Art. 36 D.Lgs. 174/2016 — Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso e la comparsa indicano il giudice adito, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza; l’originale è sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata.
2. La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
3. La disposizione del comma 2 non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.
Stesso numero, altri codici
- Art. 36 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento
- Articolo 36 L. 184/1983: Adozione internazionale: Paesi aderenti e non alla Convenzione
- Art. 36 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifiche delle notifiche
- Art. 36 Cod. Amb. — Abrogazioni e modifiche
- Art. 36 D.Lgs. 148/2015 — Comitato amministratore
- Art. 36 D.Lgs. 159/2011 — Relazione dell'amministratore giudiziario