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Art. 40 D.Lgs. 174/2016 — Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza

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Art. 40 D.Lgs. 174/2016 — Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell’udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

2. Il segretario comunica alle parti l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.