Art. 6 L. 24/2017 – Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria
L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria
1. Dopo l' articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».
2. All' articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.
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In sintesi
L'art. 6 introduce nel codice penale l'art. 590-sexies sulla responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario.
Si applicano le pene degli artt. 589 e 590 c.p. quando il fatto è commesso nell'esercizio della professione sanitaria.
La punibilità per imperizia è esclusa se il sanitario ha rispettato le linee guida adeguate al caso concreto.
In mancanza di linee guida si fa riferimento alle buone pratiche clinico-assistenziali.
La norma abroga il comma 1 dell'art. 3 del decreto Balduzzi, sostituendolo con una disciplina più puntuale.
Indice dei contenuti
L'articolo 6 è la disposizione più studiata della legge Gelli-Bianco perché incide sul cuore della responsabilità penale del sanitario. Introduce nel codice penale l'art. 590-sexies, che ridisegna lo statuto della colpa medica e supera, attraverso un'abrogazione esplicita, il previgente art. 3 del decreto Balduzzi (d.l. 158/2012 conv. L. 189/2012).
La struttura della nuova norma
Il nuovo art. 590-sexies c.p. ha una struttura bifasica. Il primo comma rinvia alle pene degli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) quando i fatti sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria. Il secondo comma introduce la causa di non punibilità per imperizia: la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Il perimetro della causa di non punibilità
La causa di non punibilità è circoscritta all'imperizia e non si estende a negligenza e imprudenza. È una scelta legislativa che riflette la specificità della prestazione sanitaria, che presuppone un sapere tecnico-scientifico la cui violazione qualificata si traduce in imperizia. Il sanitario che agisca con negligenza (ad esempio omettendo di consultare la documentazione clinica) o con imprudenza (ad esempio assumendo rischi non giustificati) resta penalmente responsabile anche se ha formalmente seguito una linea guida.
L'adeguatezza al caso concreto
L'inciso finale dell'art. 590-sexies è il fulcro applicativo. La non punibilità opera solo se le raccomandazioni risultano adeguate alle specificità del caso concreto. Non basta dunque applicare meccanicamente una linea guida: occorre che la linea guida sia pertinente al quadro clinico del paziente. L'adeguatezza si valuta ex ante, tenendo conto delle informazioni disponibili al sanitario al momento della scelta terapeutica, e implica un confronto tra protocollo e specificità del caso.
L'abrogazione del decreto Balduzzi
Il comma 2 abroga il comma 1 dell'art. 3 del d.l. 158/2012, conv. L. 189/2012. Il previgente regime escludeva la responsabilità penale per colpa lieve quando il sanitario si fosse attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. L'abrogazione segna una transizione: dal criterio di colpa lieve a un criterio di rispetto delle linee guida selezionate dal Sistema Nazionale Linee Guida ai sensi dell'art. 5.
L'art. 590-sexies si raccorda sul piano sistematico con l'art. 2236 c.c., che limita la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale ai casi di dolo o colpa grave quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Pur trattandosi di una norma civilistica, la giurisprudenza ne ha valorizzato la funzione di temperamento dello standard di diligenza in contesti tecnicamente complessi. L'art. 590-sexies si pone in linea di continuità con questa logica, selezionando uno standard procedurale di diligenza fondato sulle linee guida.
Profili applicativi e oneri probatori
Sul piano applicativo, il sanitario che invoca la non punibilità deve allegare due elementi: l'esistenza della linea guida e la sua adeguatezza al caso concreto. Diventa quindi cruciale la documentazione in cartella clinica delle scelte effettuate e dei riferimenti seguiti. L'accusa potrà contestare l'adeguatezza, l'esistenza della linea guida o la sua corretta applicazione, riportando la valutazione sul piano della colpa specifica.
Pronunce della Corte Costituzionale
⚖️
Corte Cost., sent. n. 170/2025
ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE
La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consente, nei processi per responsabilità sanitaria, la citazione dell'assicuratore della struttura come responsabile civile a richiesta dell'imputato esercente, in collegamento con l'art. 10 L. 24/2017: violazione del principio di eguaglianza rispetto al processo civile.
Ministero della Salute - Sicurezza delle cure e governo clinico
Sezione ministeriale sulla prevenzione del rischio clinico: le linee guida e le raccomandazioni pubblicate ai sensi dell'art. 5 e richiamate dall'art. 6 L. 24/2017 costituiscono parametro per valutare la colpa lieve del sanitario in sede penale.
Tizio, medico di pronto soccorso, gestisce un caso di sindrome coronarica acuta secondo la linea guida pubblicata sul SNLG e adeguata al quadro clinico. Il paziente decede per complicanza non prevedibile. L'art. 590-sexies, comma 2 esclude la punibilità per imperizia, perché la linea guida era rispettata e adeguata al caso.
Caso 2: L'errore per negligenza pur in presenza di linea guida
Caia, ginecologa, segue il protocollo per la gestione del travaglio ma omette di rivedere le precedenti ecografie del paziente, che segnalavano una condizione di rischio. La non punibilità non opera, perché il fatto integra negligenza e non mera imperizia, e l'art. 590-sexies, comma 2 esclude la punibilità solo per imperizia.
Domande frequenti
La causa di non punibilità dell'art. 590-sexies vale anche per negligenza e imprudenza?
No, la disciplina circoscrive espressamente la non punibilità all'imperizia. Negligenza e imprudenza restano penalmente rilevanti anche se il sanitario ha applicato formalmente una linea guida.
Cosa significa adeguatezza al caso concreto?
Significa che la linea guida deve essere pertinente al quadro clinico del paziente. L'adeguatezza si valuta ex ante, sulla base delle informazioni disponibili al momento della scelta terapeutica.
L'art. 590-sexies vale anche per gli infermieri?
Sì, la norma si riferisce all'esercente la professione sanitaria, categoria che ricomprende tutte le professioni sanitarie riconosciute dall'ordinamento, non solo i medici.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 6 è la disposizione più studiata della legge Gelli-Bianco perché incide sul cuore della responsabilità penale del sanitario. Introduce nel codice penale l'art. 590-sexies, che ridisegna lo statuto della colpa medica e supera, attraverso un'abrogazione esplicita, il previgente art. 3 del decreto Balduzzi (d.l. 158/2012 conv. L. 189/2012).
La struttura della nuova norma
Il nuovo art. 590-sexies c.p. ha una struttura bifasica. Il primo comma rinvia alle pene degli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) quando i fatti sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria. Il secondo comma introduce la causa di non punibilità per imperizia: la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Il perimetro della causa di non punibilità
La causa di non punibilità è circoscritta all'imperizia e non si estende a negligenza e imprudenza. È una scelta legislativa che riflette la specificità della prestazione sanitaria, che presuppone un sapere tecnico-scientifico la cui violazione qualificata si traduce in imperizia. Il sanitario che agisca con negligenza (ad esempio omettendo di consultare la documentazione clinica) o con imprudenza (ad esempio assumendo rischi non giustificati) resta penalmente responsabile anche se ha formalmente seguito una linea guida.
L'adeguatezza al caso concreto
L'inciso finale dell'art. 590-sexies è il fulcro applicativo. La non punibilità opera solo se le raccomandazioni risultano adeguate alle specificità del caso concreto. Non basta dunque applicare meccanicamente una linea guida: occorre che la linea guida sia pertinente al quadro clinico del paziente. L'adeguatezza si valuta ex ante, tenendo conto delle informazioni disponibili al sanitario al momento della scelta terapeutica, e implica un confronto tra protocollo e specificità del caso.
L'abrogazione del decreto Balduzzi
Il comma 2 abroga il comma 1 dell'art. 3 del d.l. 158/2012, conv. L. 189/2012. Il previgente regime escludeva la responsabilità penale per colpa lieve quando il sanitario si fosse attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. L'abrogazione segna una transizione: dal criterio di colpa lieve a un criterio di rispetto delle linee guida selezionate dal Sistema Nazionale Linee Guida ai sensi dell'art. 5.
Il rapporto con l'art. 2236 c.c.
L'art. 590-sexies si raccorda sul piano sistematico con l'art. 2236 c.c., che limita la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale ai casi di dolo o colpa grave quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Pur trattandosi di una norma civilistica, la giurisprudenza ne ha valorizzato la funzione di temperamento dello standard di diligenza in contesti tecnicamente complessi. L'art. 590-sexies si pone in linea di continuità con questa logica, selezionando uno standard procedurale di diligenza fondato sulle linee guida.
Profili applicativi e oneri probatori
Sul piano applicativo, il sanitario che invoca la non punibilità deve allegare due elementi: l'esistenza della linea guida e la sua adeguatezza al caso concreto. Diventa quindi cruciale la documentazione in cartella clinica delle scelte effettuate e dei riferimenti seguiti. L'accusa potrà contestare l'adeguatezza, l'esistenza della linea guida o la sua corretta applicazione, riportando la valutazione sul piano della colpa specifica.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 170/2025
La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consente, nei processi per responsabilità sanitaria, la citazione dell'assicuratore della struttura come responsabile civile a richiesta dell'imputato esercente, in collegamento con l'art. 10 L. 24/2017: violazione del principio di eguaglianza rispetto al processo civile.
Prassi e linee guida
Pagina istituzionale
Sezione ministeriale sulla prevenzione del rischio clinico: le linee guida e le raccomandazioni pubblicate ai sensi dell'art. 5 e richiamate dall'art. 6 L. 24/2017 costituiscono parametro per valutare la colpa lieve del sanitario in sede penale.
Casi pratici
Caso 1: L'applicazione corretta della linea guida
Tizio, medico di pronto soccorso, gestisce un caso di sindrome coronarica acuta secondo la linea guida pubblicata sul SNLG e adeguata al quadro clinico. Il paziente decede per complicanza non prevedibile. L'art. 590-sexies, comma 2 esclude la punibilità per imperizia, perché la linea guida era rispettata e adeguata al caso.
Caso 2: L'errore per negligenza pur in presenza di linea guida
Caia, ginecologa, segue il protocollo per la gestione del travaglio ma omette di rivedere le precedenti ecografie del paziente, che segnalavano una condizione di rischio. La non punibilità non opera, perché il fatto integra negligenza e non mera imperizia, e l'art. 590-sexies, comma 2 esclude la punibilità solo per imperizia.
Domande frequenti
La causa di non punibilità dell'art. 590-sexies vale anche per negligenza e imprudenza?
No, la disciplina circoscrive espressamente la non punibilità all'imperizia. Negligenza e imprudenza restano penalmente rilevanti anche se il sanitario ha applicato formalmente una linea guida.
Cosa significa adeguatezza al caso concreto?
Significa che la linea guida deve essere pertinente al quadro clinico del paziente. L'adeguatezza si valuta ex ante, sulla base delle informazioni disponibili al momento della scelta terapeutica.
L'art. 590-sexies vale anche per gli infermieri?
Sì, la norma si riferisce all'esercente la professione sanitaria, categoria che ricomprende tutte le professioni sanitarie riconosciute dall'ordinamento, non solo i medici.