Autore: Andrea Marton

  • Art. 145 Cod. Amb. – equilibrio del bilancio idrico

    Art. 145 Cod. Amb. – equilibrio del bilancio idrico

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. L’Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l’equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell’area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all’articolo

    144. 2. Per assicurare l’equilibrio tra risorse e fabbisogni, l’Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell’economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.

    3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

  • CCNL Servizi Aeroportuali e Handling: tabelle retributive e minimi 2025

    CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Tabelle retributive CCNL Aeroportuali e Handling 2025: minimi per livello

    Guida completa ai minimi tabellari del CCNL Trasporto Aereo per il personale di terra: gestori aeroportuali e handlers. Paga base, contingenza e scatti di anzianità per ciascuno dei 9 livelli di inquadramento, con gli aggiornamenti del rinnovo 2025-2027.

    In sintesi

    Il CCNL Trasporto Aereo disciplina separatamente gestori aeroportuali (Assaeroporti/Aeroporti 2030) e handlers (Assohandlers) con tabelle retributive su 9 livelli. Per i gestori, il totale mensile va da 1.253 € (livello 9) a 2.542 € (livello 1S) al 1° luglio 2025. Il rinnovo 2025-2027 dei gestori prevede aumenti medi di 210 € al 4° livello; il rinnovo handlers del 2023 garantisce 260 € medi al 4° livello a regime.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (Gestori)
    Assaeroporti · Aeroporti 2030 · Filt-Cgil · Uiltrasporti · Ugl Trasporto Aereo
    Parti firmatarie (Handlers)
    Assohandlers · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl Trasporto Aereo
    Parte Generale
    7 febbraio 2025 – vigenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Rinnovo Gestori
    4 giugno 2025 – vigenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Rinnovo Handlers
    25 ottobre 2023 – vigenza fino al 31 dicembre 2025 (parte econ. giugno 2026)
    Platea
    ~10.000 (gestori) + ~15.000 (handlers) = ~25.000 lavoratori

    Tabella riepilogativa – Gestori aeroportuali (dal 1° luglio 2025)

    Minimi mensili lordi – Parte Specifica Gestori Aeroportuali (Assaeroporti/Aeroporti 2030)
    Livello Paga base (€) Contingenza (€) Totale mensile (€) Scatto anzianità (€)
    1S (Quadro/Coordinatore) 2.005,78 536,70 2.542,48 37,29
    1 1.820,06 533,12 2.353,18 34,45
    2A 1.664,05 530,07 2.194,12 32,18
    2B 1.560,05 527,39 2.087,44 30,47
    3 1.448,62 524,52 1.973,14 29,33
    4 1.307,47 522,19 1.829,66 27,42
    5 1.233,18 520,40 1.753,58 26,65
    6 1.158,89 518,79 1.677,68 25,31
    7 1.040,03 516,28 1.556,31 24,22
    8 936,03 513,95 1.449,98 22,67
    9 742,88 509,83 1.252,71 0,00

    Aggiornamento: dal 1° luglio 2026 è in vigore la nuova tranche: per la parte gestori i primi valori pubblicati sono 1S 2.097,82 € di paga base (2.634,52 € col totale di contingenza), 1° livello 2.436,70 € totali, 2A 2.270,49 €, 2B 2.159,03 €; le tabelle complete aggiornate sono in corso di pubblicazione.

    Fonte: tabelle in vigore dal 1° luglio 2025 (kitech.it/lavoro-economia.it). Il livello 9 non matura scatto di anzianità. I valori sono al lordo di contributi previdenziali e imposte IRPEF.

    Tabella retributiva – Sezione Handlers (dal 1° luglio 2025)

    Minimi mensili lordi – Parte Specifica Handlers (Assohandlers)
    Livello Paga base (€) Contingenza (€) Totale mensile (€) Scatto anzianità (€)
    1S 1.814,02 536,70 2.350,72 37,29
    1 1.646,05 533,12 2.179,17 34,45
    2A 1.504,96 530,07 2.035,03 32,18
    2B 1.410,90 527,39 1.938,29 30,47
    3 1.310,12 524,52 1.834,64 29,33
    4 1.182,47 522,19 1.704,66 27,42
    5 1.115,28 520,40 1.635,68 26,65
    6 1.048,10 518,79 1.566,89 25,31
    7 940,60 516,28 1.456,88 24,22
    8 846,54 513,95 1.360,49 22,67
    9 671,86 509,83 1.181,69 0,00

    Nota: i valori degli handlers sono leggermente inferiori a quelli dei gestori aeroportuali, riflettendo le diverse storie contrattuali delle due sezioni. I livelli corrispondono però alla stessa struttura di inquadramento professionale.

    Come si legge la busta paga: voci che si sommano al minimo

    Il minimo tabellare rappresenta la base della retribuzione. In busta paga si aggiungono ulteriori voci previste dal CCNL e dalla contrattazione aziendale:

    • Scatti di anzianità: importi fissi per ogni biennio di servizio continuativo, fino al massimo contrattuale.
    • Indennità di presenza: erogata in funzione delle presenze effettive (potenziata nel rinnovo 2023 per gli handlers).
    • Maggiorazioni per turni, notti e festività: variabili tra il 25% e il 45% della retribuzione oraria (vedi articolo dedicato all’orario di lavoro).
    • Premio di risultato: definito a livello aziendale, spesso agganciato a indicatori di puntualità, qualità e sicurezza.
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità: garantite dal CCNL (vedi articolo dedicato).
    • Eventuali superminimi individuali: importi concordati con il singolo datore, assorbibili o non assorbibili.

    Aumenti del rinnovo contrattuale 2025-2027 (Gestori)

    Il rinnovo della Parte Specifica Gestori Aeroportuali, sottoscritto il 4 giugno 2025 da Assaeroporti, Aeroporti 2030, Filt-Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, prevede un aumento medio complessivo di oltre 400 € al 4° livello nel triennio 2025-2027. Di questi, circa 210 € sono aumenti dei minimi tabellari, scaglionati in tre tranche con decorrenza 1° luglio 2025, 1° luglio 2026 e 1° luglio 2027. I restanti circa 200 € riguardano incrementi di indennità di presenza, maggiorazione domenicale diurna, polizza sanitaria e contribuzione PrevAer.

    Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° luglio 2025 spetta inoltre una una tantum di 500 € per la copertura del primo semestre 2025; a quelli in forza alla stessa data che abbiano prestato servizio nel biennio 2023-2024 spetta un ulteriore emolumento arretrato di 1.300 €.

    Incrementi per gli handlers: rinnovo 2023

    Il rinnovo handlers del 25 ottobre 2023 (Assohandlers con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl) ha chiuso sette anni di trattativa introducendo un aumento medio di 260 € al 4° livello a regime, articolato in 140 € di incremento tabellare in tre tranche, 75 € di maggiorazione dell’indennità di presenza e 45 € di incremento su previdenza complementare PrevAer, polizza sanitaria e calcolo su festività. Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data di firma è stata corrisposta una una tantum di 1.000 € (elevabile a 1.150 € se destinata a welfare aziendale).

    Casi pratici

    Tizio – Addetto rampa al 4° livello (handler)
    Tizio lavora come addetto alla movimentazione bagagli per una società di handling con contratto a tempo indeterminato. Il suo livello è il 4°: paga base 1.182,47 € + contingenza 522,19 € = 1.704,66 € mensili lordi. Ha maturato 4 anni di anzianità, quindi 2 scatti da 27,42 € ciascuno: la sua retribuzione base sale a 1.759,50 €. A questo si aggiunge la tredicesima, le maggiorazioni per i turni notturni e domenicali, e il premio di risultato aziendale.
    Caia – Coordinatrice check-in livello 2A (gestori)
    Caia è impiegata da una società di gestione aeroportuale al livello 2A come coordinatrice dei servizi passeggeri. Il suo minimo tabellare è 2.194,12 € mensili lordi. Con il rinnovo del giugno 2025 maturerà la prima tranche di aumento dal 1° luglio 2025; il terzo scatto di anzianità (6 anni di servizio) le aggiunge altri 32,18 € al mese.
    Sempronio – Cambio da handlers a gestori: differenza retributiva
    Sempronio ha lavorato sei anni come handler al livello 3 (totale 1.834,64 €). Passa a una società di gestione aeroportuale allo stesso livello 3: il minimo sale a 1.973,14 €, una differenza di oltre 138 € mensili. Deve però rinegoziare il trattamento individuale e verificare la portabilità degli scatti di anzianità: il CCNL prevede il riconoscimento dell’anzianità maturata in caso di passaggio per effetto della clausola sociale, ma non automaticamente in ogni cambio volontario.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare per un addetto di rampa (4° livello) nel CCNL aeroportuali?
    Per i gestori aeroportuali il totale mensile al 4° livello è di circa 1.829,66 € lordi (dal 1° luglio 2025), composti da paga base 1.307,47 € più contingenza 522,19 €. Per gli handlers il corrispondente livello 4 è di 1.704,66 €.
    Quali sono le decorrenze degli aumenti del rinnovo 2025-2027?
    Il rinnovo dei gestori aeroportuali (4 giugno 2025) prevede aumenti scaglionati con decorrenze al 1° luglio 2025 e 1° luglio 2026 (tranche già scattate: verificare i tabellari aggiornati) e al 1° luglio 2027, per un totale di 210 € medi al 4° livello nel triennio. Ulteriori incrementi riguardano indennità e contribuzioni.
    Il minimo tabellare del CCNL aeroportuali vale anche per le aziende in appalto?
    Sì. Il CCNL prevede che al personale impiegato in appalti e subappalti spetti un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello del CCNL di settore, in applicazione della normativa sugli appalti e della clausola sociale contrattuale.
    Come si calcola lo scatto di anzianità?
    Gli scatti di anzianità maturano ogni 2 anni di servizio continuativo. L’importo varia per livello: al livello 1S è di 37,29 €/mese, al livello 4 è di 27,42 €/mese. Il livello 9 non prevede scatto di anzianità.
    Il CCNL handlers e il CCNL gestori aeroportuali sono lo stesso contratto?
    No, sono due sezioni distinte della stessa macro-famiglia contrattuale (CCNL Trasporto Aereo). Condividono la Parte Generale firmata il 7 febbraio 2025 ma hanno parti specifiche con tabelle retributive e istituti parzialmente differenti.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Specifica Gestori Aeroportuali del 4 giugno 2025 e al rinnovo Handlers del 25 ottobre 2023. Le tabelle retributive riportate decorrono dal 1° luglio 2025 e potranno variare per effetto dei successivi scaglioni di aumento previsti dal triennio 2025-2027. Per situazioni specifiche consultare Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo (o Fit-Cisl per gli handlers), un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo Fiavet: tabelle retributive e minimi 2024-2027

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Tabelle retributive CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet 2024-2027: minimi e aumenti per livello

    Il rinnovo del 26 luglio 2024 ha definito cinque tranche di aumenti retributivi per i dipendenti delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici aderenti a Fiavet-Confcommercio. Ecco come leggere la busta paga e quali minimi si applicano dal 2024 al 2027.

    In sintesi

    Il CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo Fiavet, rinnovato il 26 luglio 2024 con vigenza fino al 31 dicembre 2027, prevede aumenti complessivi di 200 euro lordi mensili al 4° livello ripartiti in cinque tranche. I minimi annui vanno da 18.668 euro (livello 7, luglio 2024) a 31.940 euro (Quadro A), su 14 mensilità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio (datoriale) · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil (sindacali)
    Ultimo rinnovo
    26 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Platea
    Oltre 20.000 lavoratori nelle imprese di viaggio e turismo aderenti a Fiavet
    Mensilità
    14 (tredicesima a dicembre, quattordicesima entro giugno)

    Tabella riepilogativa degli aumenti per tranche e livello

    Aumenti mensili lordi per tranche (in euro) – CCNL Fiavet 2024-2027
    Livello Lug. 2024 Set. 2025 Set. 2026 Giu. 2027 Dic. 2027 Totale a regime
    Quadro A (QA) +71,26 € +57,01 € +57,01 € +42,76 € +57,01 € +285,05 €
    Quadro B (QB) +65,98 € +52,78 € +52,78 € +39,59 € +52,78 € +263,91 €
    1° livello +61,47 € +49,18 € +49,18 € +36,88 € +49,18 € +245,89 €
    2° livello +56,18 € +44,95 € +44,95 € +33,71 € +44,95 € +224,74 €
    3° livello +52,99 € +42,39 € +42,39 € +31,79 € +42,39 € +211,95 €
    4° livello +50,00 € +40,00 € +40,00 € +30,00 € +40,00 € +200,00 €
    5° livello +46,89 € +37,51 € +37,51 € +28,13 € +37,51 € +187,55 €
    6° Super +45,09 € +36,07 € +36,07 € +27,05 € +36,07 € +180,35 €
    6° livello +44,45 € +35,56 € +35,56 € +26,67 € +35,56 € +177,80 €
    7° livello +41,65 € +33,32 € +33,32 € +24,99 € +33,32 € +166,60 €

    Nota: gli importi sono aumenti mensili lordi cumulativi rispetto alla retribuzione precedente al 1° luglio 2024. Il 4° livello è il parametro di riferimento del rinnovo; per gli altri livelli gli aumenti sono riparametrati proporzionalmente. Fonte: accordo di rinnovo del 26 luglio 2024, Fiavet-Confcommercio.

    Minimi tabellari annui per livello (su 14 mensilità)

    Minimi retributivi annui lordi – decorrenze dal 1° luglio 2024 (in euro)
    Livello 1.07.2024 1.09.2025 1.09.2026 1.06.2027 1.12.2027
    Quadro A 31.939,88 € 32.738,02 € 33.536,16 € 34.134,80 € 34.932,94 €
    Quadro B 29.570,52 € 30.309,44 € 31.048,36 € 31.602,62 € 32.341,54 €
    27.550,74 € 28.239,26 € 28.927,78 € 29.444,10 € 30.132,62 €
    25.181,10 € 25.810,40 € 26.439,70 € 26.911,64 € 27.540,94 €
    23.749,04 € 24.342,50 € 24.935,96 € 25.381,02 € 25.974,48 €
    22.409,66 € 22.969,66 € 23.529,66 € 23.949,66 € 24.509,66 €
    21.016,38 € 21.541,52 € 22.066,66 € 22.460,48 € 22.985,62 €
    6° Super 20.208,44 € 20.713,42 € 21.218,40 € 21.597,10 € 22.102,08 €
    19.922,00 € 20.419,84 € 20.917,68 € 21.291,06 € 21.788,90 €
    18.668,44 € 19.134,92 € 19.601,40 € 19.951,26 € 20.417,74 €

    I minimi annui sono calcolati su 14 mensilità (12 ordinarie + tredicesima + quattordicesima). I valori comprendono la retribuzione base tabellare e riflettono gli aumenti cumulati a partire dall'1 luglio 2024.

    Come si compone la busta paga nelle agenzie di viaggio

    Il minimo tabellare è la voce di partenza della retribuzione mensile. Su di esso si stratificano, nel caso del CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet, ulteriori elementi:

    • Scatti di anzianità: importi aggiuntivi maturati ogni triennio di servizio continuativo presso la stessa azienda.
    • Superminimo individuale: eventuale importo concordato al momento dell'assunzione, che può essere assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali a seconda di quanto stabilito nella lettera di assunzione.
    • Indennità per mansioni specifiche: alcune funzioni (coordinatore di reparto, responsabile tecnologico, Destination Manager) possono godere di indennità aggiuntive.
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità: garantite a tutti i lavoratori, maturano proporzionalmente nel corso dell'anno.
    • Premio di risultato: se non è sottoscritto un accordo di secondo livello entro il 31 ottobre 2026, il CCNL prevede importi sostitutivi erogati da novembre 2027 (da 112 a 186 euro mensili lordi in funzione del livello).

    Agenzie minori: una disciplina differenziata

    Il CCNL Fiavet distingue tra imprese di viaggio ordinarie e agenzie minori (quelle con un numero ridotto di dipendenti o con caratteristiche organizzative particolari). Le tabelle retributive delle agenzie minori prevedono minimi leggermente inferiori rispetto a quelle dell'impresa standard. Lavoratori e datori di lavoro devono verificare quale tabella si applica all'azienda di riferimento sulla base della classificazione contrattuale.

    Cosa non rientra nel minimo tabellare

    Il CCNL esclude dal calcolo del minimo tabellare alcune voci che non hanno rilevanza ai fini degli scatti e delle comparazioni contrattuali. In particolare non concorrono al minimo:

    • Rimborsi spese (viaggio, vitto, alloggio per trasferte).
    • Fringe benefit in natura (buoni pasto, telefono aziendale, auto aziendale se ad uso promiscuo regolamentato).
    • Importi erogati a titolo di welfare contrattuale (Fondo EST, Fon.Te., buoni welfare).
    • Indennità non continuative (es. sostituzione temporanea di superiore assente).

    Casi pratici

    Tizio – Banconista al 4° livello, prima tranche
    Tizio lavora in un'agenzia di viaggi dal 2021 ed è inquadrato al 4° livello. Fino a giugno 2024 percepisce il minimo del precedente contratto. Dal luglio 2024, con l'applicazione della prima tranche del rinnovo, la sua retribuzione base aumenta di 50 euro lordi mensili. A settembre 2025 scatta la seconda tranche (+40 euro). Al termine del ciclo contrattuale, a dicembre 2027, Tizio avrà maturato un incremento complessivo di 200 euro lordi mensili rispetto al vecchio minimo.
    Caia – Responsabile di agenzia al 1° livello
    Caia è responsabile di filiale, inquadrata al 1° livello. Il suo minimo annuale dal 1° luglio 2024 è di 27.550,74 euro su 14 mensilità, pari a circa 1.967 euro lordi mensili. Caia ha negoziato in fase di assunzione un superminimo non assorbibile di 150 euro: tale importo si somma agli aumenti contrattuali senza essere scalato. A dicembre 2027 il suo minimo tabellare raggiungerà 30.132,62 euro annui, ai quali si aggiunge il superminimo inalterato.
    Sempronio – Neoassunto al 7° livello
    Sempronio viene assunto a settembre 2025 come addetto di supporto al 7° livello. La sua retribuzione tabellare di riferimento a quella data è di 19.134,92 euro annui (su 14 mensilità), pari a circa 1.367 euro lordi mensili. Sempronio verifica con il datore di lavoro che il minimo applicato sia aggiornato alla seconda tranche (settembre 2025) e non al vecchio contratto scaduto.

    Domande frequenti

    Quando scattano gli aumenti nel CCNL Fiavet?
    Gli aumenti sono suddivisi in cinque tranche: luglio 2024, settembre 2025, settembre 2026, giugno 2027 e dicembre 2027. A regime, il 4° livello ottiene un incremento complessivo di 200 euro lordi mensili.
    Qual è il minimo per un addetto alle prenotazioni nel 2026?
    Un addetto alle prenotazioni è tipicamente inquadrato al 3° o 4° livello. Al 3° livello dal 1° settembre 2026 il minimo annuo è di 24.935,96 euro (su 14 mensilità), al 4° di 23.529,66 euro. In busta paga mensile si tratta indicativamente di 1.781 e 1.681 euro lordi rispettivamente.
    Il CCNL Fiavet prevede la quattordicesima?
    Sì, il CCNL Fiavet garantisce 14 mensilità: la tredicesima viene corrisposta in occasione delle festività natalizie (dicembre), la quattordicesima entro il 30 giugno di ogni anno, ragguagliata ai mesi di servizio prestati.
    Il superminimo viene assorbito dagli aumenti contrattuali?
    Dipende dalla formulazione nella lettera di assunzione. Se il superminimo è «assorbibile», gli aumenti contrattuali lo erodono progressivamente. Se è «non assorbibile» o «ad personam», rimane intatto e si somma ai nuovi minimi. In assenza di specifica indicazione, si considerano di norma assorbibili.
    Come verifico che il datore applichi le tabelle aggiornate?
    Il lavoratore ha diritto a ricevere il prospetto paga (busta paga) con le voci dettagliate. Può confrontare il minimo tabellare applicato con le tabelle allegate al CCNL, disponibili sul sito di Filcams-Cgil (filcams.cgil.it) e Fisascat-Cisl. In caso di dubbio, è possibile rivolgersi al sindacato o a un consulente del lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 75 T.U.B.: Adempimenti finali

    Art. 75 T.U.B.: Adempimenti finali

    Art. 75 T.U.B. – Adempimenti finali.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, a intervalli periodici stabiliti all’atto della nomina o successivamente nonche’ al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull’attivita’ svolta e li trasmettono alla Banca d’Italia. La Banca d’Italia cura che della chiusura dell’amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    2. La chiusura dell’esercizio in corso all’inizio dell’amministrazione straordinaria e’ protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l’approvazione alla Banca d’Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell’amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L’esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d’imposta. Entro un mese dall’approvazione della Banca d’Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

    3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perche’ siano ricostituiti gli organi dell’amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l’azienda dai commissari secondo le modalita’ previste dall’art. 73, comma 1.”

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  • Art. 116 CPI – Rinvio

    Art. 116 CPI – Rinvio

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.

  • Art. 32 T.U.IVA: Disposizione regolamentare concernente le sempl

    Art. 32 T.U.IVA: Disposizione regolamentare concernente le sempl

    Art. 32 T.U.IVA – Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione

    In vigore dal 29/04/2012 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I contribuenti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a quattrocentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a settecentomila euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita’, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita’ e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di settecentomila euro relativamente a tutte le attivita’ esercitate.

    2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all’articolo 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell’articolo 21 e deve essere consegnata o spedita all’altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

    3. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, puo’ determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.”

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  • Art. 204 D.Lgs. 174/2016 – Procedimento

    Art. 204 D.Lgs. 174/2016 – Procedimento

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La decisione sulla domanda di revocazione è pronunciata dal giudice adito che, in caso di composizione collegiale, può essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata.

    2. Si osservano, per il resto, le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito in revocazione, in quanto non espressamente derogate da quelle del presente Capo.

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): tabelle retributive e minimi salariali

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Tabelle retributive e minimi salariali nel CCNL Somministrazione

    La retribuzione del lavoratore somministrato non è fissata da tabelle proprie del settore, ma segue il principio di parità di trattamento con i dipendenti dell’azienda utilizzatrice. Ecco come funziona la struttura retributiva e quali tutele economiche garantisce il CCNL.

    In sintesi

    Nel CCNL Somministrazione la retribuzione del lavoratore in missione è determinata dal CCNL dell’azienda utilizzatrice, in applicazione del principio di parità di trattamento (d.lgs. 81/2015). L’Agenzia è obbligata a garantire un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti diretti a parità di mansione e livello.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Platea
    ~1 milione di lavoratori somministrati l’anno
    Enti bilaterali
    Forma.Temp · Ebitemp · Fon.Te

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° ottobre 2025

    Livello Minimo mensile lordo
    Indennità di disponibilità — tempo pieno 1.000,00 €
    Indennità di disponibilità — part-time 500,00 €
    In procedura di ricollocazione — tempo pieno (180 gg) 1.150,00 €
    In procedura di ricollocazione — part-time 575,00 €

    Il CCNL Somministrazione NON ha una tabella di minimi per chi è in missione: per il principio di parità di trattamento (art. 35 D.Lgs. 81/2015) il lavoratore somministrato percepisce la stessa retribuzione del CCNL applicato dall’azienda utilizzatrice (es. metalmeccanici se lavori in fabbrica metalmeccanica). Gli importi qui sopra sono l’indennità mensile di disponibilità (lorda, comprensiva di TFR) dovuta ai dipendenti a tempo indeterminato dell’agenzia nei periodi senza missione, come rivalutata dal rinnovo Assolavoro–Felsa/Nidil/UILTemp sottoscritto il 21 luglio 2025 (prima erano 800/400 €). Lavori in somministrazione e i conti non tornano? Verifica in 5 passi se ti spettano arretrati.

    Fonte: comunicati ufficiali Nidil-CGIL (firmatario) e Assolavoro sul rinnovo 21/7/2025, importi convergenti su seconda fonte indipendente. Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    Il principio di parità di trattamento: la regola fondamentale

    Il cardine retributivo della somministrazione di lavoro è stabilito dall’art. 35 del d.lgs. 81/2015: il lavoratore somministrato ha diritto, per tutta la durata della missione, a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. Non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo di legge.

    In termini pratici questo significa che:

    • I minimi tabellari applicabili sono quelli del CCNL dell’azienda utilizzatrice (es. commercio, metalmeccanici, chimica, ecc.), non un autonomo tariffario della somministrazione.
    • Gli aumenti contrattuali deliberati dall’utilizzatore si riverberano automaticamente anche sul lavoratore in missione.
    • Eventuali premi di risultato o istituti aziendali spettano al somministrato nella stessa misura dei dipendenti diretti, salvo diversa disposizione dell’accordo di somministrazione.

    Struttura della retribuzione in busta paga

    La busta paga del lavoratore somministrato è emessa dall’Agenzia per il Lavoro, che è il datore di lavoro formale. Le voci tipiche sono:

    • Minimo tabellare: determinato dal livello di inquadramento corrispondente alla mansione svolta presso l’utilizzatore, secondo le tabelle del CCNL di settore applicato.
    • Scatti di anzianità: maturano in base all’anzianità di servizio nella stessa Agenzia, nelle modalità previste dal CCNL dell’utilizzatore.
    • Indennità aggiuntive: turni, lavoro notturno, lavoro festivo, indennità di funzione si applicano secondo le norme del CCNL dell’utilizzatore.
    • TFR: accantonato secondo le regole generali dell’art. 2120 c.c. e le previsioni del CCNL applicato.

    La parità di trattamento: limiti e applicazione pratica

    Il principio di parità non è assoluto: si riferisce al trattamento complessivo, non voce per voce. Nella prassi si è affermato che:

    • Il confronto va effettuato con il lavoratore comparabile dell’utilizzatore (stesso livello, stessa mansione, stessa sede).
    • L’utilizzatore ha l’obbligo di fornire all’Agenzia tutte le informazioni necessarie per determinare correttamente il trattamento economico e normativo.
    • In caso di controversia sull’inquadramento, la responsabilità è solidale tra Agenzia e utilizzatore (art. 35 c. 2 d.lgs. 81/2015).
    • Il premio di produzione aziendale o il premio di risultato previsto dal contratto aziendale dell’utilizzatore non spetta automaticamente al somministrato, salvo diversa previsione del contratto di somministrazione o accordo tra le parti.

    Retribuzione per i lavoratori a tempo indeterminato (Staff Leasing)

    I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (cosiddetto «staff leasing» ex art. 31 d.lgs. 81/2015) godono di una tutela economica specifica durante i periodi in cui non sono assegnati a missioni:

    • Durante la missione, si applica invece la parità di trattamento con i dipendenti dell’utilizzatore, esattamente come per i somministrati a tempo determinato.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio somministrato presso azienda metalmeccanica
    Tizio è inviato in missione presso un’azienda che applica il CCNL Metalmeccanici Industria, con inquadramento al livello C3. La sua busta paga riflette il minimo tabellare C3 del CCNL Metalmeccanici vigente, aumenti compresi. È l’Agenzia che emette il cedolino, ma i valori sono quelli del contratto dell’utilizzatore: Tizio percepisce esattamente quanto un dipendente diretto allo stesso livello.
    Sempronio – Controversia sull’inquadramento
    Sempronio svolge di fatto mansioni di livello superiore rispetto a quello indicato nel contratto di missione. Ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 81/2015 può richiedere all’Agenzia la rettifica dell’inquadramento. Se l’Agenzia non provvede per mancanza di indicazioni dall’utilizzatore, entrambi i soggetti rispondono in solido per le differenze retributive. Sempronio si rivolge al sindacato NIdiL-Cgil o a Felsa-Cisl per avviare una procedura di conciliazione.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 183 TULPS – Trasmissione ordinanze di confino al Ministero

    Art. 183 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Le ordinanze della Commissione sono trasmesse al Ministero dell'interno per la designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per la traduzione del confinato.

  • Tabelle retributive CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato 2026: minimi per livello

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Tabelle retributive CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato 2026: minimi per livello

    Quanto guadagnano portieri, custodi e addetti alle pulizie: struttura dei minimi, indennità accessorie e aumenti del rinnovo 2025-2028.

    In sintesi
    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    30 ottobre 2025
    Vigenza
    1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
    Ambito
    ~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    C1 (impiegato con funzioni direttive) 2.236,10 €
    C2 2.050,57 €
    C3 1.795,94 €
    B1 1.519,10 €
    C4 1.512,61 €
    B2 1.444,24 €
    B3 1.441,76 €
    D1 1.439,90 €
    A8-A9 1.361,48 €
    A3-A4 (portiere con anche il servizio di pulizia) 1.359,32 €
    B4 1.342,34 €
    A6-A7 1.299,79 €
    B5 1.264,51 €
    A1-A2-A5 (portiere: vigilanza e mansioni accessorie, con o senza alloggio) 1.240,42 €

    Importi = salario conglobato mensile del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri, custodi, addetti alle pulizie e impiegati di condominio), applicato a ~40.000 lavoratori e rinnovato da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS per il periodo 2025-2028. L’aumento è erogato in tre tranche annuali: 1° gennaio 2026 (quella in tabella), 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028 (a regime +209,20 € sul profilo A3/A4, riparametrato sugli altri). I profili A sono i portieri: chi ha l’alloggio di servizio (A1) ha un conglobato inferiore rispetto al portiere senza alloggio (A3). Al conglobato si aggiungono le indennità di funzione previste per alcuni profili (es. 155 € al C1, 58,64 € al D1), gli scatti di anzianità (10-23,33 € per scatto secondo il livello) e le indennità specifiche di mansione. Attenzione: esiste anche un CCNL minore Federproprietà-Confsal (rinnovo 22/1/2026): verifica in busta paga quale contratto applica il tuo condominio.

    Fonte: tabelle salari conglobati 2026-2028 pubblicate da Confedilizia (parte datoriale firmataria) + banca dati professionale, riscontro esatto al centesimo. Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi e recupera gli arretrati →

    Come è costruita la retribuzione

    La paga base del portiere o del custode è il minimo mensile previsto dalla tabella del livello di inquadramento. A differenza di molti contratti industriali, qui il minimo è solo una parte del compenso: sul profilo del portiere si sommano numerose indennità accessorie legate alle caratteristiche concrete dello stabile (numero di unità immobiliari, scale, ascensori, citofoni, pulizia scale, cura del verde, conduzione caldaia, servizio di ricezione e consegna chiavi e corrispondenza). La busta paga è quindi la somma di minimo tabellare + indennità accessorie + eventuali aumenti di anzianità.

    Per i portieri con alloggio una quota del trattamento è rappresentata dall’alloggio gratuito messo a disposizione dal proprietario: è un elemento del rapporto, non monetizzato in busta, ma che incide su orario di reperibilità e obblighi di dimora (vedi la voce dedicata ai livelli).

    I quattro raggruppamenti di livelli

    • Profili A (portieri): dal portiere senza alloggio (A1) al portiere con alloggio, pulizia e mansioni di coordinamento (profili A più elevati). La presenza di alloggio e dell’incarico di pulizia distingue i sottolivelli.
    • Profili B (operai e addetti): operai di manutenzione, addetti alla pulizia di androni e scale, addetti a piscine, campi e spazi verdi.
    • Profili C (impiegati e quadri): dagli impiegati d’ordine ai quadri con funzioni di rilievo.
    • Profili D (mansioni assistenziali e sportive): addetti alla vigilanza, istruttori, operatori di servizi alla persona.

    Tabella riepilogativa

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Nota: gli importi A1-A4 sono valori indicativi del minimo base; le cifre esatte e gli importi delle indennità accessorie sono fissati dalle tabelle ufficiali allegate al CCNL e pubblicate da Confedilizia. Al minimo vanno sempre sommate le indennità legate alle caratteristiche dello stabile.

    Dove trovare le tabelle ufficiali

    Le tabelle retributive aggiornate, con tutti gli importi al centesimo per ciascun profilo e per ciascuna indennità accessoria, sono pubblicate da Confedilizia nella sezione dedicata al contratto nazionale e diffuse dai sindacati firmatari. È bene verificare sempre l’ultima versione, perché gli importi cambiano alle decorrenze indicate.

    Casi pratici

    Tizio – portiere senza alloggio (A1)
    Tizio è portiere addetto alla sola vigilanza, senza alloggio (profilo A1). Percepisce il minimo del suo livello più le indennità accessorie calcolate sul numero di unità immobiliari, scale e citofoni dello stabile. Da gennaio 2026 il minimo viene incrementato della prima tranche del rinnovo, riproporzionata sul suo profilo rispetto ai del profilo A3.
    Caio – portiere con alloggio e pulizia (A4)
    Caio è portiere con alloggio che svolge anche la pulizia delle scale (profilo A4). Oltre al minimo, gode dell’alloggio gratuito e percepisce le indennità per pulizia scale e cura degli spazi. Ha diritto, come profilo A3/A4, all’una tantum di per l’ultravigenza, erogata in tre quote.
    Sempronio – addetto alle pulizie (profilo B)
    Sempronio è assunto solo per la pulizia di androne e scale, senza compiti di vigilanza: rientra nei profili B. Percepisce il minimo del proprio livello, senza le indennità tipiche del portiere, e gli aumenti del rinnovo riproporzionati sul suo profilo.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un portiere con questo CCNL?
    Dipende dal profilo (A1-A4 e successivi) e soprattutto dalle indennità accessorie legate allo stabile. Il minimo base indicativo parte intorno ai per i profili A1/A2 e ai per A3/A4, ma la busta paga reale somma minimo + indennità per unità, scale, ascensori, pulizia e altri servizi. Le cifre esatte sono nelle tabelle ufficiali del CCNL.
    Di quanto aumentano gli stipendi con il rinnovo 2025-2028?
    L’aumento a regime è di sul profilo di riferimento A3, riproporzionato sugli altri livelli, erogato in tre tranche: + da gennaio 2026, + da gennaio 2027 e + da gennaio 2028.
    Cosa sono le indennità accessorie del portiere?
    Sono compensi aggiuntivi al minimo, calcolati sulle caratteristiche concrete dello stabile: numero di unità immobiliari, scale, ascensori, citofoni, pulizia scale, cortili e spazi verdi, conduzione caldaia, raccolta rifiuti, apertura e chiusura del portone. Il rinnovo ha aggiunto una nuova indennità per il servizio di ricezione e consegna chiavi.
    L’alloggio gratuito conta come stipendio?
    L’alloggio dei portieri con alloggio (profili A2, A4 e simili) è un elemento del rapporto che il proprietario deve fornire gratuitamente, non una somma monetizzata in busta paga. Comporta però obblighi di dimora e di reperibilità nelle fasce stabilite.
    È prevista una somma per gli anni passati?
    Sì: per il periodo di ultravigenza 2023-2025 il rinnovo riconosce una una tantum di per i profili A3/A4 (riproporzionata per gli altri), pagata in tre quote tra la firma e giugno 2027.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Malattia e infortunio nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 20 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

    Art. 20 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

    2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .

  • Art. 50 D.Lgs. 1/2018 – Norme transitorie e finali

    Art. 50 D.Lgs. 1/2018 – Norme transitorie e finali ( Articolo 1, comma 3, lettera b), legge 30/2017

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

    2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 2018 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Minniti, Ministro dell’interno Pinotti, Ministro della difesa Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Galletti, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, Il Guardasigilli: Orlando articolo precedente