Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 85 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

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    Art. 85 L. Fall. – [Apposizione dei sigilli da parte del giudice di

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  • Art. 190 D.P.R. 115/2002

    Art. 190 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 , le regole tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura.

    1-bis. Nel processo amministrativo le modalità di pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalità disciplinate dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato

  • Art. 1151 Codice della Navigazione – Omicidio preterintenzionale, lesione e percossa del superiore

    Art. 1151 Codice della Navigazione – Omicidio preterintenzionale, lesione e percossa del superiore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 581 a 584 del codice penale è commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo.

  • Art. 69 sexies decies T.U.B.: Opposizione della Banca d’Italia e

    Art. 69 sexies decies T.U.B.: Opposizione della Banca d’Italia e

    Art. 69 sexies decies T.U.B. – Opposizione della Banca d’Italia e comunicazioni.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La delibera di concessione del sostegno e’ trasmessa alla Banca d’Italia, che puo’ vietare o limitarne l’esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all’articolo 69-quinquiesdecies non sono soddisfatte.

    2. La delibera di cui al comma 1 e’ trasmessa all’ABE nonche’, se diverse dalla Banca d’Italia, all’autorita’ competente per la vigilanza sulla societa’ che riceve il sostegno e all’autorita’ competente per la vigilanza su base consolidata.

    3. Il provvedimento della Banca d’Italia di cui al comma 1 e’ trasmesso all’ABE, agli altri soggetti indicati al comma 2, nonche’, se la Banca d’Italia e’ l’autorita’ competente per la vigilanza su base consolidati, ai componenti del collegio di risoluzione istituito ai sensi del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59].”

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  • Fermo amministrativo dell’auto: esempi pratici sull’art. 86 DPR 602/1973

    Fermo amministrativo dell’auto: esempi pratici sull’art. 86 DPR 602/1973

    In sintesi

    • Il fermo amministrativo blocca un veicolo iscritto nei pubblici registri (art. 86 DPR 602/1973).
    • Prima dell’iscrizione c’è un preavviso con almeno 30 giorni per rimediare.
    • Niente fermo se il veicolo è strumentale all’attività d’impresa o professione (da dimostrare in 30 giorni).
    • Il veicolo fermato non può circolare.
    • Si rimuove con il pagamento, la rateizzazione o l’accoglimento dell’opposizione.

    Come funziona l’art. 86 DPR 602/1973

    Decorso inutilmente il termine dell’art. 50, comma 1, l’Agente della riscossione può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore. Prima dell’iscrizione, però, deve notificare un preavviso di fermo con cui avverte che, in mancanza di pagamento entro trenta giorni, procederà all’iscrizione. La legge prevede inoltre che non si proceda al fermo se il debitore dimostra, entro 30 giorni dal preavviso, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione.

    Preavviso, esclusioni ed effetti

    Aspetto Regola
    Preavviso Almeno 30 giorni prima dell’iscrizione del fermo
    Veicolo strumentale Niente fermo se provata la strumentalità all’attività (entro 30 giorni)
    Effetto del fermo Il veicolo non può circolare; iscrizione al PRA
    Cancellazione Dopo pagamento, sgravio o accoglimento dell’opposizione

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Preavviso di fermo sull’auto di famiglia

    Scenario. Arriva il preavviso di fermo.

    Inquadramento. Ci sono 30 giorni per pagare, rateizzare o far valere cause ostative prima dell’iscrizione.

    Cosa fare

    • verificare cartella e notifiche;
    • valutare la rateizzazione;
    • controllare la prescrizione;
    • agire entro 30 giorni.

    Caso 2 – Furgone usato per lavoro

    Scenario. Il veicolo è essenziale per l’attività.

    Inquadramento. Si può evitare il fermo dimostrando, entro 30 giorni, la strumentalità del bene all’impresa o alla professione.

    Cosa documentare

    • uso strumentale del veicolo;
    • iscrizione tra i beni d’impresa;
    • dichiarazione nei termini;
    • prova dell’attività.

    Caso 3 – Fermo basato su cartella mai notificata

    Scenario. Il fermo deriva da una cartella non ricevuta.

    Inquadramento. Il vizio della cartella presupposta può travolgere il fermo: si valuta l’opposizione nei termini.

    Cosa raccogliere

    • relate di notifica;
    • estratto di ruolo/situazione debitoria;
    • prova del vizio;
    • termini per il ricorso.

    Spunti pratici

    • 30 giorni dal preavviso: è la finestra per agire.
    • Veicolo strumentale: dimostralo per evitare il fermo.
    • Non circolare con il veicolo fermato: rischi sanzioni.
    • Rateizzazione utile per ottenere la cancellazione.
    • Controlla la cartella presupposta: i suoi vizi contano.

    Per bloccare o cancellare un fermo puoi far verificare preavviso, strumentalità e opposizioni.

    Norme collegate

    DPR 602/1973: art. 86 (fermo dei beni mobili registrati), art. 50 (termine per l’esecuzione), art. 19 (rateizzazione), art. 77 (ipoteca).

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Cos’è il fermo amministrativo?

    È la misura con cui l’Agente della riscossione blocca un veicolo iscritto nei pubblici registri (art. 86): il mezzo non può circolare e l’iscrizione è annotata al PRA.

    C’è un preavviso prima del fermo?

    Sì. Prima di iscrivere il fermo, l’Agente notifica un preavviso e concede almeno 30 giorni per pagare, rateizzare o dimostrare cause ostative.

    Il fermo si può evitare se l’auto serve per lavoro?

    Sì. Non si procede al fermo se il debitore dimostra, entro 30 giorni dalla comunicazione del preavviso, che il bene è strumentale all’attività di impresa o professione.

    Cosa comporta il fermo per la circolazione?

    Il veicolo sottoposto a fermo non può circolare; chi circola rischia sanzioni. Il fermo va cancellato dopo il pagamento o l’accoglimento dell’opposizione.

    Come ci si oppone al fermo?

    Si può pagare o rateizzare per la cancellazione, far valere cause ostative (strumentalità, vizi della cartella, prescrizione) o proporre ricorso nei termini.

  • Art. 311-bis D.Lgs. 209/2005 – (Principio della rilevanza della violazione)

    Art. 311-bis D.Lgs. 209/2005 – (Principio della rilevanza della violazione)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. Le sanzioni previste dall'articolo 310, comma 1, 310-bis, comma 1, e dall'articolo 310-quater si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall'IVASS con regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendale nonché sull'esercizio delle funzioni di vigilanza.)) ((45))

  • Art. 88 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 88 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 88 L. Fall. – Presa in consegna dei beni del fallito da

    Presa in consegna dei beni del fallito da

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Articolo 135 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 135 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 135 CCII – Sostituzione del curatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l’assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore.

    2. […]

  • Articolo 140 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 140 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 140 CCII – Funzioni e responsabilita’ del comitato dei creditori e dei suoi componenti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

    2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

    3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purchè sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto. Quando il comitato è chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza.

    4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, terzo periodo, in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, oppure in caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.

    5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l’autorizzazione del giudice delegato.

    6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all’eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 139, comma 3.

    7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.

    8. L’azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all’immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l’azione.

  • Art. 1150 Codice della Navigazione – Omicidio del superiore

    Art. 1150 Codice della Navigazione – Omicidio del superiore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il fatto previsto nell'articolo 575 del codice penale è commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni; se il fatto è commesso durante la navigazione, si applica la pena dell'ergastolo.

  • Art. 155 Cod. Amb. – tariffa del servizio di fognatura e depurazione

    Art. 155 Cod. Amb. – tariffa del servizio di fognatura e depurazione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell’articolo 154, a un fondo vincolato intestato all’ente di governo dell’ambito , che lo mette a disposizione del gestore per l’attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d’ambito. La tariffa non è dovuta se l’utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’ente di governo dell’ambito .

    2. In pendenza dell’affidamento della gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.

    3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.

    4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell’acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.

    5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio “chi inquina paga”. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’ente di governo dell’ambito .

    6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell’utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.