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Art. 29 D.Lgs. 174/2016 — Procura alle liti

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Art. 29 D.Lgs. 174/2016 — Procura alle liti

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile. 1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l’elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell’invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell’articolo 67 e ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui all’articolo 86.