Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1 D.Lgs. 174/2016 – Ambiti della giurisdizione contabile

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all’erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica.

2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi per oggetto l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.

3. La giurisdizione della Corte dei conti è esercitata dai giudici contabili secondo le norme del presente codice.

In sintesi

L'articolo 1 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) definisce le tre grandi aree di competenza della Corte dei conti: i giudizi di conto, i giudizi di responsabilità amministrativa per danno all'erario e gli ulteriori giudizi in materia di contabilità pubblica. Il secondo comma estende la giurisdizione alle controversie pensionistiche dei dipendenti pubblici, all'irrogazione di sanzioni pecuniarie e ad altre materie previste da leggi speciali. Il terzo comma precisa che tale giurisdizione è esercitata dai giudici contabili secondo le norme dello stesso Codice, collocando la disciplina processuale in un testo organico e unitario per la prima volta nella storia del diritto contabile italiano.
Indice dei contenuti

La triplice articolazione della giurisdizione contabile

L'articolo 1 inaugura il Codice di giustizia contabile ponendo una norma di chiusura sistematica: la Corte dei conti non è un giudice «specializzato» in senso stretto, bensì il giudice naturale di una pluralità di rapporti giuridici che coinvolgono la gestione delle risorse pubbliche. Il comma 1 enuncia tre tipologie fondamentali. Il giudizio di conto riguarda i contabili pubblici (tesorieri, cassieri, consegnatari di beni) chiamati a rendere il conto della propria gestione dinanzi alla magistratura contabile: si tratta di un procedimento in parte inquisitorio, risalente al regime di responsabilità del contabile pubblico sancito dall'articolo 74 del R.D. 2440/1923. Il giudizio di responsabilità amministrativa per danno all'erario è il cuore dell'attività giurisdizionale della Corte: il pubblico ministero contabile cita in giudizio il funzionario o l'amministratore che, con dolo o colpa grave, ha arrecato un danno patrimoniale alle finanze pubbliche. Gli «altri giudizi in materia di contabilità pubblica» costituiscono una clausola aperta che consente al legislatore di attrarre ulteriori controversie senza modificare la norma-base.

La giurisdizione pensionistica e le sanzioni pecuniarie

Il comma 2 integra il quadro con due filoni distinti. La giurisdizione pensionistica riguarda le controversie relative ai trattamenti di quiescenza del personale delle amministrazioni pubbliche, escluso il personale del lavoro privato soggetto alla giurisdizione ordinaria. Si tratta di una giurisdizione di lunga tradizione, con la Corte dei conti competente tanto in primo grado (sezioni regionali) quanto in appello (sezioni centrali). Le sanzioni pecuniarie, invece, si riferiscono principalmente a quelle irrogate per irregolarità contabili o violazioni di norme di finanza pubblica: ad esempio le sanzioni previste dalla legge di contabilità pubblica (L. 196/2009) o da leggi speciali in materia di finanza regionale e locale. La chiusura del comma - «e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge» - mantiene la possibilità di espansione legislativa della competenza, conformemente al modello costituzionale dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, che attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica «e nelle altre specificate dalla legge».

Il fondamento costituzionale: art. 103, comma 2, Cost.

La disposizione in commento trova il proprio ancoraggio diretto nell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che «la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge». Il costituente ha scelto un modello «aperto», lasciando al legislatore ordinario la facoltà di ampliare o restringere l'ambito di competenza, salvo il nucleo minimo garantito dalla Costituzione. La Corte costituzionale ha più volte precisato che la giurisdizione esclusiva nelle materie di contabilità pubblica non è disponibile per il legislatore ordinario nel suo nucleo essenziale, pena la violazione del principio del giudice naturale di cui all'articolo 25 della Costituzione. Il D.Lgs. 174/2016 ha recepito questa indicazione, codificando in modo sistematico le norme processuali senza alterare la struttura costituzionale della giurisdizione.

Differenze rispetto alla giurisdizione ordinaria e amministrativa

Un aspetto di grande rilievo pratico è la distinzione tra giurisdizione contabile, giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa. La regola generale è che il danno erariale prodotto da un dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni appartiene alla competenza esclusiva della Corte dei conti, a prescindere dalla qualificazione del rapporto (di diritto pubblico o privatizzato). Il discrimine rispetto al giudice ordinario passa per la natura del soggetto attivo del danno: se si tratta di un privato contraente con la pubblica amministrazione, la responsabilità contrattuale resta di competenza del tribunale civile; se si tratta di un agente pubblico che agisce nell'esercizio di poteri, scatta la responsabilità contabile. La giurisdizione amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) attiene invece alle controversie sulla legittimità degli atti; quella contabile attiene alle conseguenze patrimoniali delle condotte illecite dei funzionari.

Il ruolo del pubblico ministero contabile

L'articolo 1 non menziona esplicitamente il pubblico ministero contabile, ma la triplice giurisdizione ivi descritta presuppone la sua esistenza come parte necessaria nei giudizi di responsabilità. A differenza del processo civile, in cui l'azione spetta all'amministrazione danneggiata, nel giudizio contabile l'iniziativa processuale appartiene in via esclusiva alla procura regionale presso la Corte dei conti. Questa scelta di politica legislativa mira a garantire l'imparzialità dell'azione di recupero e a evitare che l'amministrazione, spesso controllata dai medesimi soggetti che hanno causato il danno, rinunci a esercitare l'azione. Il D.Lgs. 174/2016 ha confermato e rafforzato questo assetto, disponendo peraltro che la prescrizione dell'azione decorra dalla conoscenza del danno da parte della procura.

La codificazione del 2016: portata innovativa

Prima del D.Lgs. 174/2016, il processo contabile era disciplinato da una pluralità di fonti frammentate: il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti (R.D. 1038/1933), il regolamento di procedura (R.D. 642/1907, originariamente dettato per il Consiglio di Stato), e numerose disposizioni speciali stratificatesi nel tempo. La codificazione ha introdotto un sistema organico, ispirato ai principi del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010), con norme sul contraddittorio, sull'istruttoria, sul giudizio cautelare e sulla fase esecutiva. L'articolo 1, collocato nelle disposizioni generali, svolge la funzione di «norma di copertura» per l'intero impianto processuale: ogni questione di giurisdizione viene in prima battuta valutata alla luce di questa disposizione e del parametro costituzionale che essa attua.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

La Corte dei conti può giudicare i dipendenti di società partecipate pubbliche?

Sì, purché la società svolga attività «in house» o comunque riceva risorse pubbliche: in tal caso il danno arrecato a tali risorse rientra nella giurisdizione contabile, come chiarito dal Codice stesso e dalla giurisprudenza delle sezioni riunite.

Che differenza c'è tra giudizio di conto e giudizio di responsabilità?

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto della gestione dei contabili pubblici (tesorieri, cassieri); il giudizio di responsabilità riguarda il danno erariale causato da funzionari con dolo o colpa grave. I due giudizi possono cumularsi quando il contabile causa anche un danno.

La giurisdizione pensionistica della Corte dei conti vale per tutti i lavoratori?

No. Riguarda solo i dipendenti pubblici in senso stretto (statali, enti locali, enti pubblici). I lavoratori del settore privato iscritti all'INPS restano sotto la giurisdizione del giudice ordinario del lavoro.

Cosa si intende per 'danno all'erario' ai fini della giurisdizione contabile?

Il danno all'erario è il pregiudizio patrimoniale subito da una pubblica amministrazione o da un ente a essa equiparato, causato da un funzionario o amministratore pubblico con dolo o colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Codice di giustizia contabile ha abrogato tutte le norme precedenti?

In larga parte sì: il D.Lgs. 174/2016 ha abrogato o sostituito le principali disposizioni processuali previgenti, mantenendo in vigore solo le norme sostanziali non incompatibili, come quelle sulla responsabilità amministrativa contenute nel T.U. 3/1957.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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