Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Lavoro Domestico: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

    In sintesi

    Il CCNL Lavoro Domestico applica la legge nazionale sulla maternità (Testo Unico 151/2001): 5 mesi di congedo obbligatorio (2 prima e 3 dopo il parto, o 1+4), indennità INPS all’80% del salario, divieto di licenziamento fino al compimento di 1 anno del bambino. Congedi parentali e per allattamento accessibili anche al padre.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
    Ultimo rinnovo
    28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
    Vigenza
    Fino al 31 ottobre 2028
    Platea
    ~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

    Tabella riepilogativa

    Tutele maternità CCNL Domestico
    Tutela Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4) INPS 80% retribuzione
    Maternità anticipata Da inizio gravidanza INPS 80% (su autorizzazione ITL)
    Congedo parentale 6 mesi cad. genitore INPS 30% (primi 9 mesi)
    Riposi giornalieri 2 ore/giorno (1h se part-time) Retribuiti dall’INPS
    Paternità obbligatoria 10 giorni INPS 100%
    Divieto licenziamento Dall’inizio gravidanza al 1° anno bambino

    Maternità obbligatoria: 5 mesi

    La lavoratrice domestica ha diritto al congedo di maternità di 5 mesi complessivi, che possono essere distribuiti in due modalità:

    • 2 mesi prima + 3 mesi dopo il parto (modalità classica)
    • 1 mese prima + 4 mesi dopo il parto (modalità “flessibile”, richiede attestazione medica)

    L’indennità è erogata direttamente dall’INPS all’80% della retribuzione. Il CCNL Domestico, a differenza di altri, non prevede integrazione a carico del datore.

    Divieto di licenziamento

    Dal momento in cui la lavoratrice comunica la gravidanza al datore (anche solo verbalmente) fino al compimento di 1 anno del bambino è VIETATO il licenziamento (eccetto giusta causa documentata).

    Anche le dimissioni della lavoratrice durante questo periodo devono essere convalidate presso l’Ispettorato del Lavoro (ITL) per essere valide, a tutela contro dimissioni “forzate”.

    Congedo parentale e riposi

    Dopo il congedo di maternità entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale:

    • Max 6 mesi ciascuno, totale familiare 10 mesi (11 se il padre prende almeno 3 mesi)
    • Fruibile fino ai 12 anni del bambino
    • Indennità INPS al 30% per i primi 9 mesi (fino ai 6 anni del bambino)

    Inoltre la madre ha diritto, fino al 1° anno del bambino, a 2 ore di riposo giornaliero retribuite (1 ora se l’orario è inferiore a 6h). I riposi sono trasferibili al padre.

    Paternità obbligatoria e facoltativa

    Il padre lavoratore domestico ha diritto al congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni da fruire entro i 5 mesi dalla nascita. L’indennità INPS è al 100% della retribuzione.

    Inoltre il padre può fruire del congedo parentale (6 mesi) o subentrare alla madre nei riposi giornalieri (allattamento).

    Casi pratici

    Tizio – Padre badante con 10 giorni paternità
    Tizio è padre di un neonato e badante. Comunica al datore la nascita. Ha diritto a 10 giorni di paternità obbligatoria pagati dall’INPS al 100% della retribuzione. Il datore non può rifiutare ma deve essere preavvisato 5 giorni prima.
    Caia – Colf incinta a 7 mesi di servizio
    Caia è colf livello B non convivente da 7 mesi. Comunica gravidanza. Per i 5 mesi di congedo obbligatorio (2 prima + 3 dopo) percepirà l’80% dello stipendio dall’INPS (~€ 606/mese). Tornerà a lavoro entro il 1° anno del bambino con tutele anti-licenziamento.
    Sempronio – Madre badante DS torna a lavoro
    La madre badante DS rientra dal congedo a 3 mesi dal parto. Ha diritto a 2 ore di riposo giornaliero retribuite fino al 1° anno del bambino. Può sospendere il servizio nelle ore di riposo o cedere il diritto al padre. L’INPS paga le ore di riposo.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità ha una colf?
    5 mesi di congedo obbligatorio, distribuiti come 2+3 (modalità classica) o 1+4 (modalità flessibile con attestazione medica). L’indennità INPS è all’80% della retribuzione.
    Il datore può licenziarmi se sono incinta?
    No, è VIETATO licenziare dal momento della comunicazione della gravidanza fino al compimento di 1 anno del bambino. Anche le dimissioni in questo periodo devono essere convalidate dall’ITL per essere valide.
    Come si calcola l'indennità di maternità?
    L’INPS paga l’80% della retribuzione globale media degli ultimi 12 mesi. Per una colf con € 1.000/mese: indennità di ~€ 800/mese per 5 mesi = € 4.000 totali, pagati direttamente dall’INPS.
    I padri hanno tutele nel CCNL Domestico?
    Sì, paternità obbligatoria di 10 giorni al 100% INPS, congedo parentale di 6 mesi e possibilità di subentrare nei riposi giornalieri della madre. Le tutele sono equiparate agli altri settori.
    Cos'è il congedo parentale al 30%?
    Dopo la maternità obbligatoria, entrambi i genitori possono prendere fino a 6 mesi ciascuno di congedo parentale. L’INPS paga il 30% della retribuzione (per i primi 9 mesi, fino ai 6 anni del bambino).
    Posso lavorare fino al giorno del parto?
    Sì, se si sceglie la modalità “flessibile” (1 mese prima + 4 mesi dopo). Serve un’attestazione medica che certifichi l’assenza di rischi per la salute. Se ci sono rischi, l’ITL può imporre la maternità anticipata.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, tredicesima mensilità di colf e badanti, malattia e infortunio di colf e badanti e periodo di prova di colf e badanti.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 213 RD 12/1941

    Art. 213 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 121 ter CPI – (Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari)

    Art. 121 Ter CPI – (Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Nei procedimenti giudiziari relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice può vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio, l’utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati. Il provvedimento di divieto di cui al primo periodo è pronunciato su istanza di parte e mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale è stato emesso.

    2. Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua efficacia: a) se con sentenza, passata in giudicato, è accertato che i segreti commerciali oggetto di causa erano privi dei requisiti di cui all’articolo 98; b) se i segreti commerciali diventano generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.

    3. Nei procedimenti giudiziari di cui al comma 1 il giudice, su istanza di parte, può adottare i provvedimenti che, nel rispetto dei principi regolatori del giusto processo, appaiano più idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa, ed in particolare: a) limitare ad un numero ristretto di soggetti l’accesso alle udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio; b) disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti di cui al comma 1, resi disponibili anche a soggetti diversi dalle parti, l’oscuramento o l’omissione delle parti contenenti i segreti commerciali.

    4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b), il giudice, con il provvedimento, indica le parti dello stesso che il cancelliere è tenuto ad oscurare o omettere all’atto del rilascio di copia a soggetti diversi dalle parti. Agli stessi fini il giudice ordina che, all’atto del deposito del provvedimento, la cancelleria vi apponga un’annotazione dalla quale risulti il divieto per le parti di diffondere il provvedimento in versione integrale.

  • Art. 157 Cod. Amb. – opere di adeguamento del servizio idrico

    Art. 157 Cod. Amb. – opere di adeguamento del servizio idrico

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all’adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d’ambito reso dall’ente di governo dell’ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.

  • Art. 185 D.P.R. 115/2002

    Art. 185 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonché secondo le modalità previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile.

    2. Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.

  • Art. 123 CPI – Efficacia erga omnes

    Art. 123 CPI – Efficacia erga omnes

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.

  • Onere della prova: esempi pratici sull’art. 2697 c.c. per contratti, pagamenti e contestazioni

    Onere della prova: esempi pratici sull’art. 2697 c.c. per contratti, pagamenti e contestazioni

    In sintesi

    • L’art. 2697 c.c. fissa la regola sull’onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti costitutivi.
    • Chi eccepisce l’inefficacia di quei fatti, o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti dell’eccezione.
    • Nei rapporti tra creditore e debitore: il creditore prova il titolo, il debitore prova il pagamento o l’estinzione.
    • La corretta ripartizione dell’onere decide spesso l’esito della causa.

    La norma (art. 2697 c.c.)

    «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.»

    Parte Cosa deve provare
    Chi agisce (attore) I fatti costitutivi del diritto
    Chi si difende (convenuto) I fatti estintivi, modificativi o impeditivi
    Creditore Il titolo del credito
    Debitore Il pagamento o l’estinzione

    Tre casi pratici

    Credito contestato

    Un fornitore chiede il pagamento di una fattura e il cliente nega di dover pagare.

    Cosa fare: Il fornitore deve provare il titolo (contratto, consegna, fattura); spetta poi al cliente provare l’eventuale pagamento o un’eccezione, come la non conformità della fornitura.

    Pagamento già effettuato

    Il debitore sostiene di aver già pagato il debito richiesto.

    Cosa fare: L’onere di provare l’avvenuto pagamento grava sul debitore: occorre produrre quietanze, bonifici o altra prova dell’estinzione dell’obbligazione.

    Eccezione di prescrizione

    Il convenuto eccepisce che il diritto è prescritto.

    Cosa fare: Chi eccepisce la prescrizione deve allegare e provare il decorso del tempo e l’inerzia del creditore: è un fatto estintivo da dimostrare.

    Spunti pratici

    • La distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi/impeditivi guida la ripartizione dell’onere.
    • In alcuni casi la legge prevede presunzioni che spostano l’onere della prova.
    • Documentare e conservare le prove (contratti, quietanze, corrispondenza) è decisivo prima ancora del giudizio.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • Codice civile, art. 2697
    • Codice di procedura civile (istruzione probatoria)
    • Corte di Cassazione, giurisprudenza sull’onere della prova

    Hai un contratto, un credito o un patrimonio da tutelare? Per gestire con metodo rapporti, contratti e protezione del patrimonio parti dalla guida pratica Impresa, società e contratti su FiscoInvestimenti.

  • Art. 132 TUEL – Articolo 132

    Art. 132 TUEL – Articolo 132

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicità della attività dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonché il rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.

    2. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonché la corresponsione di un’indennità di carica ai componenti sono a carico della regione.

    3. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai principi dell’adeguatezza funzionale e dell’autonomia dell’organo.

  • Articolo 143 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 143 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 143 CCII – Rapporti processuali

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.

    2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge.

    3. L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice.

  • Perdite su crediti deducibili: esempi pratici sull’art. 101 TUIR

    Perdite su crediti deducibili: esempi pratici sull’art. 101 TUIR

    In sintesi

    • L’art. 101 del TUIR disciplina la deducibilità delle perdite su crediti e delle minusvalenze.
    • Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.
    • La deducibilità è automatica se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione omologato o un piano attestato.
    • Per i crediti di modesta entità scaduti da oltre sei mesi gli elementi certi e precisi si considerano sussistenti per legge.

    La norma (art. 101, comma 5, TUIR)

    «Le perdite di beni di cui al comma 1 […] e le perdite su crediti […] sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato […] o un piano attestato […] o è assoggettato a procedure estere equivalenti […]. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione […].»

    Situazione del credito Deducibilità
    Elementi certi e precisi Deducibile
    Debitore in procedura concorsuale Automatica dalla data di apertura
    Credito di modesta entità scaduto da 6 mesi Elementi presunti per legge
    Prescrizione del credito Deducibile

    Tre casi pratici

    Cliente fallito

    Un’impresa vanta un credito verso un cliente dichiarato fallito.

    Cosa fare: Dedurre la perdita dalla data di apertura della procedura concorsuale: la deducibilità è automatica e non richiede ulteriori prove sugli elementi certi e precisi.

    Piccolo credito scaduto da tempo

    Un credito di modesta entità è scaduto da oltre sei mesi e resta non incassato.

    Cosa fare: Per i crediti di modesta entità scaduti da più di sei mesi gli elementi certi e precisi sono presunti: la perdita è deducibile senza azioni di recupero infruttuose.

    Credito prescritto

    Un credito non è più esigibile perché è maturata la prescrizione.

    Cosa fare: La prescrizione integra un elemento certo e preciso: la perdita è deducibile nell’esercizio in cui il credito si è prescritto.

    Spunti pratici

    • Distinguere la perdita su crediti dalla svalutazione (accantonamento) disciplinata dall’art. 106.
    • Per i crediti verso clienti assoggettati a procedura, coordinare la deduzione con la nota di credito IVA (art. 26).
    • Conservare la documentazione (istanze, decreti, corrispondenza) che prova gli elementi certi e precisi.
    • La perdita è deducibile nei limiti del valore fiscalmente riconosciuto del credito.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • TUIR, DPR 917/1986, art. 101
    • TUIR, art. 106 (svalutazione dei crediti)
    • D.L. 83/2012 (crediti di modesta entità)

    Gestisci il reddito d’impresa o di lavoro autonomo? Per pianificare imposte, deduzioni e operazioni con metodo parti dalla guida pratica Impresa, società e contratti su FiscoInvestimenti.

  • Art. 89 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 89 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 89 L. Fall. – Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali

    Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali

  • Art. 122 CPI – Legittimazione all’azione di nullità e di decadenza

    Art. 122 CPI – Legittimazione all’azione di nullità e di decadenza

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 118, comma 4, l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d’ufficio dal pubblico ministero. In deroga all’ articolo 70 del codice di procedura civile l’intervento del pubblico ministero non è obbligatorio. 2 L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché l’uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall’avente diritto.

    3. L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui all’articolo 43, comma 1, lettera d) ed e), oppure perché la registrazione è stata effettuata a nome del non avente diritto oppure perché il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale – testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424 , o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall’avente diritto oppure da chi abbia interesse all’utilizzazione.

    4. L’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso. 4-bis. L’azione di nullità o decadenza di un marchio registrato è improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione dall’Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell’articolo 184-quater o sia pendente un procedimento dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell’articolo

    184-bis. 4-ter. Fuori dal caso di cui al comma 4-bis, qualora l’azione di nullità o decadenza di un marchio registrato sia esercitata in pendenza di un procedimento amministrativo, connesso per il suo oggetto, il giudice può sospendere il relativo processo. La parte che vi abbia interesse deve chiedere la fissazione della nuova udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione del procedimento amministrativo connesso, ai sensi dell’ articolo 297, terzo comma, del codice di procedura civile .

    5. Le sentenze che dichiarano la nullità o la decadenza di un titolo di proprietà industriale sono annotate nel registro a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

    6. Una copia dell’atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di titoli di proprietà industriale deve essere comunicata all’Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura di chi promuove il giudizio.

    7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l’autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.

    8. Il cancelliere deve trasmettere all’Ufficio italiano brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprietà industriale.