- È istituito presso il Ministero della salute il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.
- Il Fondo è alimentato dal contributo annuale delle imprese assicurative attive nel settore.
- La gestione delle risorse è affidata a CONSAP S.p.A. mediante apposita convenzione.
- Il Fondo risarcisce nei casi di insolvenza, scopertura o eccedenza dei massimali nei limiti previsti dal regolamento attuativo.
- La norma garantisce l'effettività del sistema risarcitorio anche quando l'assicurazione non basta o manca.
Testo dell'articoloVigente
Art. 14 L. 24/2017 — Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria
L. 8 marzo 2017, n. 24 — Sicurezza cure e resp. sanitaria
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa la gestione delle risorse del Fondo di garanzia.
2. 2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, sono definiti: a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria; b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera a); c) i principi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e la CONSAP Spa; d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.
3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.
4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera a), è aggiornata annualmente con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di garanzia.
5. Ai fini della rideterminazione del contributo di cui al comma 2, lettera a), la CONSAP Spa trasmette ogni anno al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2.
6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo di garanzia di cui al comma 1.
7. 7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi: a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, comma 6; b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente; c) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa.
7-bis. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 assolve anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6
8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 7 del presente articolo.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Commento
L'articolo 14 chiude il sistema assicurativo della legge Gelli-Bianco con la creazione di un Fondo di garanzia ad hoc, ispirato al modello dell'analogo Fondo per le vittime della strada del Codice delle assicurazioni private. È uno strumento di garanzia di ultima istanza che mira ad assicurare al danneggiato un risarcimento effettivo anche quando i meccanismi assicurativi ordinari falliscono.
L'istituzione del Fondo
Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute. La collocazione ministeriale è coerente con la finalità di tutela della salute e con la responsabilità complessiva del Ministero sul sistema sanitario. Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile in ambito sanitario. Si tratta di un meccanismo di solidarietà tra operatori del mercato assicurativo.
La gestione affidata a CONSAP
La gestione delle risorse del Fondo è affidata a CONSAP S.p.A. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) mediante apposita convenzione. CONSAP è già gestore di analoghi fondi (Fondo di garanzia per le vittime della strada, Fondo di garanzia per i mediatori), e la sua designazione consente di valorizzare un'expertise consolidata, riducendo i costi di apprendimento istituzionale.
I presupposti di intervento del Fondo
Il regolamento attuativo definisce i casi di intervento del Fondo. Tipicamente il Fondo interviene quando il danno eccede il massimale dell'assicuratore, quando l'impresa di assicurazione si trova in liquidazione coatta amministrativa o non è in grado di adempiere, ovvero quando manca la copertura assicurativa pur in presenza di un obbligo. È quindi un meccanismo di chiusura del sistema, che agisce nei punti di scopertura.
Il regolamento attuativo
Il comma 2 affida a un regolamento del Ministro della salute, di concerto con altri ministeri, la definizione della misura del contributo, delle modalità di versamento, dei principi e dei presupposti di intervento del Fondo, delle procedure di accesso e degli adempimenti delle imprese. La complessità della normativa attuativa ha determinato significativi ritardi nella piena operatività del Fondo, con riflessi sull'effettività del sistema risarcitorio complessivo.
Il ruolo della Conferenza Stato-Regioni
Il regolamento è adottato sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e le rappresentanze delle imprese di assicurazione. La consultazione riflette il principio di leale collaborazione e il coinvolgimento dei soggetti del mercato. La governance del Fondo è quindi articolata su più livelli istituzionali, in coerenza con la natura concorrente della tutela della salute.
Funzione sistemica
Il Fondo di garanzia svolge una funzione sistemica essenziale: stabilizza la fiducia del danneggiato nel sistema risarcitorio e riduce il rischio di insolvenza dei singoli attori. Per la sua piena efficacia è necessario il regolamento attuativo e l'effettiva alimentazione contributiva del mercato assicurativo. Senza tale operatività, il sistema integrato della legge Gelli-Bianco resta privo di un tassello fondamentale.
Domande frequenti
Chi gestisce il Fondo di garanzia?
La gestione è affidata a CONSAP S.p.A. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) mediante apposita convenzione con il Ministero della salute, in continuità con la gestione di analoghi fondi pubblici.
Quando interviene il Fondo?
Il Fondo interviene nei casi previsti dal regolamento attuativo, tipicamente quando il danno eccede il massimale, l'impresa è insolvente o manca la copertura assicurativa. Si tratta di un meccanismo di chiusura del sistema.
Chi finanzia il Fondo?
Il Fondo è alimentato dal contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile in ambito sanitario, secondo la misura definita dal regolamento.
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