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Art. 42 D.Lgs. 174/2016 — Notificazioni e comunicazioni

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Art. 42 D.Lgs. 174/2016 — Notificazioni e comunicazioni

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione può autorizzare, su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle forze di polizia.