Art. 85 L. Fall. – [Apposizione dei sigilli da parte del giudice di
[Apposizione dei sigilli da parte del giudice di
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Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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[Apposizione dei sigilli da parte del giudice di
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 , le regole tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura.
1-bis. Nel processo amministrativo le modalità di pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle previste nelle forme e con le modalità disciplinate dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 581 a 584 del codice penale è commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo.

Art. 69 sexies decies T.U.B. – Opposizione della Banca d’Italia e comunicazioni.
In vigore dal 16/11/2015
Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1
“1. La delibera di concessione del sostegno e’ trasmessa alla Banca d’Italia, che puo’ vietare o limitarne l’esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all’articolo 69-quinquiesdecies non sono soddisfatte.
2. La delibera di cui al comma 1 e’ trasmessa all’ABE nonche’, se diverse dalla Banca d’Italia, all’autorita’ competente per la vigilanza sulla societa’ che riceve il sostegno e all’autorita’ competente per la vigilanza su base consolidata.
3. Il provvedimento della Banca d’Italia di cui al comma 1 e’ trasmesso all’ABE, agli altri soggetti indicati al comma 2, nonche’, se la Banca d’Italia e’ l’autorita’ competente per la vigilanza su base consolidati, ai componenti del collegio di risoluzione istituito ai sensi del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59].”
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Decorso inutilmente il termine dell’art. 50, comma 1, l’Agente della riscossione può disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore. Prima dell’iscrizione, però, deve notificare un preavviso di fermo con cui avverte che, in mancanza di pagamento entro trenta giorni, procederà all’iscrizione. La legge prevede inoltre che non si proceda al fermo se il debitore dimostra, entro 30 giorni dal preavviso, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione.
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Preavviso | Almeno 30 giorni prima dell’iscrizione del fermo |
| Veicolo strumentale | Niente fermo se provata la strumentalità all’attività (entro 30 giorni) |
| Effetto del fermo | Il veicolo non può circolare; iscrizione al PRA |
| Cancellazione | Dopo pagamento, sgravio o accoglimento dell’opposizione |
Scenario. Arriva il preavviso di fermo.
Inquadramento. Ci sono 30 giorni per pagare, rateizzare o far valere cause ostative prima dell’iscrizione.
Scenario. Il veicolo è essenziale per l’attività.
Inquadramento. Si può evitare il fermo dimostrando, entro 30 giorni, la strumentalità del bene all’impresa o alla professione.
Scenario. Il fermo deriva da una cartella non ricevuta.
Inquadramento. Il vizio della cartella presupposta può travolgere il fermo: si valuta l’opposizione nei termini.
Per bloccare o cancellare un fermo puoi far verificare preavviso, strumentalità e opposizioni.
DPR 602/1973: art. 86 (fermo dei beni mobili registrati), art. 50 (termine per l’esecuzione), art. 19 (rateizzazione), art. 77 (ipoteca).
È la misura con cui l’Agente della riscossione blocca un veicolo iscritto nei pubblici registri (art. 86): il mezzo non può circolare e l’iscrizione è annotata al PRA.
Sì. Prima di iscrivere il fermo, l’Agente notifica un preavviso e concede almeno 30 giorni per pagare, rateizzare o dimostrare cause ostative.
Sì. Non si procede al fermo se il debitore dimostra, entro 30 giorni dalla comunicazione del preavviso, che il bene è strumentale all’attività di impresa o professione.
Il veicolo sottoposto a fermo non può circolare; chi circola rischia sanzioni. Il fermo va cancellato dopo il pagamento o l’accoglimento dell’opposizione.
Si può pagare o rateizzare per la cancellazione, far valere cause ostative (strumentalità, vizi della cartella, prescrizione) o proporre ricorso nei termini.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((1. Le sanzioni previste dall'articolo 310, comma 1, 310-bis, comma 1, e dall'articolo 310-quater si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall'IVASS con regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendale nonché sull'esercizio delle funzioni di vigilanza.)) ((45))

Presa in consegna dei beni del fallito da
Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.
Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).
Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.
| Forma | Come si articola l’orario | Esempio |
|---|---|---|
| Orizzontale | Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi | 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì |
| Verticale | Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi | Tre giornate intere a settimana |
| Misto | Combinazione di orizzontale e verticale | Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto |
Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.
È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.
Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.
Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.
Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.
Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l’assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore.
2. […]

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.
2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purchè sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto. Quando il comitato è chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza.
4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, terzo periodo, in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, oppure in caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.
5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l’autorizzazione del giudice delegato.
6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all’eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 139, comma 3.
7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.
8. L’azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all’immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l’azione.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Se il fatto previsto nell'articolo 575 del codice penale è commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni; se il fatto è commesso durante la navigazione, si applica la pena dell'ergastolo.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell’articolo 154, a un fondo vincolato intestato all’ente di governo dell’ambito , che lo mette a disposizione del gestore per l’attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d’ambito. La tariffa non è dovuta se l’utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’ente di governo dell’ambito .
2. In pendenza dell’affidamento della gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.
3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.
4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell’acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.
5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio “chi inquina paga”. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’ente di governo dell’ambito .
6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell’utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.