Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 19 D.Lgs. 174/2016 – Competenza funzionale
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Sono devoluti alla competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio i giudizi di responsabilità relativi a fatti dannosi verificatisi all’estero.
2. Tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all’estero sono di competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio.
3. Restano ferme le disposizioni in materia di competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 19 del Codice di giustizia contabile stabilisce una deroga alla competenza territoriale ordinaria per due categorie di giudizi: quelli di responsabilita' relativi a fatti dannosi verificatisi all'estero e quelli pensionistici concernenti residenti all'estero. Entrambe le tipologie sono attribuite, in via esclusiva, alla sezione giurisdizionale regionale del Lazio, con sede a Roma. La regola risponde a criteri di concentrazione e semplificazione: poiché i fatti si svolgono fuori dal territorio nazionale e non e' possibile agganciare la competenza al luogo del danno o della residenza del danneggiato in senso geografico interno, il legislatore ha scelto di centralizzare tali controversie presso il giudice contabile del Lazio. Resta ferma la speciale competenza delle sezioni delle province autonome di Trento e Bolzano per le rispettive circoscrizioni.Indice dei contenuti
La competenza funzionale come regola derogatoria
Nel sistema del Codice di giustizia contabile la competenza e' ordinariamente territoriale: ciascuna sezione giurisdizionale regionale e' competente per i giudizi che si radicano nel territorio della propria regione. L'articolo 19 introduce una deroga a questa logica, parlando di «competenza funzionale», ossia di una competenza che non dipende dal luogo di residenza delle parti o dalla sede dell'amministrazione, ma dalla natura oggettiva della controversia. La funzionalita' e' una tecnica processuale nota anche al codice di procedura civile, dove opera per ragioni analoghe di concentrazione e di specializzazione del giudice.
Giudizi di responsabilita' per fatti dannosi all'estero
Il comma 1 attribuisce alla sezione del Lazio i giudizi di responsabilita' amministrativa per danno all'erario relativi a fatti che si sono verificati fuori dal territorio italiano. La fattispecie più frequente riguarda funzionari distaccati all'estero - presso ambasciate, consolati, missioni militari, rappresentanze presso organismi internazionali - che abbiano causato un danno alle finanze pubbliche nel corso della propria attività. poiché il fatto lesivo si e' prodotto fuori dai confini nazionali, non sarebbe possibile individuare una sezione regionale territorialmente competente in base al normale criterio del locus commissi delicti. La scelta del Lazio come sede centralizzata risponde alla prossimita' con l'amministrazione centrale dello Stato e con i Ministeri degli affari esteri e della difesa, che sono tipicamente coinvolti in queste vicende.
Giudizi pensionistici relativi a residenti all'estero
Il comma 2 estende la medesima logica centralizzante ai giudizi pensionistici nei quali il beneficiario della pensione pubblica risiede all'estero. I giudizi pensionistici rientrano nella giurisdizione contabile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Codice, e normalmente la sezione regionale competente si determina in base alla residenza del ricorrente. Quando il pensionato ha trasferito la propria residenza fuori dall'Italia, non e' possibile applicare il criterio ordinario, che presuppone una residenza su territorio nazionale. La sezione del Lazio, che istituzionalmente copre la più ampia platea di enti statali erogatori di trattamenti pensionistici, diventa il giudice naturale di tali controversie.
Il raccordo con la specialita' trentino-altoatesina
Il comma 3 fa salve le disposizioni che disciplinano la competenza delle sezioni di Trento e Bolzano. Come precisato all'articolo 9, comma 3, del Codice, queste due sezioni operano in conformita' allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione. Il richiamo del comma 3 dell'articolo 19 chiarisce che la regola della competenza funzionale del Lazio non travolge le autonomie giurisdizionali riconosciute a tali province: se un fatto dannoso avesse connessioni con il territorio della provincia autonoma di Trento o Bolzano, troverebbe applicazione la disciplina speciale e non la concentrazione romana.
Rilevanza e rilievo dell'incompetenza funzionale
L'incompetenza funzionale, a differenza di quella territoriale semplice, e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Il meccanismo per eccepirla o rilevarla segue le regole generali dell'articolo 20 del Codice, che disciplina il rilievo dell'incompetenza. Nei giudizi di impugnazione, invece, l'incompetenza può essere fatta valere solo se dedotta con specifico motivo avverso il capo della pronuncia che ha statuito sulla competenza. Questo regime differenziato tra primo e secondo grado mira a evitare che la questione di competenza divenga uno strumento dilatorio nelle fasi avanzate del processo.
Rapporto con la disciplina generale della competenza territoriale
L'articolo 19 va letto sistematicamente con gli articoli 18 e 20 del Codice. L'articolo 18 (tabella degli spostamenti di competenza per procedure che coinvolgono magistrati) e l'articolo 19 rappresentano entrambi ipotesi di competenza funzionale, cioe' casi in cui il legislatore ha ritenuto opportuno derogare al criterio territoriale ordinario per ragioni oggettive. La sistematica del Codice distingue dunque tra competenza territoriale (artt. 9 e 10: sezione regionale corrispondente al territorio), competenza per materia e grado (articoli 8-11) e competenza funzionale (artt. 18 e 19). Questa tripartizione e' coerente con quella del codice di procedura civile, cui il Codice della giustizia contabile rinvia per i principi generali ai sensi dell'articolo 7.
Profili pratici: la notifica e il foro delle parti all'estero
La competenza funzionale del Lazio ha ricadute pratiche rilevanti in punto di notifiche e domiciliazioni. La parte residente o domiciliata all'estero dovra' farsi rappresentare da un avvocato con elezione di domicilio a Roma o con indicazione di indirizzo PEC, come previsto dall'articolo 28 del Codice. Nei giudizi pensionistici, l'amministrazione convenuta - tipicamente l'INPS o un'altra cassa previdenziale pubblica - sara' citata davanti alla sezione del Lazio indipendentemente dalla propria sede regionale. ciò può comportare per l'amministrazione la necessita' di avvalersi di avvocati dello Stato o di difensori iscritti al Foro di Roma.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Perche' i giudizi di responsabilita' per fatti all'estero vanno al Lazio?
Perche' non sarebbe possibile applicare il normale criterio territoriale basato sul luogo del danno, che si e' verificato fuori dall'Italia. Il legislatore ha accentrato questi giudizi al Lazio per ragioni di certezza e prossimita' all'amministrazione centrale dello Stato.
Un pensionato INPS residente in Germania dove deve ricorrere?
Davanti alla sezione giurisdizionale regionale del Lazio, che ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e' competente per tutti i giudizi pensionistici relativi a residenti all'estero.
La competenza funzionale del Lazio vale anche per le province di Trento e Bolzano?
No. Il comma 3 fa espressamente salve le disposizioni sulla competenza delle sezioni di Trento e Bolzano, che continuano a operare in conformita' allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
E' possibile derogare convenzionalmente alla competenza funzionale del Lazio?
No. La competenza funzionale e' inderogabile per accordo tra le parti: puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice, a differenza della competenza territoriale semplice che, in certi casi, puo' essere tacitamente accettata.
Come si individua la sezione competente se il danno e' avvenuto parzialmente in Italia e parzialmente all'estero?
La disposizione parla di fatti «verificatisi all'estero». In caso di fattispecie a formazione progressiva con componenti miste, occorre identificare il luogo in cui si e' consumato il nucleo essenziale del fatto lesivo: se prevalentemente estero, si applica il criterio dell'articolo 19.