Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 26 D.Lgs. 174/2016 – Custode

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. La conservazione e l’amministrazione dei beni sequestrati sono affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente. Il compenso del custode è stabilito dal giudice che l’ha nominato, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1. Si applicano gli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile.

In sintesi

L'articolo 26 disciplina la figura del custode dei beni sequestrati nel processo contabile. Quando il giudice dispone un sequestro conservativo o preventivo, la conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati sono affidate a un custode, salvo diversa disposizione di legge. Il compenso del custode e' stabilito dal giudice che lo ha nominato, nel rispetto delle norme sulla liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice. Il Codice rinvia agli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile per la disciplina di dettaglio relativa all'attività del custode. La norma garantisce che i beni oggetto di sequestro non si deteriorino o vengano dispersi in pendenza del giudizio.
Indice dei contenuti

Il custode come ausiliare del giudice nel processo cautelare contabile

Quando il giudice contabile dispone un sequestro conservativo o preventivo sui beni del convenuto, nasce il problema pratico di preservare quei beni fino alla definizione del giudizio. I beni sequestrati non possono essere lasciati nella disponibilita' del soggetto nei cui confronti il sequestro e' stato disposto, né possono restare privi di custodia. L'articolo 26 risolve questo problema istituendo la figura del custode: un ausiliare del giudice cui viene affidata la conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati. Il custode agisce nell'interesse della giustizia, non nell'interesse delle parti, ed e' responsabile della corretta conservazione del patrimonio sequestrato.

La regola generale e le eccezioni di legge

L'articolo 26 prevede l'affidamento al custode come regola generale («quando la legge non dispone diversamente»). Questo inciso segnala che la nomina del custode può essere sostituita da soluzioni alternative previste da leggi speciali: ad esempio, per i beni aziendali il sequestro può essere accompagnato dalla nomina di un amministratore giudiziario; per i conti correnti bancari il sequestro si esegue mediante comunicazione all'istituto di credito, che e' tenuto per legge a bloccare le somme. Il custode nel senso stretto dell'articolo 26 e' dunque lo strumento residuale, applicabile quando nessuna norma speciale preveda una diversa modalita' di custodia.

Le funzioni di conservazione e amministrazione

L'articolo 26 assegna al custode due funzioni distinte: conservazione e amministrazione. La conservazione attiene alla tutela fisica del bene: impedire che deteriori, garantire la sua sorveglianza, mantenerne le condizioni originarie. L'amministrazione e' funzione più ampia: comprende la gestione dei beni produttivi di reddito (locazione di immobili sequestrati, gestione di partecipazioni societarie), il pagamento delle spese necessarie alla manutenzione, la riscossione dei proventi. In certi casi le due funzioni si sovrappongono: un immobile sequestrato deve essere conservato fisicamente (pulizia, manutenzione, assicurazione) e al tempo stesso amministrato (gestione del contratto di locazione in essere, pagamento delle utenze). Il custode risponde al giudice del corretto esercizio di entrambe le funzioni.

Il compenso del custode e il rinvio all'articolo 27

Il compenso del custode e' stabilito dal giudice che lo ha nominato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, che rinvia all'articolo 63 per la disciplina della liquidazione dei compensi. Il rinvio riflette la volonta' del legislatore di uniformare il trattamento economico di tutti gli ausiliari del giudice contabile - consulente tecnico, custode, commissario ad acta - secondo criteri omogenei. Il compenso e' proporzionale alla complessita' e alla durata dell'incarico e viene liquidato con decreto del giudice, impugnabile con le forme previste per i decreti di liquidazione degli ausiliari del giudice nel processo civile.

Il rinvio agli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile

L'articolo 26, terzo periodo, rinvia alle disposizioni degli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile, che disciplinano rispettivamente: il giuramento e gli obblighi del custode (art. 66), e le responsabilita' del custode (art. 67). In base all'articolo 66 c.p.c., il custode presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente all'ufficio; ha l'obbligo di conservare e di restituire i beni a chiunque il giudice ordini; deve rendere il conto della propria gestione. L'articolo 67 c.p.c. stabilisce che il custode che non adempie agli obblighi può essere rimosso e risponde dei danni causati alle parti per dolo o colpa grave. Questi due articoli formano il nucleo della disciplina del custode giudiziario e si applicano integralmente nel processo contabile per effetto del rinvio.

Il custode nel contesto del sequestro conservativo contabile

Nel processo contabile il sequestro conservativo e' lo strumento cautelare per eccellenza: mira a garantire che i beni del soggetto potenzialmente responsabile del danno all'erario siano disponibili per l'esecuzione della futura sentenza di condanna. I beni tipicamente sequestrati nei giudizi di responsabilita' erariale sono: conti correnti, immobili, partecipazioni societarie, crediti. Per ciascuna tipologia la nomina del custode risponde a esigenze diverse: per un immobile il custode garantisce la manutenzione; per una partecipazione societaria il custode (spesso un professionista abilitato) vigila sulla gestione della societa'; per i conti correnti la custodia e' meramente formale, essendo la banca tenuta per legge a non consentire movimenti. La flessibilita' della figura consente al giudice di adeguare il mandato alla specifica natura dei beni sequestrati.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quando il giudice contabile nomina un custode?

Quando dispone un sequestro su beni mobili o immobili e la legge non prevede una diversa modalita' di custodia. Il custode e' incaricato della conservazione e dell'amministrazione dei beni fino alla definizione del giudizio.

Quali obblighi ha il custode dei beni sequestrati?

In base agli artt. 66 e 67 c.p.c., richiamati dall'art. 26, il custode presta giuramento, e' tenuto a conservare e restituire i beni su ordine del giudice, deve rendere il conto della propria gestione e risponde dei danni per dolo o colpa grave.

Come viene determinato il compenso del custode?

E' stabilito dal giudice che ha nominato il custode, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 27, comma 1, che rinvia all'art. 63 del Codice sulla liquidazione dei compensi degli ausiliari.

E' sempre necessario nominare un custode quando viene disposto un sequestro?

No. La nomina del custode e' la regola generale, ma cede quando la legge dispone diversamente: ad esempio per i conti correnti bancari, dove il blocco avviene direttamente tramite la banca senza nomina di un custode terzo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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