Autore: Andrea Marton

  • Art. 124 TUEL – Articolo 124

    Art. 124 TUEL – Articolo 124

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

    2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio del comune ove ha sede l’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.

  • Art. 44 D.Lgs. 150/2022 – Principi sull’accesso

    Art. 44 D.Lgs. 150/2022 – Principi sull’accesso

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità.

    2. Ai programmi di cui al comma 1 si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse e all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’ articolo 344-bis del codice di procedura penale , o per intervenuta causa estintiva del reato.

    3. Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1 si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta.

  • Art. 10-sexies Rev. Leg. – Attestazione della conformità della

    Art. 10-sexies Rev. Leg. – Attestazione della conformità della

    Art. 10 Sexies Rev. Leg. – Attestazione della conformita’ della rendicontazione consolidata di sostenibilita’

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Nel caso di un incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di un gruppo, il revisore della sostenibilità del gruppo assume la piena responsabilità per la relazione di attestazione di cui all’articolo 14-bis.

    2. Ai fini dell’attestazione di cui al comma 1, il revisore della sostenibilità del gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori della sostenibilità, società di revisione legale, revisori di un Paese terzo, enti di revisione di un Paese terzo nonchè il lavoro svolto dai prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all’articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell’Unione europea, e mantiene documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato dal revisore della sostenibilità del gruppo sulle parti pertinenti della documentazione di attestazione di detti soggetti. La documentazione conservata dal revisore della sostenibilità del gruppo è atta a consentire all’autorità competente di esaminare il lavoro da essi svolto.

    3. Ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al comma 2, secondo periodo, il revisore della sostenibilità del gruppo chiede il consenso dei revisori della sostenibilità, società di revisione legale, revisori di un Paese terzo, enti di revisione di un Paese terzo nonchè dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all’articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell’Unione europea, al trasferimento o all’accesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione della conformità della rendicontazione consolidata, come condizione affinchè il revisore della sostenibilità del gruppo possa basarsi sul lavoro da essi svolto.

    4. Se il revisore della sostenibilità del gruppo non è nelle condizioni di svolgere le attività di cui al comma 2, secondo periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa tempestivamente l’autorità competente. Tali misure includono, ove opportuno, lo svolgimento di un ulteriore lavoro di attestazione della conformità della società controllata interessata, che può essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione, la richiesta agli amministratori della società controllata di ulteriori documenti e notizie utili all’attività di attestazione e lo svolgimento, da parte del revisore della sostenibilità del gruppo, di accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso la società controllata interessata.

    5. Il revisore della sostenibilità del gruppo, se è oggetto di un controllo della qualità o di un’indagine riguardante l’attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di un gruppo di imprese, rende disponibile alle autorità competenti, laddove richiesto, la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di attestazione della conformità svolto dai soggetti di cui al comma 2, comprese tutte le relative carte di lavoro.

    6. L’autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate degli Stati membri documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto da revisori legali, società di revisione legale e prestatori indipendenti di servizi di attestazione di cui all’articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati membri dell’Unione europea, ai fini dell’attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, ai sensi dell’articolo 33. Qualora l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di una controllante o di una controllata di un gruppo di imprese sia rilasciata da uno o più revisori o da uno o più enti di revi- sione contabile di un Paese terzo, l’autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate del Paese terzo documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto tali soggetti conformemente agli accordi di cooperazione di cui all’articolo 36.

    7. In deroga al comma 6, secondo periodo, qualora l’attestazione di una controllante o di una controllata di un gruppo sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione di un Paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell’articolo 36, il revisore della sostenibilità del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di attestazione svolto da tali revisori o enti di revisione contabile del Paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini del rilascio dell’attestazione, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore della sostenibilità del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del Paese terzo che potrà avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta ogni altra misura appropriata. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un Paese terzo al revisore della sostenibilità del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore della sostenibilità gruppo include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere accesso alla documentazione di attestazione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo interessato, la prova a sostegno dell’esistenza di tali ostacoli.

  • Articolo 119 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 119 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 119 CCII – Risoluzione del concordato

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

    2. Al procedimento è chiamato a partecipare l’eventuale garante.

    3. Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.

    4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.

    5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

    6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.

    7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo.

  • Art. 81 Reg. (UE) 2022/2065 – Controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea

    Art. 81 Reg. (UE) 2022/2065 – Controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    Conformemente all'articolo 261 TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione pecuniaria o la penalità di mora irrogata.

  • Cessione d’azienda e debiti nascosti: esempi pratici sull’art. 2560 c.c.

    Cessione d’azienda e debiti nascosti: esempi pratici sull’art. 2560 c.c.

    In sintesi

    • Nella cessione d’azienda i debiti non si gestiscono solo con una clausola.
    • L’art. 2560 c.c. guarda anche ai debiti risultanti dai libri contabili obbligatori.
    • La due diligence deve precedere firma e prezzo.
    • Fisco, dipendenti, fornitori e leasing vanno verificati separatamente.
    • Le garanzie del venditore devono essere concrete e azionabili.

    Prima degli esempi: comprare azienda non significa comprare solo asset

    L’art. 2560 c.c. è centrale nelle cessioni d’azienda perché affronta il tema dei debiti dell’azienda ceduta. Il compratore spesso guarda clienti, marchio, attrezzature e fatturato, ma il rischio reale può stare nei debiti contabili, fiscali, lavoristici e contrattuali.

    La regola impone di leggere libri contabili, contratti e passività prima di firmare. Una clausola in cui il venditore dichiara che non ci sono debiti è utile, ma non sostituisce la verifica documentale.

    La due diligence deve avere un perimetro pratico: debiti verso fornitori, banche, dipendenti, Erario, INPS, leasing, contenziosi, garanzie prestate e contratti che proseguono con l’azienda. Solo così il prezzo ha senso.

    Due diligence minima

    • situazione contabile aggiornata;
    • libri IVA e contabili;
    • estratti debiti fiscali;
    • contratti dipendenti;
    • elenco contenziosi e garanzie.

    Caso 1: debiti fornitori non comunicati

    Scenario. Dopo l’acquisto emergono fatture fornitori registrate ma non pagate.

    Come si legge in pratica. Se i debiti risultavano dai libri contabili obbligatori, il compratore non può trattarli come sorpresa assoluta. Va verificata responsabilità e garanzia contrattuale del venditore.

    Documenti

    • mastrini fornitori;
    • scadenzario;
    • libri contabili;
    • contratto cessione;
    • garanzie venditore.

    Caso 2: cartella fiscale dopo il closing

    Scenario. L’acquirente riceve notizia di debiti fiscali riferiti a periodi precedenti.

    Come si legge in pratica. Serve distinguere debito dell’impresa ceduta, responsabilità fiscale specifica e garanzie contrattuali. Prima del closing si dovevano chiedere estratti e certificazioni.

    Controlli fiscali

    • cassetto fiscale;
    • estratto Agenzia Riscossione;
    • dichiarazioni;
    • versamenti F24;
    • clausole indennizzo.

    Caso 3: leasing del macchinario non chiaro

    Scenario. Il prezzo include macchinari, ma alcuni sono in leasing e richiedono consenso della società finanziaria.

    Come si legge in pratica. Non basta indicare il bene in inventario. Bisogna verificare proprietà, debito residuo, subentro e autorizzazioni.

    Verifiche asset

    • contratto leasing;
    • debito residuo;
    • canoni scaduti;
    • consenso concedente;
    • valore nel prezzo.

    Quando chiedere una verifica

    Prima di comprare o vendere un’azienda: due diligence fiscale e contrattuale.

    Norme e fonti collegate

    Art. 2560 c.c., art. 2558 c.c., art. 2112 c.c..

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Una clausola elimina tutti i debiti?

    No. Serve verificare norme applicabili e documenti contabili.

    Cosa guardare prima del prezzo?

    Debiti, contratti, dipendenti, fisco, banche, leasing e contenziosi.

    Il compratore risponde dei debiti fiscali?

    Va verificata la disciplina specifica e le certificazioni richieste.

    Serve una due diligence anche per piccole aziende?

    Sì, proporzionata al valore e al rischio dell’operazione.

  • Art. 209-bis RD 12/1941 – Determinazione della sede ordinaria di servizio

    Art. 209-bis RD 12/1941 – Determinazione della sede ordinaria di servizio

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    (Determinazione della sede ordinaria di servizio). Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato è incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva. Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o più sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio è stabilita, anche ai fini dell’obbligo di residenza previsto dall’articolo 12, con la procedura tabellare disciplinata dall’articolo 7-bis. 110a

  • Art. 121 TUEL – [Abrogato]

    Art. 121 TUEL – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Contratto a tempo determinato e contingentamento nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Contratto a tempo determinato e contingentamento nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Dove l’attività segue commesse e picchi di domanda, il contratto a tempo determinato è molto diffuso. La sua disciplina ruota attorno a tre cardini: il tetto di contingentamento, le causali e i limiti a proroghe e rinnovi, fissati in parte dalla legge e in parte dal CCNL.

    In sintesi

    Il numero dei contratti a termine è contingentato (di norma entro il 20% degli stabili, salvo diversa previsione del CCNL). Oltre i 12 mesi serve una causale; sono ammesse al massimo 4 proroghe in 24 mesi e gli intervalli di stop&go tra contratti. Matura il diritto di precedenza alle assunzioni a tempo indeterminato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Tetto di contingentamento · Proroghe e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Il tetto di contingentamento e le causali

    Nei settori dei servizi la gestione dei contratti a termine ruota attorno a due vincoli che la legge fissa e il CCNL può modulare.

    Il tetto di contingentamento

    Il numero dei lavoratori assunti a termine non può superare, di norma, il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, salvo diversa percentuale stabilita dal CCNL. Il superamento non comporta la conversione ma sanzioni amministrative.

    Le causali

    Per i primi 12 mesi il contratto a termine può essere acausale. Oltre i 12 mesi (e per rinnovi e proroghe che superano tale soglia) serve una causale: esigenze di sostituzione, ragioni tecniche, organizzative o produttive, oppure le causali individuate dal CCNL.

    Proroghe, rinnovi e precedenza

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nell’arco dei 24 mesi; tra un contratto e l’altro vanno rispettati gli intervalli di stop&go (10 o 20 giorni). Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — rinnovo oltre i 12 mesi senza causale
    Tizio è assunto a termine per 8 mesi (acausale); l’azienda vuole rinnovarlo per altri 6. Poiché il rinnovo porta il rapporto oltre i 12 mesi complessivi, serve una causale valida (sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o una causale prevista dal CCNL). Senza causale, il rinnovo espone alla conversione a tempo indeterminato.
    Caia — superato il tetto del 20%
    L’azienda di Caia ha troppi contratti a termine rispetto agli stabili, oltre la soglia del CCNL. Il superamento del tetto di contingentamento non converte i contratti, ma comporta sanzioni amministrative a carico del datore. Il CCNL può aver fissato una percentuale diversa da quella legale del 20%.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quanti contratti a termine può avere l’azienda?
    Di norma non oltre il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, salvo diversa percentuale fissata dal CCNL. Il superamento comporta sanzioni amministrative, non la conversione dei contratti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 85 T.U.B.: Adempimenti iniziali

    Art. 85 T.U.B.: Adempimenti iniziali

    Art. 85 T.U.B. – Adempimenti iniziali.

    In vigore dal 01/09/1996

    Modificato da: Decreto legislativo del 23/07/1996 n. 415 Articolo 64

    “1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l’azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l’inventario.
    2. Si applica l’art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.”

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  • Art. 79 T.U.B.: Banche comunitarie

    Art. 79 T.U.B.: Banche comunitarie

    Art. 79 T.U.B. – Banche comunitarie.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all’autorita’ competente dello Stato d’origine, la Banca d’Italia ne da’ comunicazione a tale autorita’ per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza la Banca d’Italia puo’ adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono comunicate all’autorita’ competente dello Stato d’origine, alla Commissione europea e all’ABE.

    2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidita’ della banca comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidita’ della stessa, la Banca d’Italia puo’ adottare le misure necessarie per la stabilita’ finanziaria o per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall’autorita’ competente dello Stato d’origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all’autorita’ competente dello Stato d’origine e all’ABE.

    3. Quando i provvedimenti dell’autorita’ competente dello Stato d’origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la Banca d’Italia puo’ ricorrere all’ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

    4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d’Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarita’, compresa l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all’autorita’ competente dello Stato d’origine.”

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  • Art. 143 Cod. Amb. – proprietà delle infrastrutture

    Art. 143 Cod. Amb. – proprietà delle infrastrutture

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

    2. Spetta anche all’ente di governo dell’ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell’ articolo 823, secondo comma, del codice civile .