Art. 13 L. 24/2017 – Obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità
L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria
1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro quarantacinque giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
Strutture e imprese di assicurazione devono comunicare al sanitario l'instaurazione del giudizio entro 45 giorni dalla notifica dell'atto introduttivo.
L'analogo obbligo riguarda l'avvio di trattative stragiudiziali, con invito a parteciparvi.
La comunicazione deve avvenire tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, con copia dell'atto.
L'omissione, la tardività o l'incompletezza preclude l'ammissibilità della successiva rivalsa o responsabilità amministrativa.
La norma tutela il diritto di difesa del sanitario e la sua partecipazione informata alle trattative.
Indice dei contenuti
L'articolo 13 introduce un meccanismo di tutela del diritto di difesa dell'esercente la professione sanitaria, imponendo a strutture e assicuratori un obbligo di tempestiva informazione sull'instaurazione di giudizi e trattative che lo riguardano. Si tratta di una norma a forte impatto operativo, perché la sua violazione comporta la decadenza dalle azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa.
Il presupposto dell'obbligo informativo
Il comma 1 prevede che strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 7, comma 1 e imprese di assicurazione che prestano copertura ai soggetti dell'art. 10, commi 1 e 2 debbano comunicare al sanitario l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato. La comunicazione va effettuata entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo. Il termine è breve e impone un'organizzazione amministrativa pronta a recepire e smistare le notifiche.
Le modalità tecniche
La comunicazione deve essere effettuata mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere copia dell'atto introduttivo del giudizio. La doppia previsione di strumento certificato (PEC) e di raccomandata garantisce la prova della trasmissione e della ricezione, presupposto indispensabile per evitare contestazioni successive sulla tempestività dell'adempimento.
L'estensione alle trattative stragiudiziali
Il secondo periodo del comma 1 estende l'obbligo informativo all'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato. La struttura e l'assicuratore devono comunicare l'apertura delle trattative entro quarantacinque giorni, con invito a parteciparvi. La previsione tutela il sanitario nella fase pre-contenziosa, dove tipicamente si decidono soluzioni transattive che potrebbero pregiudicare i suoi interessi futuri (si rammenti che la transazione non gli è opponibile in rivalsa, ex art. 9, comma 4).
La conseguenza dell'inadempimento
L'ultimo periodo del comma 1 è la chiave di volta dell'articolo: l'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa ex art. 9. È una sanzione processuale severa, che colpisce direttamente il diritto del soggetto inadempiente di rivalersi sul sanitario. La ratio è chiara: senza informazione tempestiva, il sanitario non può difendersi né partecipare alle trattative, dunque non può subire le conseguenze patrimoniali della rivalsa.
Riflessi organizzativi
L'art. 13 impone alle strutture e alle imprese di assicurazione di dotarsi di procedure interne idonee a garantire la tempestiva ricezione e trasmissione degli atti. Tipicamente occorre individuare un referente unico (medical affairs o ufficio legale per la struttura, ufficio sinistri per l'assicuratore), tracciare i tempi di trasmissione e gestire un protocollo standard di notifica al sanitario. La violazione è facilmente verificabile in giudizio attraverso la documentazione PEC/raccomandata.
Il ruolo del sanitario informato
Il sanitario informato può decidere autonomamente la strategia difensiva: intervenire volontariamente nel giudizio, partecipare alle trattative, consultare il proprio legale e l'assicuratore individuale, valutare l'opportunità di adesioni transattive in coordinamento. La tempestività dell'informazione è quindi presupposto sostanziale dell'esercizio del diritto di difesa.
Sinergie con l'art. 9
L'art. 13 si lega in modo inscindibile all'art. 9, in particolare al comma 4 che dichiara la transazione inopponibile al sanitario, e ai commi 1-2 sulla rivalsa. Senza l'art. 13, l'art. 9 sarebbe a rischio di elusione attraverso composizioni transattive non comunicate. La sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 13 è il presidio effettivo del sistema.
Casi pratici
Caso 1: La comunicazione tempestiva
Tizio, struttura sanitaria convenuta, riceve la notifica dell'atto introduttivo e nei trenta giorni successivi trasmette via PEC al chirurgo coinvolto copia dell'atto. Il chirurgo può interloquire con il proprio legale e con l'assicuratore individuale. In esito al giudizio, la struttura conserva l'esercizio della rivalsa, sussistendone i presupposti di colpa grave o dolo.
Caso 2: L'omissione e la decadenza
Caia, impresa di assicurazione, omette di comunicare l'avvio di trattative stragiudiziali al medico assicurato. All'esito della transazione, agisce in rivalsa contro il sanitario. Il giudice dichiara inammissibile la rivalsa, perché l'art. 13 sanziona l'omissione comunicativa con la preclusione dell'azione di rivalsa e di responsabilità amministrativa.
Domande frequenti
Entro quanto va comunicato al sanitario l'avvio del giudizio?
Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo da parte della struttura o dell'assicuratore. La comunicazione deve avvenire via PEC o raccomandata e contenere copia dell'atto.
Cosa accade se l'obbligo informativo non è rispettato?
L'omissione, la tardività o l'incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa ex art. 9, a tutela del diritto di difesa del sanitario.
L'obbligo riguarda anche le trattative stragiudiziali?
Sì, la norma estende l'obbligo informativo all'avvio di trattative stragiudiziali, con invito al sanitario a prendervi parte. La ratio è coordinare la difesa e prevenire transazioni pregiudizievoli.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 13 introduce un meccanismo di tutela del diritto di difesa dell'esercente la professione sanitaria, imponendo a strutture e assicuratori un obbligo di tempestiva informazione sull'instaurazione di giudizi e trattative che lo riguardano. Si tratta di una norma a forte impatto operativo, perché la sua violazione comporta la decadenza dalle azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa.
Il presupposto dell'obbligo informativo
Il comma 1 prevede che strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 7, comma 1 e imprese di assicurazione che prestano copertura ai soggetti dell'art. 10, commi 1 e 2 debbano comunicare al sanitario l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato. La comunicazione va effettuata entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo. Il termine è breve e impone un'organizzazione amministrativa pronta a recepire e smistare le notifiche.
Le modalità tecniche
La comunicazione deve essere effettuata mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere copia dell'atto introduttivo del giudizio. La doppia previsione di strumento certificato (PEC) e di raccomandata garantisce la prova della trasmissione e della ricezione, presupposto indispensabile per evitare contestazioni successive sulla tempestività dell'adempimento.
L'estensione alle trattative stragiudiziali
Il secondo periodo del comma 1 estende l'obbligo informativo all'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato. La struttura e l'assicuratore devono comunicare l'apertura delle trattative entro quarantacinque giorni, con invito a parteciparvi. La previsione tutela il sanitario nella fase pre-contenziosa, dove tipicamente si decidono soluzioni transattive che potrebbero pregiudicare i suoi interessi futuri (si rammenti che la transazione non gli è opponibile in rivalsa, ex art. 9, comma 4).
La conseguenza dell'inadempimento
L'ultimo periodo del comma 1 è la chiave di volta dell'articolo: l'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa ex art. 9. È una sanzione processuale severa, che colpisce direttamente il diritto del soggetto inadempiente di rivalersi sul sanitario. La ratio è chiara: senza informazione tempestiva, il sanitario non può difendersi né partecipare alle trattative, dunque non può subire le conseguenze patrimoniali della rivalsa.
Riflessi organizzativi
L'art. 13 impone alle strutture e alle imprese di assicurazione di dotarsi di procedure interne idonee a garantire la tempestiva ricezione e trasmissione degli atti. Tipicamente occorre individuare un referente unico (medical affairs o ufficio legale per la struttura, ufficio sinistri per l'assicuratore), tracciare i tempi di trasmissione e gestire un protocollo standard di notifica al sanitario. La violazione è facilmente verificabile in giudizio attraverso la documentazione PEC/raccomandata.
Il ruolo del sanitario informato
Il sanitario informato può decidere autonomamente la strategia difensiva: intervenire volontariamente nel giudizio, partecipare alle trattative, consultare il proprio legale e l'assicuratore individuale, valutare l'opportunità di adesioni transattive in coordinamento. La tempestività dell'informazione è quindi presupposto sostanziale dell'esercizio del diritto di difesa.
Sinergie con l'art. 9
L'art. 13 si lega in modo inscindibile all'art. 9, in particolare al comma 4 che dichiara la transazione inopponibile al sanitario, e ai commi 1-2 sulla rivalsa. Senza l'art. 13, l'art. 9 sarebbe a rischio di elusione attraverso composizioni transattive non comunicate. La sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 13 è il presidio effettivo del sistema.
Casi pratici
Caso 1: La comunicazione tempestiva
Tizio, struttura sanitaria convenuta, riceve la notifica dell'atto introduttivo e nei trenta giorni successivi trasmette via PEC al chirurgo coinvolto copia dell'atto. Il chirurgo può interloquire con il proprio legale e con l'assicuratore individuale. In esito al giudizio, la struttura conserva l'esercizio della rivalsa, sussistendone i presupposti di colpa grave o dolo.
Caso 2: L'omissione e la decadenza
Caia, impresa di assicurazione, omette di comunicare l'avvio di trattative stragiudiziali al medico assicurato. All'esito della transazione, agisce in rivalsa contro il sanitario. Il giudice dichiara inammissibile la rivalsa, perché l'art. 13 sanziona l'omissione comunicativa con la preclusione dell'azione di rivalsa e di responsabilità amministrativa.
Domande frequenti
Entro quanto va comunicato al sanitario l'avvio del giudizio?
Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo da parte della struttura o dell'assicuratore. La comunicazione deve avvenire via PEC o raccomandata e contenere copia dell'atto.
Cosa accade se l'obbligo informativo non è rispettato?
L'omissione, la tardività o l'incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa ex art. 9, a tutela del diritto di difesa del sanitario.
L'obbligo riguarda anche le trattative stragiudiziali?
Sì, la norma estende l'obbligo informativo all'avvio di trattative stragiudiziali, con invito al sanitario a prendervi parte. La ratio è coordinare la difesa e prevenire transazioni pregiudizievoli.