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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 392 Codice di Procedura Civile: Riassunzione della causa

    Articolo 392 Codice di Procedura Civile: Riassunzione della causa

    Art. 392 c.p.c. – Riassunzione della causa

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi [1] dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.

    La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

    [1] Le parole «un anno» sono state sostituite dalle parole «tre mesi» dall’art. 46, comma 21, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Art. 391-ter c.p.c.: Altri casi di revocazione ed opposizione di

    Art. 391-ter c.p.c.: Altri casi di revocazione ed opposizione di

    Art. 391-ter c.p.c. – Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è, altresì, impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo.

    Quando pronuncia la revocazione o accoglie l’opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l’opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

    Articolo aggiunto dall’art. 17, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

  • Art. 391-bis c.p.c.: Correzione degli errori materiali e revocaz

    Art. 391-bis c.p.c.: Correzione degli errori materiali e revocaz

    Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento [1].

    Sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma [2].

    Sul ricorso per correzione dell’errore materiale pronuncia con ordinanza [3].

    Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall’articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l’inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice [4].

    In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non è ammessa la sospensione dell’esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.

    Articolo aggiunto dall’art. 67, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    La Corte costituzionale con sentenza 18 aprile 1996, n. 119 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell’istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione.

    [1] Comma modificato dall’art. 16, comma 1a, D.L. 2 febbraio 2016, n. 40, e successivamente così sostituito dall’art. 1-bis, comma 1l, numero 1, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

    [2] Comma sostituito dall’art. 16, comma 1b, D.L. 2 febbraio 2016, n. 40, e successivamente così sostituito dall’art. 1-bis, comma 1l, numero 2, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

    [3] Comma inserito dall’art. 16, comma 1c, D.L. 2 febbraio 2016, n. 40.

    [4] Comma inserito dall’art. 16, comma 1c, D.L. 2 febbraio 2016, n. 40, e successivamente così sostituito dall’art. 1-bis, comma 1l, numero 3, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

  • Articolo 391 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla rinuncia

    Articolo 391 Codice di Procedura Civile: Pronuncia sulla rinuncia

    Art. 391 c.p.c. – Pronuncia sulla rinuncia

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione [1].

    Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese [2].

    Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione [3].

    La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

    [1] Comma sostituito dall’art. 15, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40, e successivamente così sostituito dall’art. 1-bis, comma 1i, numero 1, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

    [2] ‘Comma sostituito dall’art. 15, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40, e successivamente così modificato dall’art. 1-bis, comma 1i, numero 2, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

    [3] Comma sostituito dall’art. 15, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

  • Articolo 390 Codice di Procedura Civile: Rinuncia

    Articolo 390 Codice di Procedura Civile: Rinuncia

    Art. 390 c.p.c. – Rinuncia

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’udienza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380-ter [1].

    La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

    L’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

    [1] Comma modificato dall’art. 75, comma 1c, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, e successivamente così modificato dall’art. 1-bis, comma 1h, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

  • Art. 389 c.p.c.: Domande conseguenti alla cassazione

    Art. 389 c.p.c.: Domande conseguenti alla cassazione

    Art. 389 c.p.c. – Domande conseguenti alla cassazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

  • Art. 388 c.p.c.: Trasmissione di copia del dispositivo al giudic

    Art. 388 c.p.c.: Trasmissione di copia del dispositivo al giudic

    Art. 388 c.p.c. – Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all’originale di quest’ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica.

    Articolo così sostituito dall’art. 12, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40.

  • Art. 387 c.p.c.: Non riproponibilità del ricorso dichiarato inam

    Art. 387 c.p.c.: Non riproponibilità del ricorso dichiarato inam

    Art. 387 c.p.c. – Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile, non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge.

  • Art. 386 c.p.c.: Effetti della decisione sulla giurisdizione

    Art. 386 c.p.c.: Effetti della decisione sulla giurisdizione

    Art. 386 c.p.c. – Effetti della decisione sulla giurisdizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La decisione sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda.

  • Articolo 385 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti sulle spese

    Articolo 385 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti sulle spese

    Art. 385 c.p.c. – Provvedimenti sulle spese

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.

    Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

    Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

    [abrogato] Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 375, la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.[1]

    [1] Comma aggiunto dall’art. 12, D.L. 2 febbraio 2006, n. 40, e successivamente abrogato dall’art. 46, comma 20, L. 18 giugno 2009, n. 69.