Testo dell'articoloVigente
Art. 15 L. 24/2017 – Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria
L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria
1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.
2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.
3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.
4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall' articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 . 2
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 15 disciplina un aspetto operativo decisivo nei giudizi di responsabilità sanitaria: la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti. La qualità della consulenza tecnica è il fattore che, più di altri, determina l'esito dei contenziosi e l'affidabilità complessiva del sistema giurisdizionale in materia sanitaria.
Il principio della doppia competenza
Il comma 1 introduce un principio cardine: l'autorità giudiziaria affida la consulenza o la perizia a un medico legale e a uno o più specialisti della disciplina coinvolta nel procedimento. Si tratta di una soluzione bilanciata che riconosce due esigenze: l'inquadramento medico-legale del caso (causalità, percentuale di danno, nesso eziologico) e la competenza specialistica nella disciplina clinica oggetto del giudizio (chirurgia, ginecologia, anestesia, cardiologia ecc.). La nomina congiunta evita il rischio di consulenze unilaterali o tecnicamente incomplete.
L'esclusione dei conflitti di interesse
La norma impone all'autorità giudiziaria di curare che i soggetti nominati non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi. È una clausola di salvaguardia particolarmente importante in ambito sanitario, dove le reti professionali e gli appartenenza a strutture possono generare situazioni di conflittualità anche implicita. Il rispetto della clausola richiede un'attenta verifica preventiva e una dichiarazione di assenza di conflitti da parte dei consulenti.
Le competenze nella conciliazione
Per i CTU nominati nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 8 della legge, è richiesta una specifica competenza in materia di conciliazione, acquisita anche mediante percorsi formativi documentati. È una scelta coerente con la funzione del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., che non si esaurisce nell'accertamento ma punta alla composizione amichevole. La conciliazione richiede capacità tecniche e relazionali specifiche, che il legislatore esige siano formalmente attestate.
La revisione degli albi
I commi 2 e 3 disciplinano la revisione degli albi dei consulenti tecnici (art. 13 disp. att. c.p.c.) e dei periti (art. 67 disp. att. c.p.p.) per indicare specializzazioni ed esperienze. È un intervento organizzativo che incide sull'effettività dell'art. 15: solo albi aggiornati e dettagliati consentono al giudice di scegliere il consulente realmente competente. Le revisioni periodiche assicurano che la base di scelta resti rappresentativa dell'evoluzione delle specializzazioni mediche.
Il rilievo nella conciliazione ex art. 8
L'articolo si raccorda strettamente con l'art. 8 della legge Gelli-Bianco. La conciliazione ex art. 696-bis c.p.c. presuppone una consulenza tecnica preventiva svolta da soggetti qualificati anche sotto il profilo della mediazione. La combinazione tra competenza clinica, competenza medico-legale e competenza conciliativa è ciò che rende effettivo il filtro deflattivo del contenzioso.
Sinergie processuali
L'art. 15 si integra con gli artt. 61-64 c.p.c. (consulente tecnico), 191-201 c.p.c. (procedimento davanti al CTU), 220 ss. c.p.p. (perizia) e con le disposizioni di attuazione richiamate. La norma è in continuità con l'evoluzione giurisprudenziale che ha più volte richiesto al giudice di motivare adeguatamente la scelta del consulente, soprattutto nei contenziosi sanitari ad alta complessità tecnica.
Casi pratici
Caso 1: La nomina dei consulenti
Tizio, paziente che lamenta danno da intervento ortopedico, ottiene la nomina di un collegio peritale composto da un medico legale e da un ortopedico specializzato in chirurgia protesica. Entrambi dichiarano l'assenza di conflitti di interesse. La consulenza analizza separatamente il profilo specialistico e il profilo medico-legale, restituendo un'analisi tecnica completa.
Caso 2: La consulenza nel procedimento ex art. 8
Caia, danneggiata che instaura un procedimento ex art. 696-bis c.p.c., chiede la nomina di un CTU dotato di competenze in conciliazione. Il giudice individua, dall'albo aggiornato, un consulente con specializzazione clinica adeguata e percorso formativo certificato in mediazione e conciliazione. L'esito conciliativo del procedimento è favorito dalla qualità tecnica della consulenza.
Domande frequenti
È sempre obbligatorio nominare un medico legale e uno specialista?
Sì, la norma impone la nomina congiunta di un medico legale e di uno o più specialisti della disciplina coinvolta, salva la verifica della concreta utilità di entrambe le figure nel singolo procedimento.
Cosa succede se il consulente nominato ha un conflitto di interessi?
L'autorità giudiziaria deve curare che i nominati non siano in conflitto. Il consulente, dal canto suo, ha l'obbligo deontologico di dichiarare eventuali situazioni di conflitto, anche in procedimenti connessi.
Serve una formazione specifica in conciliazione per il CTU del procedimento ex art. 8?
Sì, i CTU nominati nell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. devono avere adeguate e comprovate competenze in conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.