il segretario comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

In sintesi

L'articolo 40 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) regola la forma, il contenuto e le modalità di comunicazione dell'ordinanza, provvedimento interlocutorio con cui il giudice contabile governa il corso del processo. L'ordinanza deve essere succintamente motivata; se pronunciata in udienza, viene inserita nel processo verbale; se pronunciata fuori udienza, è scritta in calce al processo verbale o su foglio separato con data e sottoscrizione del giudice o del presidente del collegio. La comunicazione alle parti dell'ordinanza fuori udienza spetta al segretario, salvo che la legge prescriva la notificazione.
Indice dei contenuti

L'ordinanza come provvedimento interlocutorio del processo contabile

L'ordinanza è il provvedimento tipico della fase istruttoria e delle decisioni incidentali nel processo contabile. A differenza della sentenza, che definisce in tutto o in parte il rapporto processuale con efficacia di giudicato, l'ordinanza è tendenzialmente revocabile e modificabile, e serve a regolare la sequenza degli atti processuali, a decidere eccezioni preliminari non definitive, ad ammettere prove o a stabilire termini per le memorie. La sua natura interlocutoria è confermata dal requisito di una «succinta» motivazione, che riflette l'esigenza di celerità processuale senza rinunciare al controllo sulle ragioni della decisione.

L'obbligo di motivazione succinta e i suoi limiti

Il comma 1 prescrive che l'ordinanza sia «succintamente motivata». La scelta del legislatore di imporre comunque una motivazione - sebbene sintetica - distingue l'ordinanza dal decreto, che per sua natura non è motivato salvo eccezioni espresse. La motivazione dell'ordinanza deve essere sufficiente a rendere comprensibile la ragione della decisione alle parti, anche se non richiede la stessa analiticità di una sentenza. Questo requisito si raccorda con il principio costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sancito dall'articolo 111, comma 6, della Costituzione, che non distingue tra tipologie di provvedimento.

Ordinanza in udienza e ordinanza fuori udienza: due regimi formali

L'articolo 40 distingue nettamente tra l'ordinanza pronunciata in udienza e quella pronunciata fuori udienza. Nel primo caso, l'ordinanza è inserita nel processo verbale: non costituisce un documento separato, ma diventa parte integrante dell'atto di documentazione dell'udienza. Nel secondo caso, l'ordinanza può essere scritta in calce al processo verbale oppure su foglio separato munito di data e sottoscrizione. Quando l'organo giudicante è collegiale, la sottoscrizione spetta al presidente del collegio; quando è monocratico, al singolo giudice. Questa differenziazione ha conseguenze pratiche sulla individuazione del momento in cui l'ordinanza acquista esistenza giuridica e sulla sua comunicabilità alle parti.

La comunicazione da parte del segretario e la notificazione

Il comma 2 assegna al segretario il compito di comunicare alle parti l'ordinanza pronunciata fuori udienza. La comunicazione è la modalità ordinaria e più snella: il segretario trasmette copia dell'ordinanza ai destinatari per posta ordinaria, PEC o attraverso i sistemi telematici del processo contabile. La legge può tuttavia prescrivere, per determinate ordinanze, la notificazione in forma piena secondo le regole del codice di procedura civile o delle leggi speciali richiamate dall'articolo 42 del Codice: in tal caso il regime è più rigoroso, con decorrenza dei termini dalla data di notificazione e non dalla comunicazione.

Differenza rispetto al decreto: motivazione e forma

Il confronto tra l'articolo 40 sull'ordinanza e l'articolo 41 sul decreto evidenzia una differenziazione di fondo. L'ordinanza deve essere motivata, sebbene succintamente; il decreto, come stabilisce il comma 4 dell'articolo 41, non è motivato «salvo che per quelli a carattere decisorio o per i quali la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge». Quanto alla forma, entrambi possono essere inseriti nel processo verbale, ma il decreto può anche essere scritto in calce al ricorso. Sul piano funzionale, il decreto è spesso il provvedimento urgente o di mera gestione del fascicolo, mentre l'ordinanza risolve questioni processuali con un certo grado di complessità che giustifica l'obbligo motivazionale.

Impugnabilità dell'ordinanza e rilevanza in sede di gravame

Come regola generale, le ordinanze interlocutorie non sono autonomamente impugnabili: la parte che ne subisce gli effetti deve attendere la sentenza definitiva per eccepirne i vizi nell'atto d'appello. Fanno eccezione le ordinanze aventi contenuto decisorio o quelle espressamente impugnabili per legge. La corretta comunicazione dell'ordinanza da parte del segretario rileva ai fini della decorrenza dei termini processuali: qualora il termine per un atto successivo decorra dalla comunicazione dell'ordinanza, l'irregolarità della comunicazione può determinare la rimessione in termini della parte che ne dimostri l'incolpevole ignoranza, secondo la procedura prevista dall'articolo 93 del Codice.

Analogie con il processo amministrativo e civile

La disciplina dell'articolo 40 si ispira all'articolo 135 del codice di procedura civile (per la comunicazione delle ordinanze fuori udienza) e all'articolo 36 del codice del processo amministrativo. Il Codice di giustizia contabile adotta soluzioni sostanzialmente omogenee con quelle degli altri rami della giustizia pubblica, differenziandosi principalmente per la specificità degli organi - i collegi della Corte dei conti con la presenza del pubblico ministero contabile - e per la particolare struttura del fascicolo contabile. La coerenza tra i sistemi processuali è garantita anche dalla clausola generale di rinvio all'articolo 7 del Codice, che fa salva l'applicazione del codice di procedura civile in tutto quanto non espressamente disciplinato.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

L'ordinanza del giudice contabile deve sempre essere motivata?

Sì, ma in modo «succinto» ai sensi del comma 1 dell'articolo 40. Non è richiesta una motivazione analitica come quella della sentenza: è sufficiente che le ragioni della decisione siano comprensibili alle parti.

Come viene comunicata alle parti un'ordinanza pronunciata fuori udienza?

Il segretario comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori udienza. La comunicazione è la modalità ordinaria; la legge può prescrivere la notificazione in forma piena per determinate ordinanze, nel qual caso si applicano le regole dell'articolo 42 del Codice.

L'ordinanza inserita nel verbale d'udienza deve essere firmata dal giudice?

No: quando l'ordinanza è pronunciata in udienza, viene inserita nel processo verbale e non costituisce un documento separato. La sottoscrizione del verbale da parte del presidente e del segretario copre anche l'ordinanza ivi inserita.

Un'ordinanza può essere impugnata immediatamente in appello?

Di regola no. Le ordinanze interlocutorie non sono autonomamente impugnabili; i relativi vizi possono essere dedotti nell'impugnazione della sentenza definitiva. Fanno eccezione le ordinanze con contenuto decisorio o quelle espressamente indicate come impugnabili da specifiche norme del Codice.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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