Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 145 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 145 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 145 CCII – Formalita’ eseguite dopo l’apertura della liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell’apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.

  • Art. 158 Cod. Amb. – opere e interventi per il trasferimento di acqua

    Art. 158 Cod. Amb. – opere e interventi per il trasferimento di acqua

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Ai fini di pianificare l’utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorità di bacino, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi dell’ articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all’articolo 144 del presente decreto. A tal fine il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un termine per definire gli accordi.

    2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all’utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell’accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare .

    3. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato mediante quantificazione dell’onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esperisce le procedure per la concessione d’uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle modalità per l’esecuzione e la gestione degli interventi, nonché l’affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti.

  • Art. 87 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 87 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 87 Bis L. Fall. – Inventario su altri beni

    Inventario su altri beni

  • CCNL Lavoro Domestico: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

    In sintesi

    Il CCNL Domestico prevede preavviso di 8-30 giorni per le cessazioni, variabile per anzianità e per orario settimanale (più o meno di 25h). Il licenziamento è ad nutum (senza giustificazione, eccetto durante gravidanza e per giusta causa documentata). Le dimissioni vanno presentate per iscritto al datore, NON telematicamente (eccezione al regime generale).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
    Ultimo rinnovo
    28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
    Vigenza
    Fino al 31 ottobre 2028
    Platea
    ~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso CCNL Domestico per anzianità e orario
    Anzianità Orario >=25h/sett Orario <25h/sett
    Fino a 5 anni 15 giorni di calendario 8 giorni di calendario
    Oltre 5 anni 30 giorni di calendario 15 giorni di calendario

    Il preavviso si dimezza per le DIMISSIONI del lavoratore rispetto al licenziamento.

    Preavviso variabile per anzianità e orario

    Il CCNL Domestico ha una struttura unica: il preavviso varia sia per anzianità che per orario settimanale. Ci sono 4 casi possibili:

    Caso Preavviso
    Orario >=25h/sett, anzianità fino a 5 anni 15 giorni
    Orario >=25h/sett, anzianità oltre 5 anni 30 giorni
    Orario <25h/sett, anzianità fino a 2 anni 8 giorni
    Orario <25h/sett, anzianità oltre 2 anni 15 giorni

    I giorni sono di calendario (non lavorativi), e iniziano a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione.

    Licenziamento ad nutum e tutele specifiche

    Il datore può licenziare ad nutum (senza giustificazione) il lavoratore domestico, perché l’art. 4 della legge 108/1990 esclude i lavoratori domestici dalle tutele contro i licenziamenti illegittimi.

    Le uniche tutele rimaste:

    • Divieto di licenziamento durante la gravidanza e fino al 1° anno del bambino
    • Divieto di licenziamento discriminatorio (razza, religione, opinioni politiche, ecc.)
    • Obbligo di rispettare il preavviso o pagare l’indennità sostitutiva

    Dimissioni: regola particolare

    Le dimissioni dei lavoratori domestici sono una eccezione alla regola generale: NON vanno presentate telematicamente all’INPS (come nel resto dei settori). Vanno consegnate al datore per iscritto, con preavviso secondo l’anzianità.

    Il preavviso delle dimissioni è dimezzato rispetto al licenziamento:

    • Orario >=25h, anzianità qualsiasi: 15 giorni
    • Orario <25h, anzianità qualsiasi: 8 giorni

    Indennità di mancato preavviso

    Se una parte recede senza rispettare il preavviso, deve corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il preavviso.

    Esempio: badante CS con 7 anni di anzianità, orario 40h/sett. Preavviso dovuto: 30 giorni. Stipendio mensile: € 1.313,50. Se il datore licenzia con effetto immediato: deve pagare € 1.313,50 + ferie e tredicesima maturate.

    Casi pratici

    Tizio – Licenziamento di colf B con 3 anni
    Tizio è colf livello B (40h/sett) da 3 anni. Il datore lo licenzia con 15 giorni di preavviso (orario >=25h, anzianità fino a 5 anni). Tizio lavora i 15 giorni e poi cessa. Riceve TFR, ferie non godute, tredicesima proporzionale.
    Caia – Dimissioni di badante DS con 6 anni
    Caia è badante DS convivente da 6 anni. Dà le dimissioni per cambiare famiglia. Preavviso dovuto: 15 giorni (dimissioni dimezzate, anche se anzianità oltre 5 anni). Lavora 15 giorni, poi cessa. Riceve TFR e quote maturate.
    Sempronio – Licenziamento immediato senza preavviso
    Sempronio è colf B da 4 anni (30h/sett). Il datore lo licenzia con effetto immediato (no preavviso). Deve pagare indennità sostitutiva: 15 giorni × stipendio mensile / 30 = ~€ 380, oltre a TFR, ferie, tredicesima maturate.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto?
    Dipende dall’orario settimanale: 15 giorni se lavori 25 o più ore alla settimana, 8 giorni se lavori meno. Le dimissioni dimezzano il preavviso rispetto al licenziamento.
    Il datore può licenziarmi senza motivo?
    Sì, ad nutum (l’art. 4 della legge 108/1990 esclude i lavoratori domestici dalle tutele anti-licenziamento). Ma deve rispettare il preavviso (15-30 giorni) o pagare l’indennità sostitutiva.
    Le dimissioni devono essere telematiche?
    NO, eccezione per i lavoratori domestici: le dimissioni vanno presentate per iscritto al datore (lettera consegnata a mano con firma per ricevuta o raccomandata A/R). NON serve la procedura telematica INPS.
    Cos'è l'indennità di mancato preavviso?
    È la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il preavviso, dovuta da chi recede senza rispettare i giorni di preavviso. Esempio: licenziamento immediato di badante con 30 giorni di preavviso dovuti = 1 mese di stipendio.
    Posso essere licenziata durante la gravidanza?
    NO, è VIETATO dal momento della comunicazione della gravidanza al compimento del 1° anno del bambino. È una tutela specifica del Testo Unico Maternità (D.Lgs. 151/2001), applicabile anche al lavoro domestico.
    La giusta causa esiste anche nel CCNL Domestico?
    Sì, in caso di grave inadempimento (furto, violenza, abbandono dell’assistito): licenziamento immediato SENZA preavviso. Il datore deve documentare i fatti per evitare contestazioni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti, malattia e infortunio di colf e badanti e periodo di prova di colf e badanti.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Lavoro Domestico: Cas.sa.Colf, Ebincolf e Fondo Colf

    CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

    In sintesi

    Il CCNL Domestico prevede 3 enti bilaterali: Cas.sa.Colf (assistenza sanitaria integrativa), Ebincolf (ente bilaterale per formazione e welfare) e Fondo Colf (assistenza in casi specifici). Il contributo è di € 0,06/ora (di cui € 0,02 a carico del lavoratore) per finanziare gli enti. L’iscrizione è obbligatoria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
    Ultimo rinnovo
    28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
    Vigenza
    Fino al 31 ottobre 2028
    Platea
    ~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

    Tabella riepilogativa

    Enti bilaterali CCNL Domestico
    Ente Funzione Contributo
    Cas.sa.Colf Assistenza sanitaria integrativa (visite, esami, ricoveri) € 0,03/ora datore
    Ebincolf Ente bilaterale: formazione, mediazione conflitti € 0,01/ora datore
    Fondo Colf Assistenza casi specifici (es. lunga malattia) € 0,02/ora (€ 0,01 datore + € 0,01 lavoratore)
    Totale obbligatorio € 0,06/ora (€ 0,04 datore + € 0,02 lavoratore)

    Cas.sa.Colf: assistenza sanitaria integrativa

    La Cas.sa.Colf (Cassa per l’assistenza sanitaria degli addetti al lavoro domestico) è la cassa sanitaria bilaterale di settore. Eroga prestazioni sanitarie integrative al SSN:

    • Visite specialistiche (cardiologia, dermatologia, ginecologia, ecc.)
    • Esami diagnostici (laboratori, radiologia, ecografie)
    • Ricoveri (rimborso ticket SSN o intervento in struttura privata convenzionata)
    • Cure odontoiatriche (pulizie, otturazioni con franchigia)
    • Indennità di degenza (€ 30/giorno per ricoveri ospedalieri)

    Le prestazioni sono accessibili al lavoratore in regola con i contributi (almeno 24 mesi precedenti per alcune prestazioni).

    Ebincolf: ente bilaterale formazione

    L’Ebincolf (Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro Domestico) ha funzioni di:

    • Formazione professionale: corsi gratuiti per colf e badanti (igiene, cura anziani, primo soccorso, lingua italiana)
    • Certificazione delle competenze: rilascia attestati validi per accedere ai livelli “S” del CCNL
    • Mediazione: aiuta a risolvere conflitti tra datore e lavoratore senza ricorso al tribunale
    • Sportello informativo: assistenza su contratto, busta paga, contributi

    I corsi Ebincolf possono valere per il passaggio da CS a DS (con 500 ore di formazione certificata).

    Fondo Colf: assistenza in casi specifici

    Il Fondo Colf eroga assistenze straordinarie in casi specifici:

    • Indennità lunga malattia: oltre il comporto previsto dal CCNL
    • Indennità per gravi eventi familiari (decessi, malattie gravi dei familiari)
    • Contributo per spese funerarie in caso di decesso del lavoratore
    • Sussidio in caso di disoccupazione involontaria

    L’erogazione è subordinata alla regolarità dei contributi (almeno 12-24 mesi precedenti).

    Contributo orario e modalità di versamento

    Il contributo bilaterale è di € 0,06/ora lavorata:

    • € 0,04/ora a carico del datore di lavoro
    • € 0,02/ora a carico del lavoratore (trattenuto in busta paga)

    Il versamento avviene tramite il bollettino MAV trimestrale INPS: il datore riceve il bollettino con tutti i contributi (INPS + ferie + tredicesima + bilaterale) e versa entro la scadenza (10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio).

    Mancato versamento: sanzioni e perdita delle prestazioni per il lavoratore.

    Casi pratici

    Tizio – Cas.sa.Colf per visita cardiologica
    Tizio è colf B con 3 anni di contributi regolari. Deve fare una visita cardiologica privata (€ 150). Presenta richiesta a Cas.sa.Colf con fattura. Cas.sa.Colf rimborsa l’80% = € 120. Tizio paga € 30 di sua tasca.
    Caia – Formazione Ebincolf per diventare DS
    Caia è badante CS, vuole diventare DS. Si iscrive a corso Ebincolf di 500 ore. Il corso è gratuito (finanziato dall’ente). Al termine ottiene il diploma valido per il passaggio a DS, con aumento di ~€ 280/mese nello stipendio.
    Sempronio – Fondo Colf per lunga malattia
    Sempronio è badante DS, si ammala gravemente per 4 mesi. Il comporto CCNL è esaurito dopo 180 giorni. Presenta richiesta al Fondo Colf che eroga indennità integrativa per ulteriori 2 mesi. Tutela il rapporto e il reddito durante la convalescenza.

    Domande frequenti

    Cos'è la Cas.sa.Colf?
    È la cassa sanitaria bilaterale del lavoro domestico, finanziata con € 0,03/ora dal datore. Eroga rimborsi per visite specialistiche, esami, ricoveri, cure odontoiatriche e indennità di degenza ai lavoratori in regola con i contributi.
    Come accedo alle prestazioni Cas.sa.Colf?
    Servono almeno 12-24 mesi di contributi regolari. Si presenta richiesta online o via patronato con documentazione (fatture, prescrizioni mediche). Cas.sa.Colf rimborsa entro 30-60 giorni.
    I contributi bilaterali sono obbligatori?
    Sì, € 0,06/ora (€ 0,04 datore + € 0,02 lavoratore) è OBBLIGATORIO. Il mancato versamento espone il datore a sanzioni e il lavoratore alla perdita delle prestazioni.
    Posso fare corsi gratuiti da colf?
    Sì, Ebincolf organizza corsi gratuiti per colf, badanti e babysitter: igiene domestica, primo soccorso, lingua italiana, cura degli anziani. I corsi avanzati (500h) valgono per il passaggio CS->DS.
    Quando si versano i contributi bilaterali?
    Insieme ai contributi INPS, con bollettino MAV trimestrale: scadenze 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio. Il datore versa per il trimestre precedente.
    Cosa fa il Fondo Colf?
    Eroga indennità in casi specifici: lunga malattia oltre il comporto, gravi eventi familiari, spese funerarie, sussidio disoccupazione. Tutela situazioni straordinarie non coperte dal contratto base.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti e malattia e infortunio di colf e badanti.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 7 L. 24/2017 – Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria

    Art. 7 L. 24/2017 – Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile , delle loro condotte dolose o colpose.

    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

    3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell' articolo 2043 del codice civile , salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell' articolo 590-sexies del codice penale , introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

    4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.

    5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile .

  • Art. 156 Cod. Amb. – riscossione della tariffa

    Art. 156 Cod. Amb. – riscossione della tariffa

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione , in base a quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

    2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico , sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

    3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , previa convenzione con l’Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’ articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.

  • Art. 153 Cod. Amb. – dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato

    Art. 153 Cod. Amb. – dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell’articolo 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all’articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell’affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell’articolo

    172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

    2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all’ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

  • Art. 91 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 91 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 91 L. Fall. – [Anticipazioni delle spese dall’erario]

    [Anticipazioni delle spese dall’erario]

  • Articolo 141 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 141 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 141 CCII – Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

    2. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall’articolo 124.

  • Art. 14 Rev. Leg. – Relazione e giudizio

    Art. 14 Rev. Leg. – Relazione e giudizio

    Art. 14 Rev. Leg. – Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale; b) verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

    2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all’articolo 11, comprende: a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicato alla sua redazione; b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati; c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio; d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio; e-bis) un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15; e-ter) una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione; f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale; g) l’indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale. g-bis) per la relazione di revisione del bilancio d’esercizio delle imprese di cui all’articolo 5-ter, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, l’attestazione circa l’eventuale sussistenza dell’obbligo di redigere la comunicazione di cui all’articolo 5-quinquies del medesimo decreto legislativo a partire dall’esercizio finanziario precedente a quello sul cui bilancio è chiamato a esprimere un giudizio e circa l’avvenuta predisposizione e pubblicazione di tale comunicazione da parte degli amministratori. Per la violazione degli obblighi di cui alla presente lettera la sanzione è applicata nella misura disposta dall’articolo 5-novies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2015.

    3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. 3 bis. Qualora la revisione legale sia stata effettuata da più revisori legali o più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.

    4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile dell’incarico. Quando la revisione legale è effettuata da una società di revisione, la relazione reca almeno la firma dei responsabili della revisione che effettuano la revisione per conto della società medesima. Qualora l’incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali, la relazione di revisione è firmata da tutti i responsabili dell’incarico.

    5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall’articolo 154ter del TUF.

    6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all’attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

    7. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale sul bilancio consolidato deve rispettare i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. Nel giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera e), il revisore legale o la società di revisione legale considerano il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione.

  • Art. 69 undecies T.U.B.: Disposizioni di attuazione

    Art. 69 undecies T.U.B.: Disposizioni di attuazione

    Art. 69 undecies T.U.B. – Disposizioni di attuazione.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia puo’ emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.”

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