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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 85 L. Fall.
Articolo abrogato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Legge Fallimentare.
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→CCII art. 1 - Articolo 1 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Rev. legale art. 1 - Articolo 1 Revisione Legale→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Cost. art. 41 - Libertà economica→Art. 84 L. Fall. – Dei sigilli→Art. 86 L. Fall. – Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione→Art. 83 bis L. Fall. – Clausola arbitrale→Art. 83 L. Fall. – Contratto di edizione→Art. 87 L. Fall. – Inventario→Art. 87 bis L. Fall. – Inventario su altri beni→Art. 82 L. Fall. – Contratto di assicurazione→Art. 88 L. Fall. – Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.