Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 D.Lgs. 174/2016 — Notificazioni e comunicazioni
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione può autorizzare, su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle forze di polizia.
Stesso numero, altri codici
- Art. 42 D.Lgs. 504/1995 — Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
- Articolo 42 L. 184/1983: Divieto di doppia procedura adottiva sullo stesso minore
- Art. 42 Reg. (UE) 2024/1689 — Presunzione di conformità a determinati requisiti
- Art. 42 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 42 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati
- Art. 42 D.Lgs. 159/2011 — Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi