Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 59 D.Lgs. 174/2016 – Esibizione di documenti

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il pubblico ministero può, con decreto motivato, disporre l’esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all’articolo 58, comma 2, ai fini della loro presa visione, dell’estrazione di copia o del loro eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256, 256-bis e 256-ter del codice di procedura penale.

2. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 56, provvedono ad acquisire gli atti e la documentazione contestualmente alla notificazione del decreto d’esibizione al titolare dell’ufficio che li detiene; in caso di giustificati motivi, la consegna può essere differita, previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero contabile.

3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 62, il sequestro degli atti e dei documenti non esibiti.

4. Gli atti e i documenti pubblicati su siti Internet delle pubbliche amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi siti.

In sintesi

L'articolo 59 disciplina l'esibizione coattiva di atti e documenti nell'istruttoria contabile, strumento piu incisivo della semplice richiesta dell'articolo 58. Il pubblico ministero puo disporre con decreto motivato l'esibizione di atti detenuti da pubbliche amministrazioni e soggetti equiparati, per prenderne visione, estrarne copia o procedere a sequestro. Si applicano le norme del codice di procedura penale (articoli 256, 256-bis e 256-ter) in materia di segreto. L'esibizione puo essere eseguita contestualmente alla notifica del decreto e in caso di mancata ottemperanza il pubblico ministero puo disporre il sequestro. I documenti pubblicati su siti internet delle PA sono acquisiti mediante accesso diretto.
Indice dei contenuti

L'esibizione come strumento coercitivo dell'istruttoria

L'articolo 59 disciplina l'esibizione di documenti come potere istruttorio distinto e piu coercitivo rispetto alla semplice richiesta di cui all'articolo 58. Mentre la richiesta presuppone la trasmissione volontaria dei documenti entro un termine fissato, l'esibizione implica l'accesso diretto agli atti, la loro visione e l'estrazione di copia, con la possibilita di procedere a sequestro immediato in caso di rifiuto o impossibilita. Il ricorso all'esibizione e appropriato quando la mera richiesta di trasmissione non offra garanzie sufficienti di integrita documentale, o quando la natura dei documenti richieda un accesso in loco.

Il decreto motivato e le finalita dell'esibizione

Il comma 1 richiede che l'esibizione sia disposta con decreto motivato del pubblico ministero, che deve specificare le finalita dell'operazione: presa visione, estrazione di copia, o eventuale sequestro. La tripartizione delle finalita e rilevante perche definisce i limiti dell'operazione: se il decreto autorizza solo la visione, non puo procedersi contestualmente all'estrazione di copia o al sequestro senza un'autonoma autorizzazione. Il rinvio agli articoli 256, 256-bis e 256-ter del codice di procedura penale importa nel procedimento contabile le norme sul segreto professionale, sul segreto di Stato e sulle modalita di tutela della corrispondenza, preservando le garanzie fondamentali anche in questa fase istruttoria.

L'esecuzione contestuale dell'esibizione

Il comma 2 introduce una previsione di efficienza procedurale: i soggetti delegati ai sensi dell'articolo 56 provvedono ad acquisire gli atti e la documentazione contestualmente alla notificazione del decreto di esibizione al titolare dell'ufficio che li detiene. Questo significa che l'operazione di esibizione puo essere eseguita in un unico accesso, senza attendere l'adempimento spontaneo del destinatario. Solo per giustificati motivi la consegna puo essere differita, previa autorizzazione del pubblico ministero contabile, anche orale. L'autorizzazione orale in caso di urgenza e una previsione pragmatica che consente di non bloccare operazioni in corso per mere formalita burocratiche.

La conseguenza della mancata esibizione: il sequestro

Il comma 3 prevede che, in caso di mancata esibizione, il pubblico ministero disponga il sequestro degli atti e dei documenti non esibiti con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 62. Il sequestro e quindi una misura di secondo livello, attivata quando l'esibizione non ha avuto seguito. Il meccanismo crea una progressione coercitiva: prima la richiesta, poi l'esibizione, poi il sequestro. Il richiamo alla reclamabilita ex articolo 62 assicura che anche il sequestro disposto in questo contesto sia soggetto al controllo giurisdizionale della sezione, a tutela dei diritti del soggetto colpito dalla misura.

L'acquisizione di documenti dai siti internet delle PA

Il comma 4 introduce una regola di semplificazione per la modernita digitale: gli atti e i documenti pubblicati su siti internet delle pubbliche amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi siti. Questa previsione evita il formalismo di emettere un decreto di esibizione per documenti che sono gia pubblicamente accessibili: il pubblico ministero li acquisisce direttamente da internet, attribuendo loro valore di elemento istruttorio. La norma e coerente con il principio di pubblicita degli atti amministrativi e con le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, che impongono alle PA la pubblicazione online di numerose categorie di documenti (contratti, bilanci, bandi di gara, etc.).

Il rapporto tra esibizione e segreto professionale

Il rinvio agli articoli 256, 256-bis e 256-ter del codice di procedura penale e di particolare rilievo per quanto riguarda il segreto professionale e il segreto di Stato. L'articolo 256 c.p.p. disciplina la consegna di atti da parte di chi e tenuto al segreto professionale; l'articolo 256-bis riguarda il segreto di Stato e le relative procedure di interpello della Presidenza del Consiglio; l'articolo 256-ter tratta del segreto relativo all'identita degli informatori di polizia. Questi limiti si applicano anche nell'istruttoria contabile, impedendo che l'esibizione sia utilizzata per aggirare tutele fondamentali riconosciute dall'ordinamento.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual e la differenza tra la richiesta di documenti ex art. 58 e l'esibizione ex art. 59?

La richiesta ex art. 58 impone al destinatario di trasmettere i documenti entro un termine; l'esibizione ex art. 59 prevede l'accesso diretto, con acquisizione contestuale alla notifica del decreto, senza attendere l'adempimento spontaneo.

Cosa succede se il destinatario non esibisce i documenti richiesti?

Il PM contabile dispone con decreto il sequestro degli atti e dei documenti non esibiti, reclamabile entro dieci giorni ai sensi dell'articolo 62.

L'esibizione puo essere differita per giustificati motivi?

Si, ma solo previa autorizzazione del PM contabile, anche orale. E una facolta eccezionale che non trasforma l'esibizione immediata nella regola.

Il PM contabile deve emettere un decreto per acquisire documenti pubblicati sul sito di una PA?

No, il comma 4 dell'articolo 59 prevede che i documenti pubblicati sui siti internet delle PA siano acquisiti mediante accesso diretto al sito, senza formalita aggiuntive.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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