Indice
- L'azione di rivalsa contro l'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
- Se il sanitario non è stato parte del giudizio, la rivalsa va esercitata entro un anno dal pagamento, a pena di decadenza.
- La decisione contro la struttura o l'assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se il sanitario non era parte.
- La transazione non è opponibile al sanitario nel giudizio di rivalsa.
- Per gli esercenti del SSN si applica la responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti, sempre per dolo o colpa grave, con tetti quantitativi commisurati alla retribuzione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 9 L. 24/2017 — Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa
L. 8 marzo 2017, n. 24 — Sicurezza cure e resp. sanitaria
1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
2. Se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.
3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.
4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.
5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all' articolo 1916, primo comma, del codice civile , per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo . Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.
6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione, ai sensi dell' articolo 1916, primo comma, del codice civile , per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo . Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2.
7. Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte.
Commento
L'articolo 9 disciplina i rapporti interni tra struttura sanitaria, assicurazione e sanitario, prevedendo un regime particolarmente protettivo per quest'ultimo. La ratio è duplice: contenere il rischio professionale per favorire la prosecuzione dell'attività sanitaria e arginare il fenomeno della medicina difensiva.
La soglia del dolo e della colpa grave
Il comma 1 stabilisce che la rivalsa contro il sanitario può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. La soglia è significativa, perché esclude la rivalsa per colpa lieve e ricostruisce in chiave protettiva la posizione del sanitario rispetto alla struttura o all'assicurazione. La nozione di colpa grave va costruita sul piano interpretativo, tenendo conto della complessità della prestazione, delle linee guida applicabili e delle specificità del caso concreto, in coerenza con l'art. 5 della legge.
La rivalsa fuori giudizio
Se il sanitario non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale, la rivalsa può essere esercitata solo successivamente al pagamento basato su titolo giudiziale o stragiudiziale, ed entro un anno a pena di decadenza. È un termine breve, che impone alla struttura o all'assicuratore di organizzare tempestivamente la rivalsa. La decadenza opera in modo automatico, senza necessità di eccezione di parte, ma la sua rilevazione nel processo segue le regole generali.
Il limite all'efficacia del giudicato
Il comma 3 esclude che la decisione resa nel giudizio contro la struttura o contro l'assicurazione faccia stato nel giudizio di rivalsa, se il sanitario non è stato parte. Si tratta di un limite all'efficacia del giudicato che tutela il diritto di difesa del sanitario, garantendogli la possibilità di contestare nel merito i fatti accertati senza il proprio contraddittorio. Il principio è in linea con l'art. 2909 c.c. e con la disciplina costituzionale del giusto processo.
L'inopponibilità della transazione
Il comma 4 prevede che in nessun caso la transazione conclusa tra struttura/assicuratore e danneggiato sia opponibile al sanitario nel giudizio di rivalsa. La regola tutela il sanitario da composizioni transattive che potrebbero pregiudicare la sua posizione, e impone all'assicuratore di valutare attentamente l'opportunità della transazione anche in vista della successiva rivalsa.
La responsabilità amministrativa per il personale SSN
Per gli esercenti la professione sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento contro la struttura pubblica o contro il sanitario, l'azione di responsabilità amministrativa per dolo o colpa grave è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. La giurisdizione contabile è strumento di tutela dell'erario, ma opera anch'essa con la soglia limitata della colpa grave.
I tetti quantitativi della rivalsa
I commi 5-7 introducono tetti quantitativi all'importo della rivalsa e dell'azione contabile, commisurati alla retribuzione del sanitario e graduati nel tempo. La ratio è di sostenibilità: la pretesa risarcitoria, in chiave interna, non può tradursi in un'esposizione patrimoniale che renda impossibile la prosecuzione dell'attività. I tetti operano salvo il dolo, nel qual caso la responsabilità è integrale.
Sinergie con l'assicurazione obbligatoria
L'art. 9 si raccorda con gli artt. 10 e 12 della stessa legge. L'obbligo di assicurazione della struttura e del sanitario garantisce la solvibilità del sistema risarcitorio; l'azione diretta del danneggiato verso l'assicurazione ex art. 12 incide sui rapporti interni che l'art. 9 disciplina. La disciplina, pur articolata, costruisce un sistema coerente in cui ciascun attore conosce i propri rischi e i propri limiti.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 102/2021
Illegittimità costituzionale parziale
La Corte dichiara l'illegittimità parziale dell'art. 15, c. 4, L. 24/2017 — disposizione strettamente collegata al sistema di accertamento tecnico nei procedimenti di responsabilità sanitaria su cui poggia anche l'azione di rivalsa ex art. 9 — nella parte in cui escludeva l'aumento del 40% dei compensi per i componenti del collegio peritale, in violazione del principio di ragionevolezza.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
Pagina istituzionale · Rischio clinico e sicurezza del paziente
AGENAS
Documentazione AGENAS sui criteri di accertamento del rischio clinico utile a circoscrivere i presupposti soggettivi (dolo o colpa grave) richiesti dall'art. 9 L. 24/2017 per l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del sanitario.
Leggi il documento su www.agenas.gov.itDomande frequenti
Quando è ammessa la rivalsa contro il sanitario?
Solo in caso di dolo o colpa grave. La rivalsa per colpa lieve è espressamente esclusa, in coerenza con la finalità di contenimento del rischio professionale.
Entro quanto tempo va proposta la rivalsa?
Se il sanitario non era parte del giudizio o della procedura stragiudiziale, la rivalsa va esercitata entro un anno dall'avvenuto pagamento, a pena di decadenza.
La transazione conclusa dall'assicuratore vincola il sanitario?
No, la transazione non è opponibile al sanitario nel giudizio di rivalsa, a tutela del suo diritto di difesa e della sua autonoma posizione.
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