Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • CCNL Editoria Libraria: tabelle retributive e minimi contrattuali

    CCNL Editoria Libraria

    Tabelle retributive e minimi contrattuali nel CCNL Editoria Libraria

    Il contratto collettivo per i dipendenti delle case editrici di libri articola la retribuzione su una griglia di livelli che riflette la complessità del lavoro editoriale: dalla gestione dei diritti d’autore alla redazione, dall’amministrazione alla produzione. Conoscere la struttura salariale aiuta lavoratori e datori a verificare la conformità delle buste paga e a pianificare gli sviluppi di carriera.

    In sintesi

    Il CCNL Editoria Libraria articola la retribuzione su livelli di inquadramento con minimi tabellari fissati dal contratto nazionale e aggiornati a ogni rinnovo. Alle case editrici librarie si applicano anche scatti di anzianità e voci accessorie (tredicesima, quattordicesima). Per gli importi vigenti è indispensabile consultare il testo ufficiale depositato presso il CNEL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Associazioni degli editori di libri
    Categorie
    Impiegati, quadri e redattori dipendenti da case editrici librarie
    Ambito
    Dipendenti di case editrici operanti nel settore dell’editoria libraria
    Vigenza
    2024-2026 (rinnovo del 19 dicembre 2023)
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Importi minimi

    Gli importi tabellari di questo CCNL (paga base, indennità e voci accessorie per i diversi livelli) sono fissati dagli accordi sottoscritti dalle parti firmatarie e aggiornati con i rinnovi contrattuali. Per gli importi esatti al centesimo, in vigore alla data corrente, si rinvia alle tabelle retributive ufficiali allegate al testo del CCNL e all’archivio dei contratti collettivi del CNEL.

    Il rinnovo del 19 dicembre 2023 (vigenza 2024-2026)

    Le case editrici librarie applicano il CCNL unico per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, rinnovato il 19 dicembre 2023 da Assografici, AIE e ANES con SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL. I dati economici verificati del rinnovo:

    • Aumento a regime di 270 € sul livello di riferimento, di cui 252 € sui minimi tabellari (in tranche nel triennio) e 18 € in welfare.
    • Vigenza 2024-2026: il contratto è quindi in scadenza a fine 2026 e la stagione del nuovo rinnovo definirà i prossimi adeguamenti.

    Gli importi per livello dell’area editoriale si leggono nelle tabelle allegate al testo contrattuale; per la posizione individuale fa fede la busta paga con l’inquadramento applicato.

    Fonte: accordo di rinnovo 19/12/2023 (comunicati SLC-CGIL e Assografici). Dati verificati l’8 luglio 2026.

    Struttura della retribuzione: le componenti principali

    La retribuzione complessiva di un dipendente di casa editrice si compone di più voci che, sommate, formano la retribuzione globale di fatto. Le componenti fondamentali sono:

    • Minimo tabellare: la voce base, differenziata per livello di inquadramento e fissata dalla tabella allegata al contratto nazionale. È il pavimento retributivo obbligatorio: nessun accordo aziendale può scendere al di sotto di tale importo.
    • Scatti di anzianità: aumenti automatici che maturano al raggiungimento di ogni soglia temporale prevista dal contratto (di norma biennale o triennale), fino al numero massimo di scatti stabilito per livello.
    • Tredicesima mensilità: erogata entro il mese di dicembre, pari a un dodicesimo della retribuzione annua per ogni mese o frazione di mese di servizio nell’anno.
    • Quattordicesima mensilità o somme equivalenti: la previsione è da verificare nel testo contrattuale vigente o negli accordi aziendali del settore.
    • Eventuali voci accessorie aziendali: premi di produzione, indennità specifiche o superminimi individuali concordati al momento dell’assunzione o in sede di contrattazione di secondo livello.

    Distinzione fondamentale: il minimo contrattuale è un dato certo fissato dalle tabelle contrattuali; il superminimo è una voce aggiuntiva individuale che il datore può concedere discrezionalmente e che, salvo diverso accordo scritto, non è assorbibile in caso di rinnovi contrattuali.

    La griglia dei livelli e le figure del settore editoriale librario

    Il settore editoriale librario si caratterizza per la coesistenza di professioni intellettuali (redattori, editor, responsabili editoriali) e figure impiegatizio-amministrative (contabili, addetti ai diritti, commerciali). Il CCNL riflette questa articolazione attraverso una griglia di livelli che spazia dai profili di ingresso fino ai quadri con responsabilità gestionale.

    Le figure tipiche del settore e il loro collocamento approssimativo nella scala contrattuale sono:

    Figure professionali tipiche dell’editoria libraria e livello di inquadramento indicativo
    Figura professionale Inquadramento tipico Note
    Redattore junior / assistente editoriale Livelli intermedi di ingresso Svolge attività redazionale sotto supervisione
    Redattore / editor Livelli intermedi Responsabile del testo; coordina con autori e traduttori
    Capo redattore / responsabile editoriale Livelli alti Gestisce linea editoriale o collana
    Addetto diritti d’autore / rights manager Livelli intermedi o alti Negozia diritti con agenti letterari e editori esteri
    Impiegato amministrativo / contabile Livelli intermedi Funzioni di back-office, royalties, fatturazione
    Quadro Livello Q Responsabilità gestionale su unità o funzione aziendale

    Gli scatti di anzianità: meccanismo e calcolo

    Gli scatti di anzianità rappresentano uno degli istituti più importanti per chi lavora a lungo nella stessa casa editrice. Il meccanismo è il seguente:

    • Matura un nuovo scatto al completamento di ogni periodo (biennio o triennio, secondo quanto fissato dal CCNL) di anzianità di servizio continuativa.
    • L’importo di ogni singolo scatto è differenziato per livello: le posizioni più alte ricevono scatti di importo nominale maggiore.
    • Esiste un numero massimo di scatti ottenibili (tetto contrattuale), oltre il quale l’anzianità ulteriore non genera aumenti automatici.
    • Gli scatti maturati concorrono alla base di calcolo del TFR, della tredicesima e di tutti gli altri istituti che si calcolano sulla retribuzione.

    L’anzianità si computa dall’inizio del rapporto, incluso il periodo di prova superato. I periodi di assenza per malattia, infortunio e maternità non interrompono la maturazione dell’anzianità, a meno che il contratto non disponga diversamente per assenze prolungate oltre il comporto.

    Tredicesima e voci variabili

    La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) è dovuta a tutti i dipendenti dell’editoria libraria proporzionalmente ai mesi di servizio nell’anno solare. Si calcola sull’imponibile retributivo che il contratto indica come base: di norma il minimo tabellare più gli scatti di anzianità e le voci fisse, con esclusione delle indennità aventi carattere occasionale.

    Per quanto riguarda la quattordicesima o l’eventuale premio annuale, la previsione contrattuale va verificata nel testo vigente: alcuni accordi del settore editoriale riconoscono un’ulteriore mensilità o una somma forfettaria legata all’andamento aziendale (contrattazione di secondo livello).

    Altre voci variabili tipiche del settore:

    • Indennità di funzione per i quadri: riconosciuta ai lavoratori con inquadramento Q a titolo di corrispettivo per la responsabilità gestionale.
    • Rimborso spese per trasferte e fiere del libro: le missioni fuori sede (Fiera di Francoforte, Salone del Libro di Torino, ecc.) sono disciplinate dal CCNL o da accordi aziendali; i rimborsi non concorrono alla retribuzione imponibile ai fini TFR.
    • Buoni pasto o ticket restaurant: diffusi nel settore come benefit, non computabili nella base TFR se erogati in natura o come rimborso spese.

    Il TFR nel settore editoriale librario

    Il Trattamento di Fine Rapporto è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e si calcola accantonando ogni anno una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata secondo il coefficiente legale (1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT).

    Ai fini del TFR si computa ogni voce retributiva con carattere di continuità e non occasionalità: minimo tabellare, scatti di anzianità, tredicesima (per la quota mensile), indennità contrattuali fisse. Sono invece escluse le somme erogate a titolo di rimborso spese documentate.

    Il lavoratore può destinare il TFR maturando a una forma di previdenza complementare (fondo di categoria o fondo aperto). In assenza di scelta esplicita entro il termine legale di sei mesi dall’assunzione, il silenzio-assenso determina il conferimento al fondo di previdenza complementare del settore o, se non presente o se il lavoratore non è aderente, all’INPS (Fondo di Tesoreria ex art. 1, co. 755, l. 296/2006).

    Contrattazione di secondo livello e superminimi

    Nel settore editoriale librario, specie nelle medie e grandi case editrici, la contrattazione aziendale integra il CCNL con accordi su:

    • premi di risultato (collegati a obiettivi di fatturato, vendite o tiratura);
    • partecipazione agli utili;
    • benefit (polizza sanitaria integrativa, contributo previdenza complementare aggiuntivo);
    • orario flessibile e lavoro agile (smart working), sempre più diffuso nel settore.

    I superminimi individuali — ovvero gli importi pattuiti in sede di assunzione al di sopra del minimo tabellare — possono essere assorbibili o non assorbibili in caso di aumenti contrattuali, a seconda di quanto stabilito nella lettera di assunzione o in un accordo scritto. In mancanza di clausola esplicita, la giurisprudenza di legittimità tende a ritenere i superminimi assorbibili dagli aumenti contrattuali, salvo che la loro attribuzione sia stata espressamente motivata con ragioni diverse dall’adeguamento al contratto.

    Casi pratici

    Tizio — Redattore con scatti di anzianità e questione di assorbibilità
    Tizio lavora come redattore in una casa editrice di saggistica dal 2018. Al momento dell’assunzione aveva concordato un superminimo individuale di importo fisso mensile, senza che nella lettera di assunzione fosse specificato se fosse «ad personam non assorbibile». Al rinnovo contrattuale del 2024, l’azienda comunica a Tizio che il superminimo viene assorbito per la parte corrispondente all’aumento tabellare. Tizio contesta la scelta. La questione ruota intorno alla formulazione della lettera di assunzione: in assenza di clausola di non assorbibilità esplicita, la prassi prevalente ammette l’assorbimento. Tizio è invitato a rivolgersi al sindacato per una valutazione del caso concreto.
    Caia — Rights manager, tredicesima e part-time verticale
    Caia è assunta con contratto part-time verticale al 60% (tre giorni alla settimana) come addetta ai diritti esteri. La sua tredicesima mensilità deve essere proporzionata alla percentuale del part-time: se la retribuzione mensile a tempo pieno corrispondente al suo livello è X, Caia percepisce una tredicesima pari a X × per ogni mese lavorato. Lo stesso criterio di proporzionalità si applica agli scatti di anzianità (che maturano in base alla percentuale di orario) e al TFR.

    Domande frequenti

    Come è strutturata la retribuzione nel CCNL Editoria Libraria?
    La retribuzione è composta dal minimo tabellare (fissato per ciascun livello di inquadramento dal contratto nazionale), dagli scatti di anzianità e da eventuali voci aziendali. Il totale rappresenta la base di calcolo per TFR, tredicesima e altri istituti. Gli importi precisi si trovano nel testo contrattuale vigente depositato presso il CNEL.
    Gli scatti di anzianità sono previsti nel CCNL Editoria Libraria?
    Sì. Il contratto prevede scatti di anzianità periodici, riconosciuti al maturare di ciascun biennio o triennio di servizio continuativo presso lo stesso datore, fino a un massimo di scatti stabilito dalla parte normativa. L’importo dello scatto varia in base al livello di inquadramento.
    I redattori hanno una retribuzione diversa dagli impiegati?
    Il CCNL distingue le figure redazionali dagli impiegati amministrativi e tecnici, attribuendo loro livelli di inquadramento specifici. La retribuzione è proporzionata al livello assegnato; non esiste una voce separata «indennità redazionale» automatica, salvo previsioni aziendali o accordi integrativi.
    La tredicesima mensilità è dovuta nel settore editoriale librario?
    Sì. Il CCNL Editoria Libraria prevede la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) erogata entro il mese di dicembre. In molti accordi del settore è prevista anche la quattordicesima mensilità o una somma equivalente, da verificare nel testo contrattuale vigente.
    Come si calcola il TFR per un redattore di casa editrice?
    Il TFR si calcola secondo la regola generale dell’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua utile ai fini TFR è divisa per 13,5. Il CCNL specifica le voci da includere; in assenza di diversa previsione si applica il criterio legale. Il lavoratore può destinare il TFR a previdenza complementare.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL per i lavoratori dipendenti delle case editrici librarie. Per le tabelle retributive numeriche vigenti è indispensabile consultare il testo ufficiale depositato presso il CNEL. Per situazioni specifiche ci si rivolga a un consulente del lavoro o alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL).

  • Art. 25 Cont. Trib. – iscrizione del ricorso

    Art. 25 Cont. Trib. – iscrizione del ricorso

    Art. 25 Cont. Trib. – Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d’ufficio del processo e fascicoli di parte

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. La segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d’ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonchè, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

    2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio. […]

    3. La segreteria sottopone al presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado il fascicolo del processo appena formato.

  • Art. 84 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 84 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 84 L. Fall. – Dei sigilli

    Dei sigilli

  • Art. 21 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

    Art. 21 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

    2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e dall’ articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all’ articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

  • CCNL Energia e Petrolio: tabelle retributive e minimi 2025-2027

    CCNL Energia e Petrolio

    Tabelle retributive CCNL Energia e Petrolio 2025-2027: minimi per livello

    Il rinnovo contrattuale del 16 aprile 2025 ha ridefinito i minimi mensili per i circa 40.000 lavoratori del settore: raffinazione, estrazione idrocarburi, distribuzione carburanti, GPL. La struttura retributiva si articola su sei livelli con aumenti scaglionati fino al luglio 2027.

    In sintesi

    Il CCNL Energia e Petrolio (rinnovo aprile 2025, vigenza 2025-2027) prevede minimi mensili da 1.980,95 € (livello 6, gennaio 2026) a 3.582,54 € (livello 1, gennaio 2026). Gli aumenti sono scaglionati in quattro tranche fino a luglio 2027, per un incremento complessivo di 311 € sul livello di riferimento.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Platea
    circa 40.000 lavoratori
    Codice CNEL
    B254

    Tabella riepilogativa

    Minimi contrattuali mensili lordi (TEM) per livello — CCNL Energia e Petrolio
    Livello 01/07/2025 01/12/2025 01/01/2026 01/07/2026
    1/5 (quadri, livello più alto) 3.513,55 € 3.554,94 € 3.582,54 € 3.658,42 €
    1/4 3.513,55 € 3.554,94 € 3.582,54 € 3.658,42 €
    1/3 3.513,55 € 3.554,94 € 3.582,54 € 3.658,42 €
    2/4 3.182,05 € 3.219,54 € 3.244,53 € 3.313,25 €
    3/4 2.881,73 € 2.915,68 € 2.938,31 € 3.000,55 €
    4/4 2.546,61 € 2.576,61 € 2.596,61 € 2.651,61 €
    5/4 2.233,24 € 2.259,54 € 2.277,08 € 2.325,31 €
    6 (inserimento) 1.942,80 € 1.965,69 € 1.980,95 € 2.022,90 €

    Nota: importi TEM (Trattamento Economico Minimo) al lordo di trattenute previdenziali e fiscali. Non includono l’EDR IPCA, gli scatti di anzianità, le indennità di funzione né le voci variabili. Il livello 6 si applica di norma ai nuovi assunti nei primi 12 mesi di inserimento.

    Struttura dell’aumento 2025-2027

    Il rinnovo del 16 aprile 2025 ha previsto un incremento complessivo di 311 euro sul livello di riferimento, articolato in due componenti distinte:

    • Recupero inflazione 2022-2023: 134 € totali, di cui 100 € di aumento sui minimi dal 1° gennaio 2025 e 34 € di EDR IPCA dal 1° marzo 2025.
    • Tranche contrattuali 2025-2027: 30 € dal 1° dicembre 2025; 20 € dal 1° gennaio 2026 più 7 € di EDR; 55 € dal 1° luglio 2026; 65 € dal 1° luglio 2027.

    L’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR IPCA)

    L’EDR IPCA è una voce separata dal minimo tabellare, indicizzata all’inflazione misurata dall’ISTAT con il parametro IPCA depurato dei prezzi energetici importati. Il contratto lo mantiene distinto per consentire una verifica periodica degli scostamenti tra inflazione prevista e reale.

    EDR IPCA mensile per livello (decorrenze 2025-2026)
    Livello 01/03/2025 01/07/2025 01/01/2026
    1/5 46,91 € 60,71 € 70,37 €
    2/4 42,48 € 54,98 € 63,73 €
    3/4 38,47 € 49,79 € 57,71 €
    4/4 34,00 € 44,00 € 51,00 €
    5/4 29,82 € 38,59 € 44,73 €
    6 25,94 € 33,57 € 38,91 €

    Cosa si aggiunge al minimo tabellare

    La retribuzione globale mensile (RGM) comprende il TEM più le seguenti voci:

    • EDR IPCA: vedi tabella sopra.
    • Scatti di anzianità: maturano ogni 3 anni di servizio; il CCNL stabilisce importi per livello (indicativamente da circa 14 a 25 € per scatto, da verificare sulle tabelle contrattuali ufficiali).
    • Indennità di funzione quadri: 190 € mensili (su 14 mensilità) fino al 31 dicembre 2026, elevati a 200 € dal 1° gennaio 2027.
    • Superminimi individuali: eventuali maggiorazioni concordate con il datore di lavoro, assorbibili o non assorbibili.
    • Indennità di turno e ciclo continuo: specifiche per lavoratori in turni 24/24 o su impianti a ciclo continuo (raffinerie).

    Retribuzione lorda e netta: orientamento

    La conversione da lordo a netto dipende da aliquote IRPEF, addizionali regionali e comunali, carichi di famiglia e detrazioni spettanti. A titolo meramente orientativo, per un lavoratore dipendente senza carichi familiari:

    Stima orientativa netto mensile (01/01/2026, senza scatti né indennità)
    Livello Lordo mensile (TEM) Netto stimato
    6 1.980,95 € circa 1.500 €
    5/4 2.277,08 € circa 1.660 €
    4/4 2.596,61 € circa 1.840 €
    3/4 2.938,31 € circa 2.020 €
    2/4 3.244,53 € circa 2.170 €
    1 (tutte sottoclassi) 3.582,54 € circa 2.340 €

    La stima è puramente indicativa. Il netto reale varia in base a regione, comune di residenza, carichi familiari e bonus fiscali previsti dalla normativa in vigore.

    Casi pratici

    Tizio — Operatore di raffineria al livello 4/4
    Tizio lavora come operatore di processo in una raffineria applicando il CCNL Energia e Petrolio, inquadrato al livello 4/4 con 6 anni di anzianità. Dal 1° gennaio 2026 il suo TEM mensile è 2.596,61 €. Aggiungendo l’EDR IPCA (51,00 €) e due scatti di anzianità maturati, la sua retribuzione base supera i 2.660 € lordi mensili, ai quali si sommano le indennità di turno legate al ciclo continuo dell’impianto.
    Caia — Ingegnere di processo inquadrata al livello 2/4
    Caia è ingegnera chimica con 8 anni di anzianità, inquadrata al livello 2/4. Il suo TEM al 1° luglio 2026 è 3.313,25 €, più EDR IPCA (63,73 € da gennaio 2026). Con il contratto a 14 mensilità, il suo reddito annuo lordo da soli minimi contrattuali supera i 48.000 €, prima di aggiungere premi aziendali e scatti. A luglio 2026 incassa la quattordicesima, voce da non confondere con il premio di risultato che può essere previsto dagli accordi aziendali.
    Sempronio — Neoassunto al livello 6
    Sempronio è assunto come operatore logistico al livello 6 (inserimento). Il suo TEM dal 1° luglio 2026 è 2.022,90 € mensili. Dopo i primi 12 mesi, se confermato in servizio, viene reinquadrato al livello 5/4 con un salto retributivo automatico a 2.325,31 € (luglio 2026). L’aumento è di circa 302 € mensili lordi solo per effetto del passaggio di livello contrattuale.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare del CCNL Energia e Petrolio nel 2026?
    Dal 1° gennaio 2026 il minimo mensile va da 1.980,95 € (livello 6) a 3.582,54 € (livello 1). Dal 1° luglio 2026 scatta un ulteriore aumento che porta il livello 1 a 3.658,42 € e il livello 6 a 2.022,90 €.
    Quante mensilità prevede il CCNL Energia e Petrolio?
    Il contratto prevede 14 mensilità: oltre alle 12 ordinarie, è corrisposta la tredicesima a dicembre e la quattordicesima a giugno, ciascuna pari a una mensilità della retribuzione globale maturata nel periodo di riferimento.
    Cos’è l’EDR IPCA nel CCNL Energia e Petrolio?
    L’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) è una voce separata dal minimo tabellare, indicizzata all’inflazione IPCA. Dal 1° gennaio 2026 vale 70,37 € mensili al livello 1/5 e 38,91 € al livello 6. Si somma al minimo ma può essere assorbita in caso di rinnovo con aumenti superiori all’inflazione.
    L’aumento contrattuale è automatico o va concordato?
    Gli aumenti dei minimi tabellari sono automatici e decorrono dalle date stabilite nell’accordo di rinnovo, senza necessità di accordi individuali. Il datore di lavoro è tenuto ad applicarli dalla decorrenza prevista.
    Cosa si aggiunge al minimo tabellare in busta paga?
    Al minimo si sommano: EDR IPCA, scatti di anzianità, eventuali superminimi individuali, indennità di funzione per i quadri (190 € fino al 2026, 200 € dal 2027), indennità per turni notturni o ciclo continuo, e le due mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima).
    I minimi si applicano anche alle raffinerie?
    Sì, il CCNL si applica a tutte le aziende associate a Confindustria Energia nel settore petrolio, raffinazione, distribuzione carburanti, estrazione idrocarburi e attività connesse.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025 (vigenza 2025-2027). Le tabelle retributive riportate sono tratte da fonti secondarie attendibili; per i valori ufficiali fare riferimento al testo contrattuale disponibile tramite Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil o Confindustria Energia. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro o il sindacato di categoria.

  • Art. 151 Cod. Amb. – (rapporti tra ente di governo dell’ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato) ((

    Art. 151 Cod. Amb. – (rapporti tra ente di governo dell’ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato) ((

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il rapporto tra l’ente di governo dell’ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall’ente di governo dell’ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall’ articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .

    2. A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare: a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) la durata dell’affidamento, non superiore comunque a trenta anni; b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara c) l’obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione; d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all’utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall’ente di governo dell’ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze; f) l’obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d’indirizzo vigenti; g) l’obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi; h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l’obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall’articolo 165; i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l’organizzazione e l’attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l’ente di governo dell’ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento; l) l’obbligo di dare tempestiva comunicazione all’ente di governo dell’ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell’erogazione del servizio, nonché l’obbligo di assumere ogni iniziativa per l’eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell’Autorità medesima; m) l’obbligo di restituzione, alla scadenza dell’affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione , nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell’affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 , ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente ; n) l’obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative; o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile ; p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore. 3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l’ente di governo dell’ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico

    4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione.

    5. L’affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.

    6. Il gestore cura l’aggiornamento dell’atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.

    7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 .

    8. Le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le società miste costituite a seguito dell’individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.

  • Art. 25-bis Cont. Trib. – certificazione conformità

    Art. 25-bis Cont. Trib. – certificazione conformità

    Art. 25 Bis Cont. Trib. – Potere di certificazione di conformita’

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l’estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria, equivalgono all’originale anche se privi dell’attestazione di conformità all’originale da parte dell’ufficio di segreteria.

    3. La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.

    4. L’estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.

    5. Nel compimento dell’attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali. 5 bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore.

  • Articolo 138 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 138 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 138 CCII – Nomina del comitato dei creditori

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere l’incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall’articolo 139, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

    2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.

    3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.

    4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2.

    5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l’accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.

    6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.

    7. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l’espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.

  • Successione con beni in Italia e all’estero: esempi pratici sull’art. 2 D.Lgs. 346/1990

    Successione con beni in Italia e all’estero: esempi pratici sull’art. 2 D.Lgs. 346/1990

    In sintesi

    • L’art. 2 del D.Lgs. 346/1990 (TUS) fissa la territorialità dell’imposta di successione.
    • Se il defunto era residente in Italia, l’imposta è dovuta su tutti i beni e diritti trasferiti, anche esistenti all’estero (tassazione mondiale).
    • Se il defunto non era residente, l’imposta è dovuta solo per i beni e diritti esistenti in Italia.
    • La residenza del defunto al momento dell’apertura della successione è quindi il criterio decisivo.

    La norma (art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. 346/1990)

    «1. L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. 2. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.»

    Residenza del defunto Beni tassati
    Residente in Italia Tutti i beni, anche esteri (worldwide)
    Non residente Solo i beni esistenti in Italia
    Beni esteri di residente Imponibili (con credito per imposte estere)

    Tre casi pratici

    Defunto residente con conti all’estero

    Una persona residente in Italia lascia immobili in Italia e conti correnti all’estero.

    Cosa fare: Dichiarare e tassare in Italia anche i beni esteri: spetta il credito d’imposta per le imposte di successione eventualmente pagate all’estero, per evitare la doppia imposizione.

    Defunto non residente con immobile in Italia

    Un cittadino estero non residente possedeva solo una casa in Italia.

    Cosa fare: L’imposta italiana è dovuta limitatamente all’immobile situato in Italia: gli altri beni esteri non rientrano nell’imposizione italiana.

    Eredi che ricevono beni esteri

    Gli eredi di un residente devono gestire beni in più Stati.

    Cosa fare: Verificare le convenzioni contro le doppie imposizioni e la documentazione dei beni esteri: la base imponibile italiana comprende il valore di tutti i beni del de cuius residente.

    Spunti pratici

    • Per i beni esteri spetta un credito d’imposta per le imposte di successione pagate all’estero in via definitiva.
    • La residenza del defunto va valutata secondo le regole generali, non solo l’iscrizione anagrafica.
    • I beni esteri vanno comunque indicati nella dichiarazione di successione se il defunto era residente.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 2 (TUS)
    • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (riforma imposte indirette)
    • Agenzia delle Entrate, circolare n. 3/E del 2025

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  • Art. 152 Cod. Amb. – poteri di controllo e sostitutivi

    Art. 152 Cod. Amb. – poteri di controllo e sostitutivi

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. l’ente di governo dell’ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.

    2. Nell’ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l’ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l’ente di governo dell’ambito interviene tempestivamente per garantire l’adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l’inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l’ente di governo dell’ambito , previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

    3. Qualora l’ente di governo dell’ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario “ad acta”. Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante nomina di un commissario “ad acta”.

    4. l’ente di governo dell’ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione.

  • Canoni non pagati e riconsegna in ritardo: esempi pratici sull’art. 1591 c.c.

    Canoni non pagati e riconsegna in ritardo: esempi pratici sull’art. 1591 c.c.

    In sintesi

    • Il conduttore in mora nella restituzione deve il canone convenuto fino alla riconsegna (art. 1591 c.c.).
    • In più deve il maggior danno, ma solo se il locatore lo prova.
    • Sono due obbligazioni autonome: il canone (automatico) e il maggior danno (da dimostrare).
    • Il maggior danno si prova anche per presunzioni (Cass. 1372/2012), ma in concreto (Cass. 9545/2002).
    • I danni materiali all’immobile sono altra cosa (art. 1590).

    Cosa dice l’art. 1591 c.c.

    «Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.»

    La norma tutela il locatore quando l’inquilino, finito il contratto, non rilascia l’immobile: continua a dover pagare e, se il locatore subisce un pregiudizio ulteriore, deve risarcirlo.

    Le due obbligazioni dell’art. 1591

    Obbligazione Cosa comprende Prova
    Corrispettivo fino alla riconsegna Il canone convenuto, finché l’immobile non è restituito Automatica (basta la mora)
    Maggior danno Il pregiudizio che eccede il canone (es. occasione di nuova locazione persa) A carico del locatore, in concreto

    Le due voci hanno natura diversa: il canone è un’obbligazione di valuta (produce interessi dalla domanda); il maggior danno è un’obbligazione di valore.

    Come si prova il maggior danno

    La Cassazione (n. 9545/2002) ha precisato che la condanna al maggior danno richiede la prova specifica della sua esistenza e del suo ammontare concreto: non basta affermarlo, e non coincide con un generico danno da perdita di chance. La Cassazione (n. 1372/2012) ha però chiarito che la prova può essere fornita anche per presunzioni, tenendo conto che la mancanza di concrete offerte di locazione è giustificata proprio dalla persistente occupazione dell’immobile da parte del conduttore. In pratica: il locatore deve portare elementi (trattative interrotte, richieste di canone più alto, contratto pronto) da cui desumere il danno.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – L’inquilino resta dopo la scadenza

    Scenario. Finito il contratto, il conduttore non rilascia l’immobile.

    Inquadramento. Deve il canone convenuto fino alla riconsegna (art. 1591), a prescindere dal danno. Il locatore agisce per il rilascio e per le somme dovute.

    Cosa fare

    • costituzione in mora/diffida al rilascio;
    • conteggio dei canoni dalla scadenza;
    • avvio della procedura di rilascio;
    • documentazione delle comunicazioni.

    Caso 2 – Nuovo conduttore già pronto

    Scenario. Il locatore aveva un nuovo inquilino disposto a pagare di più.

    Inquadramento. È un classico maggior danno: va provato (anche per presunzioni, Cass. 1372/2012) con la proposta del nuovo conduttore e la differenza di canone persa.

    Cosa conservare

    • proposta del nuovo conduttore;
    • differenza di canone;
    • date e trattative;
    • prova del nesso con il ritardo.

    Caso 3 – Immobile riconsegnato in ritardo e danneggiato

    Scenario. L’inquilino restituisce tardi e con danni.

    Inquadramento. Due piani distinti: il ritardo segue l’art. 1591 (canone + maggior danno); i danni materiali seguono l’art. 1590 (restituzione nello stato, salvo il normale deterioramento d’uso).

    Cosa documentare

    • verbale di riconsegna;
    • stato dell’immobile (foto);
    • preventivi di ripristino;
    • distinzione tra ritardo e danni.

    Spunti pratici

    • Il canone decorre fino alla riconsegna: conteggialo dalla scadenza.
    • Costituisci in mora e documenta ogni comunicazione.
    • Per il maggior danno servono prove: trattative, offerte, differenze di canone.
    • Distingui ritardo e danni materiali (art. 1591 vs art. 1590).
    • Verbale di riconsegna con foto: chiude il conteggio e fotografa lo stato.

    Per il recupero dei canoni e del maggior danno puoi far verificare conteggi e azione di rilascio.

    Norme collegate

    Codice civile: art. 1591 (ritardata restituzione), art. 1590 (restituzione della cosa locata), art. 1587 (obblighi del conduttore), art. 1219 (costituzione in mora).

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Cosa deve l’inquilino che non restituisce l’immobile?

    Il conduttore in mora a restituire la cosa deve al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno (art. 1591 c.c.).

    Cos’è il “maggior danno” dell’art. 1591?

    È il danno che eccede il canone, ad esempio una nuova locazione a condizioni migliori andata persa. Va provato dal locatore nella sua esistenza e nell’ammontare, anche tramite presunzioni (Cass. 9545/2002; 1372/2012).

    Il canone continua a decorrere anche dopo la scadenza?

    Sì: finché il conduttore non riconsegna, è tenuto a versare il corrispettivo convenuto. È un’obbligazione automatica, distinta dal risarcimento del maggior danno.

    Devo provare il maggior danno o è automatico?

    Non è automatico. Il canone è dovuto in ogni caso fino alla riconsegna; il maggior danno richiede prova specifica dell’esistenza concreta e dell’ammontare.

    Cosa succede se l’immobile è restituito danneggiato?

    È una questione distinta, regolata dall’art. 1590 (restituzione nello stato in cui è stato consegnato, salvo il normale deterioramento d’uso): il risarcimento dei danni materiali segue regole proprie.