Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 21 D.Lgs. 174/2016 – Astensione
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Al giudice contabile… si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall’ articolo 51 del codice di procedura civile. L’astensione non ha effetto sugli atti anteriori.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 21 del Codice di giustizia contabile estende al giudice contabile le cause di astensione obbligatoria e facoltativa previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. L'astensione e' l'istituto che impone o consente al magistrato di allontanarsi dalla trattazione di un procedimento ogni volta che sussistano ragioni - di interesse personale, di parentela con le parti, di precedente pronuncia sulla stessa causa - che possono compromettere la sua imparzialita'. La norma precisa che l'astensione non produce effetti sugli atti già compiuti prima che il magistrato si astenesse, preservando così la stabilita' del lavoro processuale svolto in buona fede.Indice dei contenuti
Il rinvio alle cause di astensione del codice di procedura civile
L'articolo 21 opera mediante rinvio recettizio all'articolo 51 del codice di procedura civile, che elenca le ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa del giudice. Le cause obbligatorie comprendono: l'interesse del giudice nella causa o in altra vertente analoga; la qualita' di coniuge, convivente o parente fino al quarto grado con una delle parti o con il difensore; la pendenza di una causa o di un rapporto di credito o debito con una parte; l'essere stato tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; l'aver dato consiglio o prestato patrocinio in causa, o aver deposto come testimone, o aver pronunciato come giudice sentenza in un precedente grado. Accanto alle cause obbligatorie, l'articolo 51 c.p.c. prevede una causa facoltativa residuale: il giudice può astenersi ogni volta che esistano gravi ragioni di convenienza.
L'imparzialita' come valore costituzionale e il processo contabile
L'astensione e' uno dei pilastri del giusto processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione, richiamato espressamente dall'articolo 4 del Codice. Un giudice parziale inficia la legittimita' dell'intero procedimento. Nel processo contabile la questione assume rilievo particolare perché il giudice contabile e' un magistrato appartenente alla Corte dei conti, istituzione che svolge anche funzioni di controllo sull'amministrazione pubblica. E' dunque possibile che il magistrato abbia in precedenza conosciuto la pratica nell'esercizio delle funzioni di controllo: in questo caso potrebbe sussistere una causa di astensione per aver già espresso un convincimento sulla questione, anche se in sede non giurisdizionale.
La procedura di astensione
Il giudice che ravvisi una causa di astensione deve presentare istanza motivata al presidente della sezione, che la valuta e autorizza l'astensione se la ritiene fondata. In caso di cause obbligatorie, il presidente e' tenuto ad autorizzarla; per le cause facoltative ha un margine di apprezzamento. Il magistrato astenuto viene sostituito con altro componente del collegio o con un magistrato designato dal presidente. La procedura non sospende il processo: gli atti urgenti - tra cui le misure cautelari - possono essere adottati dal giudice in attesa della sostituzione, salvo poi transitare nella disponibilita' del sostituto.
L'irrilevanza dell'astensione sugli atti anteriori
La seconda parte dell'articolo 21 stabilisce che l'astensione «non ha effetto sugli atti anteriori». Questo e' un principio di stabilita' processuale di grande importanza pratica: se il giudice si accorge tardivamente di dover astenersi - ad esempio dopo aver già disposto un'istruttoria o assunto prove - gli atti compiuti fino a quel momento rimangono validi ed efficaci. Non si produce alcuna nullita' retroattiva. Il principio si giustifica con l'esigenza di non vanificare lavoro processuale che e' stato compiuto senza che il vizio di imparzialita' fosse manifesto o noto. L'astensione produce effetti solo per il futuro, dal momento in cui il magistrato si allontana dalla trattazione.
Distinzione tra astensione e ricusazione
L'astensione e' un atto spontaneo del magistrato: e' il giudice stesso che prende l'iniziativa di allontanarsi per ragioni che lui stesso ravvisa. La ricusazione, disciplinata dall'articolo 22 del Codice, e' invece uno strumento della parte: e' la parte processuale che chiede la sostituzione del giudice per ragioni di parzialita'. I due istituti condividono in larga parte le medesime cause - entrambi richiamano l'articolo 51 c.p.c. - ma si distinguono per il soggetto che li promuove e per le procedure applicabili. E' possibile che le parti propongano ricusazione su una causa che il giudice avrebbe potuto autonomamente rilevare come causa di astensione: in quel caso si applicano le regole della ricusazione.
Cause di astensione specifiche nella giurisdizione contabile
Nel contesto della Corte dei conti meritano attenzione alcune cause di astensione che si presentano con frequenza tipica della giurisdizione contabile. Il magistrato che abbia in precedenza svolto ispezioni o audit sull'ente convenuto in giudizio potrebbe aver formato un convincimento preliminare. Analogamente, il magistrato che abbia fatto parte del collegio che in sede di controllo ha deliberato sulla questione oggetto del giudizio potrebbe versare in una situazione di «precedente pronuncia» assimilabile a quella dell'articolo 51, comma 1, numero 4, c.p.c. I presidenti di sezione devono valutare queste situazioni con particolare attenzione, tenendo conto della struttura bicefala - controllo e giurisdizione - che caratterizza la Corte dei conti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quali sono le cause di astensione del giudice contabile?
Le stesse previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile: interesse personale nella causa, parentela con le parti o i difensori, precedente pronuncia, rapporto di credito o debito, e, come causa facoltativa, qualsiasi grave ragione di convenienza.
L'astensione annulla gli atti gia' compiuti dal giudice?
No. L'articolo 21 stabilisce espressamente che l'astensione non ha effetto sugli atti anteriori, che rimangono validi ed efficaci. L'astensione opera solo per gli atti futuri.
Chi decide sull'istanza di astensione del magistrato contabile?
Il presidente della sezione, che valuta l'istanza e autorizza l'astensione se ne ricorrono i presupposti, provvedendo poi alla sostituzione del magistrato astenuto.
Qual e' la differenza tra astensione e ricusazione nel processo contabile?
L'astensione e' un'iniziativa spontanea del giudice; la ricusazione (art. 22 del Codice) e' un rimedio che compete alla parte. Entrambi si fondano sulle stesse cause dell'art. 51 c.p.c., ma si distinguono per il soggetto promotore e le rispettive procedure.