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Categoria: Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016)

  • Art. 13 D.Lgs. 174/2016 — Momento determinante della giurisdizione

    Art. 13 D.Lgs. 174/2016 — Momento determinante della giurisdizione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

  • Art. 14 D.Lgs. 174/2016 — Questioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone

    Art. 14 D.Lgs. 174/2016 — Questioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Sono riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso.

  • Art. 15 D.Lgs. 174/2016 — Difetto di giurisdizione

    Art. 15 D.Lgs. 174/2016 — Difetto di giurisdizione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio.

    2. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

  • Art. 16 D.Lgs. 174/2016 — Regolamento preventivo

    Art. 16 D.Lgs. 174/2016 — Regolamento preventivo

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nel giudizio davanti alle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’ articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell’articolo 367 dello stesso codice.

    2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste dal pubblico ministero le misure cautelari di cui al Titolo II della Parte II.

  • Art. 17 D.Lgs. 174/2016 — Decisione su questioni di giurisdizione

    Art. 17 D.Lgs. 174/2016 — Decisione su questioni di giurisdizione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne è fornito.

    2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima è riproposta innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

    3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice contabile, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione.

    4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest’ultima al giudice contabile,… se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall’instaurazione del primo giudizio.

    5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.

    6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice contabile, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

    7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 78. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

    8. Nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno all’erario, quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile, ovvero quando le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l’amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che è munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia. In tal caso, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall’instaurazione del primo giudizio. Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova. 8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per danno all’erario, quando la giurisdizione è declinata in favore del giudice contabile, i soggetti indicati dall’articolo 52, comma 1, trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52, comma 6. 8-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2, se il pubblico ministero notifica l’invito a dedurre di cui all’articolo 67 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • Art. 18 D.Lgs. 174/2016 — , comma 3, dell’Allegato 1) Spostamenti di competenza per le istruttorie ed i procedimenti contabili nei quali un magistrato assume la qualità di parte. Dalla s

    Art. 18 D.Lgs. 174/2016 — , comma 3, dell’Allegato 1) Spostamenti di competenza per le istruttorie ed i procedimenti contabili nei quali un magistrato assume la qualità di parte. Dalla s

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Roma Perugia

    2. Perugia Firenze

    3. Firenze Genova

    4. Aosta Torino

    5. Genova Torino

    6. Torino Milano

    7. Milano Venezia

    8. Venezia Trento

    9. Trento Trieste

    10. Trieste Bolzano

    11. Bolzano Bologna

    12. Bologna Ancona

    13. Ancona L’Aquila

    14. L’Aquila Campobasso

    15. Campobasso Bari

    16. Bari Potenza

    17. Potenza Catanzaro

    18. Cagliari Roma

    19. Palermo Catanzaro

    20. Catanzaro Napoli

    21. Napoli Roma

  • Art. 19 D.Lgs. 174/2016 — Competenza funzionale

    Art. 19 D.Lgs. 174/2016 — Competenza funzionale

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Sono devoluti alla competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio i giudizi di responsabilità relativi a fatti dannosi verificatisi all’estero.

    2. Tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all’estero sono di competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio.

    3. Restano ferme le disposizioni in materia di competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali delle province autonome di Trento e di Bolzano.

  • Art. 20 D.Lgs. 174/2016 — Rilievo dell’incompetenza

    Art. 20 D.Lgs. 174/2016 — Rilievo dell’incompetenza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall’articolo 151, comma 2, è rilevato d’ufficio finchè la causa non è decisa in primo grado, ovvero può essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito sulla competenza.

    2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla eventuale richiesta di misure cautelari.

    3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con ordinanza il giudice ritenuto… competente. Quando la causa è riassunta nei termini di cui all’articolo 118 davanti al giudice indicato come competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza alle sezioni riunite.

    4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice… indicato come competente nell’ordinanza di cui al comma 3, che decide in ogni caso; esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di competenza del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice competente.

  • Art. 21 D.Lgs. 174/2016 — Astensione

    Art. 21 D.Lgs. 174/2016 — Astensione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Al giudice contabile… si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall’ articolo 51 del codice di procedura civile. L’astensione non ha effetto sugli atti anteriori.

  • Art. 22 D.Lgs. 174/2016 — Ricusazione

    Art. 22 D.Lgs. 174/2016 — Ricusazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste dall’ articolo 52 del codice di procedura civile.

    2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell’udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all’udienza; in caso contrario può proporsi oralmente prima della discussione.

    3. Il ricorso indica i motivi specifici e i mezzi di prova ed è sottoscritto dalla parte o dal difensore.

    4. La decisione è pronunciata in Camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata proposta la ricusazione che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le prove offerte.

    5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non è ricusabile.

    6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se è ricusato il giudice monocratico; decide il collegio se è ricusato uno dei componenti del collegio. Sulla ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il collegio di una delle sezioni centrali o della sezione di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all’inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti.

    7. Il giudice, con l’ordinanza che definisce il ricorso per ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore a 250 euro.

    8. In caso di manifesta inammissibilità o infondatezza, la sanzione pecuniaria è stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di 1.500 euro.

  • Art. 23 D.Lgs. 174/2016 — Consulente tecnico

    Art. 23 D.Lgs. 174/2016 — Consulente tecnico

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, quando è necessario, da uno o più consulenti.

    2. Il consulente ha l’obbligo di prestare il proprio ufficio tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato impedimento.

    3. L’incarico di consulenza può essere affidato a professionisti iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. Possono altresì essere incaricati di svolgere consulenza tecnica gli appartenenti alle strutture e agli organismi di pubbliche amministrazioni. Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio.

    4. Il consulente, all’esito del suo incarico, riferisce per iscritto in merito ai quesiti e alle questioni richiestegli ai sensi dell’articolo 97 e può essere chiamato a fornire anche in pubblica udienza chiarimenti e osservazioni. Il compenso del consulente è stabilito dal giudice che l’ha nominato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1.

  • Art. 24 D.Lgs. 174/2016 — Astensione e ricusazione del consulente

    Art. 24 D.Lgs. 174/2016 — Astensione e ricusazione del consulente

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Si applicano al consulente le cause di astensione e di ricusazione previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l’ha nominato.