Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 17 D.Lgs. 174/2016 – Decisione su questioni di giurisdizione

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne è fornito.

2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima è riproposta innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice contabile, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione.

4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest’ultima al giudice contabile,… se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall’instaurazione del primo giudizio.

5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.

6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice contabile, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 78. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

8. Nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno all’erario, quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile, ovvero quando le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l’amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che è munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia. In tal caso, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall’instaurazione del primo giudizio. Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova. 8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per danno all’erario, quando la giurisdizione è declinata in favore del giudice contabile, i soggetti indicati dall’articolo 52, comma 1, trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52, comma 6. 8-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2, se il pubblico ministero notifica l’invito a dedurre di cui all’articolo 67 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

In sintesi

L'articolo 17 del Codice di giustizia contabile disciplina le conseguenze della declaratoria di difetto di giurisdizione e il meccanismo della translatio iudicii, ovvero la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice indicato come competente. Quando il giudice contabile declina la propria giurisdizione, indica il giudice che ne è fornito. La parte può riproporre la domanda davanti a quel giudice entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria. Regole speculari si applicano quando le Sezioni Unite attribuiscono la giurisdizione al giudice contabile, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali se il giudizio è riproposto entro tre mesi. Norme speciali disciplinano i giudizi di responsabilità per danno all'erario e il ruolo attivo dell'amministrazione danneggiata nella riproposizione della causa.
Indice dei contenuti

La translatio iudicii: un principio di salvaguardia processuale

L'articolo 17 codifica il meccanismo della translatio iudicii nel processo contabile, ossia la «traslazione» del giudizio da un giudice privo di giurisdizione al giudice che ne è fornito, con conservazione degli effetti della domanda originaria. Questo istituto è stato riconosciuto come espressione di un principio generale dell'ordinamento processuale, affermato dal legislatore con il dichiarato obiettivo di evitare che errori di individuazione del giudice competente producano effetti pregiudizievoli irreparabili per la parte che ha agito in buona fede. La translatio tutela il diritto di azione garantito dall'articolo 24 della Costituzione e la ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111.

Il termine perentorio di tre mesi e gli effetti conservati

Il comma 2 fissa in tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione il termine perentorio entro cui la domanda deve essere riproposta davanti al giudice indicato. Entro tale termine, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria. Ciò significa che la prescrizione non decorre, le preclusioni sostanziali non si consolidano ulteriormente, e gli effetti interruttivi o sospensivi della domanda vengono conservati come se fossero stati prodotti fin dal momento della notifica della domanda originaria. Si tratta di una finestra temporale precisa e non prorogabile, la cui inosservanza comporta la perdita dei benefici della translatio.

Il trasferimento dal giudice ordinario al giudice contabile

Il comma 4 disciplina il caso simmetrico: quando le Sezioni Unite, investite della questione di giurisdizione nell'ambito di un giudizio ordinario, attribuiscono la giurisdizione al giudice contabile, la parte interessata può riproporre la domanda davanti alla Corte dei conti entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite. Anche in questo caso sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Questo meccanismo bidirezionale garantisce la simmetria del sistema: la translatio funziona in entrambe le direzioni, sia dalla Corte dei conti verso i giudici ordinari o amministrativi, sia da questi ultimi verso la Corte dei conti.

Le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione

Il comma 6 affronta un profilo di grande rilevanza pratica: le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come «argomenti di prova» nel giudizio riproposto. Non si tratta quindi di prove in senso pieno che vincolano il giudice contabile, ma di elementi valutativi che egli può tenere in considerazione nel proprio ragionamento probatorio. Questa disposizione evita la totale dispersione dell'attività istruttoria svolta nel giudizio originario, preservando un minimo di economia processuale anche nell'ipotesi di translatio.

Le misure cautelari e l'inefficacia trentennale

Il comma 7 disciplina le misure cautelari adottate nell'ambito del giudizio: esse perdono efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione. Questo termine è pensato per consentire alle parti di rivolgersi al giudice competente e chiedere la conferma o la modifica delle misure cautelari già emesse. Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare avviene su ricorso della parte interessata, con applicazione del meccanismo previsto dall'articolo 78 del codice.

Le norme speciali per i giudizi di responsabilità erariale

Il comma 8 introduce norme specifiche per i giudizi di responsabilità per danno all'erario: quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile, l'obbligo di riproporre la causa davanti al giudice competente grava sull'amministrazione danneggiata, non sulla parte convenuta. Questo è un dato distintivo rispetto al processo civile: nel giudizio contabile di responsabilità, l'ente pubblico vittima del danno è il soggetto che deve attivarsi per proseguire il contenzioso davanti al giudice indicato come competente, sempre entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia. Il comma 8-bis aggiunge un meccanismo di collaborazione: quando la giurisdizione è declinata in favore del giudice contabile da altro giudice, i soggetti indicati dall'articolo 52 devono trasmettere la sentenza al procuratore regionale senza ritardo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa succede se la Corte dei conti dichiara il difetto di giurisdizione?

Il giudice contabile indica il giudice che ne è fornito. Le parti possono riproporre la domanda davanti a quel giudice entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.

Qual è il termine per riproporre la domanda dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione?

Tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione. Il termine è perentorio: la sua inosservanza comporta la perdita degli effetti conservativi della domanda originaria.

Le prove raccolte davanti al giudice privo di giurisdizione sono utilizzabili davanti alla Corte dei conti?

Possono essere valutate come argomenti di prova, non come prove in senso pieno. Il giudice contabile non è vincolato da esse, ma può tenerne conto nel proprio ragionamento probatorio.

Le misure cautelari restano valide dopo la pronuncia di difetto di giurisdizione?

No. Le misure cautelari perdono efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice competente.

Chi deve riproporre la causa dopo il difetto di giurisdizione nei giudizi per danno all'erario?

L'amministrazione danneggiata, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione. Questo è un dato distintivo rispetto al processo civile, dove l'iniziativa è rimessa alla parte attrice originaria.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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