Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 38 D.Lgs. 174/2016 – Forma dei provvedimenti in generale

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

2. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

3. Dei provvedimenti collegiali può, se uno dei componenti l’organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che uno o più dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la segreteria dell’ufficio.

In sintesi

L'articolo 38 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina la forma dei provvedimenti giurisdizionali della Corte dei conti, distinguendo la sentenza, l'ordinanza e il decreto secondo il criterio della riserva di legge: è la legge a stabilire in quali casi il giudice deve adottare l'uno o l'altro tipo di atto. In assenza di una specifica prescrizione normativa, i provvedimenti possono essere adottati nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo. Per i provvedimenti collegiali è inoltre prevista la possibilità di redigere un sommario verbale di deliberazione che registra l'unanimità o il dissenso motivato dei componenti.
Indice dei contenuti

Il sistema tripartito dei provvedimenti nel processo contabile

Il Codice di giustizia contabile adotta, in linea con la tradizione processuale italiana, una distinzione tripartita tra sentenza, ordinanza e decreto. Questi tre tipi di atto non si distinguono soltanto per la forma esteriore, ma incarnano funzioni processuali diverse: la sentenza definisce il merito o una questione che produce gli effetti del giudicato; l'ordinanza governa lo svolgimento del processo risolvendo questioni interlocutorie; il decreto, infine, è il provvedimento monocratico di natura ordinatoria o urgente. L'articolo 38 stabilisce il criterio generale di riparto: è la legge - il Codice stesso o le norme esterne richiamate - a indicare quando ciascuna forma è dovuta.

La riserva di legge e il principio di idoneità allo scopo

Il comma 1 enuncia il principio di legalità formale: la scelta della forma del provvedimento non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma deve rispettare la riserva di legge. Tuttavia il comma 2 introduce una clausola residuale di grande flessibilità: «in mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo». Questo principio di idoneità allo scopo, mutuato dall'articolo 131 del codice di procedura civile, consente al giudice contabile di adottare il provvedimento più efficiente e funzionale, evitando formalismi sterili che rallenterebbero il corso della giustizia senza apportare alcun beneficio sostanziale alle parti.

Il sommario verbale di deliberazione dei collegi

Il comma 3 introduce una norma peculiare per i provvedimenti dei collegi: se un componente dell'organo collegiale lo richiede, può essere redatto un sommario processo verbale di deliberazione che deve dare conto dell'esito della votazione. Il verbale menziona l'unanimità oppure registra, in forma succinta ma motivata, il dissenso di uno o più componenti, identificati nominativamente. Questo strumento - che riprende con adattamenti la disciplina del verbale di deliberazione nel processo amministrativo - ha una duplice funzione: tutela il diritto del giudice dissenziente a far risultare la propria posizione, e garantisce la tracciabilità delle decisioni collegiali. Il verbale è redatto dal meno anziano dei componenti del collegio, sottoscritto da tutti e conservato dal presidente in plico sigillato presso la segreteria, in modo da preservarne la riservatezza rispetto alle parti.

Il confronto con le analoghe norme del processo amministrativo e civile

L'architettura dell'articolo 38 rispecchia quella dell'articolo 32 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), che prevede anch'essa la tripartizione sentenza/ordinanza/decreto con la medesima clausola di apertura residuale. La norma del processo contabile si distingue tuttavia per la presenza del verbale collegiale di dissenso, che non ha un corrispondente esplicito nel codice del processo amministrativo. Anche rispetto al codice di procedura civile, il Codice di giustizia contabile presenta elementi originali dettati dalla peculiare composizione della Corte, spesso in formazione collegiale e con la presenza del pubblico ministero contabile quale parte necessaria.

Implicazioni pratiche per le parti del processo contabile

Per le parti del processo - pubblici dipendenti convenuti, enti locali, amministrazioni statali, pubblico ministero contabile - la distinzione tra i tipi di provvedimento ha dirette conseguenze operative. Le sentenze sono impugnabili con appello dinanzi alle sezioni d'appello della Corte dei conti e, nei limiti di legge, con ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione; le ordinanze interlocutorie, invece, non sono autonomamente impugnabili, ma le relative questioni possono essere dedotte nell'appello avverso la sentenza. I decreti monocratici di carattere urgente sono a loro volta soggetti a meccanismi di conferma o revoca da parte del collegio, secondo le norme del Codice che li disciplinano caso per caso.

Il principio di economia processuale nel sistema delle forme

La clausola residuale del comma 2 esprime il principio di economia processuale che permea l'intero Codice di giustizia contabile: la forma serve la sostanza, e non viceversa. Il giudice che adotta un provvedimento in forma atipica - quando la legge non prescrive una forma determinata - non commette una irregolarità formale sanzionabile, purché il provvedimento sia idoneo a realizzare il proprio scopo processuale. Questo criterio teleologico si coniuga con le norme sulle nullità degli articoli 44 e 45, secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata quando l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Il sistema è dunque coerente: forma libera o atipica, ma risultato utile e riconoscibile.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quando il giudice contabile deve pronunciare una sentenza anziché un'ordinanza?

La forma della sentenza è obbligatoria quando la legge la prescrive espressamente, in particolare per le decisioni di merito che definiscono il giudizio o che producono effetti di giudicato. In assenza di prescrizione, il giudice può adottare la forma idonea allo scopo secondo il comma 2 dell'articolo 38.

Cosa contiene il sommario verbale di deliberazione collegiale?

Contiene la menzione dell'unanimità o del dissenso succintamente motivato di uno o più componenti identificati per nome. È redatto dal componente meno anziano del collegio, sottoscritto da tutti e conservato in plico sigillato dal presidente presso la segreteria.

Un provvedimento adottato in forma atipica è automaticamente nullo?

No. Ai sensi del comma 2, in assenza di una specifica prescrizione legale il provvedimento può essere adottato «in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo». L'eventuale nullità deve essere valutata secondo le norme degli articoli 44 e 45 del Codice.

Le ordinanze del giudice contabile sono autonomamente impugnabili?

Di regola no. Le ordinanze interlocutorie non sono autonomamente impugnabili; le questioni relative possono essere dedotte nell'impugnazione della sentenza definitiva, secondo il principio generale di concentrazione dei mezzi di gravame.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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