Autore: Andrea Marton

  • Art. 74 L. 218/1995 – Entrata in vigore

    Art. 74 L. 218/1995 – Entrata in vigore

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma. addì 31 maggio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO articolo precedente

  • Art. 21 Cont. Trib. – termine per il ricorso

    Art. 21 Cont. Trib. – termine per il ricorso

    Art. 21 Cont. Trib. – Termine per la proposizione del ricorso

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

    2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito […] di cui all’art. 19, comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzio- ne, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

  • Art. 109 CPI – Durata della protezione

    Art. 109 CPI – Durata della protezione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent’anni dalla data della sua concessione.

    2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico.

    3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.

  • Art. 34 L. 689/1981 – Esclusione della depenalizzazione

    Art. 34 L. 689/1981 – Esclusione della depenalizzazione

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati previsti: a) dal codice penale , salvo quanto disposto dall'articolo 33, lettera a); b) dall' articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 , sulla interruzione volontaria della gravidanza; c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi; d) dall' articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ; e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441 , sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283 ; f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327 , sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici; g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 , sulla tutela delle acque dall'inquinamento; h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 , concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare; l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia; m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 35; n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro; o) dall' articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e dall' articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 , in materia elettorale.

  • Articolo 120 Quinquies Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 120 Quinquies Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 120 Quinquies CCII – Esecuzione delle operazioni societarie

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Con riguardo alla società debitrice, la sentenza di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza determina qualsiasi modificazione dello statuto prevista dal piano, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, e tiene luogo delle deliberazioni delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione. Il tribunale demanda agli amministratori l’adozione degli atti esecutivi eventualmente necessari e, in caso di inerzia, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori può nominare un amministratore giudiziario attribuendogli i poteri necessari, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori inerti.

    2. Se il notaio incaricato della redazione di atti esecutivi delle operazioni di cui al comma 1, ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono ricorrere, per i provvedimenti necessari, al tribunale che ha omologato lo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

    3. Le modificazioni della compagine sociale conseguenti all’esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza non costituiscono causa di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla società. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

  • Art. 74 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 74 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 74 L. Fall. – Contratti ad esecuzione continuata o

    Contratti ad esecuzione continuata o

  • Art. 1142 Codice della Navigazione – Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo

    Art. 1142 Codice della Navigazione – Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 1140.

  • Articolo 122 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 122 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 122 CCII – Poteri del tribunale concorsuale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell’intera procedura e: a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore; c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonchè i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

    2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.

  • Art. 22 Imp. Reg. – enunciazione di atti non registrati

    Art. 22 Imp. Reg. – enunciazione di atti non registrati

    Art. 22 Imp. Reg. – Enunciazione di atti non registrati

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’art. 69.

    2. L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all’applicazione dell’imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.

    3. Se l’enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell’autorità giudiziaria indicati nell’art. 37, l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita.

  • Art. 1143 Codice della Navigazione – Impiego abusivo della nave o dell’aeromobile

    Art. 1143 Codice della Navigazione – Impiego abusivo della nave o dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la nave, il galleggiante o l'aeromobile a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila. Non è punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantità.

  • Art. 23 Imp. Reg. – beni soggetti ad aliquote diverse, eredità

    Art. 23 Imp. Reg. – beni soggetti ad aliquote diverse, eredità

    Art. 23 Imp. Reg. – Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredità e comunioni indivise

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti.

    2. La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, nè per i beni mobili e le rendite facenti parte di una eredità indivisa o di una comunione, i quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell’eredità o di quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.

    3. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.

    4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l’azienda o il ramo di azienda, sulla base dell’imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell’atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l’aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1.

  • Contratto nullo: esempi pratici sull’art. 1418 c.c.

    Contratto nullo: esempi pratici sull’art. 1418 c.c.

    In sintesi

    • L’art. 1418 c.c. individua le cause di nullità del contratto, il vizio più grave che colpisce l’accordo.
    • Il contratto è nullo se contrario a norme imperative (nullità virtuale), salvo che la legge disponga diversamente.
    • È nullo per mancanza di un requisito essenziale (art. 1325), per illiceità di causa o motivi, o per difetto dei requisiti dell’oggetto.
    • La nullità è insanabile, rilevabile d’ufficio e l’azione è imprescrittibile.

    La norma (art. 1418 c.c.)

    «Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.»

    Causa di nullità Riferimento
    Contrarietà a norme imperative Nullità virtuale (comma 1)
    Mancanza di requisiti essenziali Art. 1325
    Illiceità di causa o motivi Artt. 1343-1345
    Oggetto privo dei requisiti Art. 1346

    Tre casi pratici

    Contratto contrario a norma imperativa

    Un accordo viola un divieto di legge posto a tutela di un interesse generale.

    Cosa fare: Il contratto è nullo (nullità virtuale): la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal giudice.

    Manca un requisito essenziale

    Un contratto è privo di causa o di oggetto determinato/determinabile.

    Cosa fare: La mancanza di un requisito dell’art. 1325 determina la nullità: il contratto non produce effetti e ciò che è stato eseguito va restituito.

    Differenza dall’annullabilità

    Una parte lamenta un vizio del consenso (errore, dolo, violenza).

    Cosa fare: In quel caso il contratto è annullabile (non nullo): l’azione spetta solo alla parte tutelata e si prescrive in cinque anni.

    Spunti pratici

    • La nullità è insanabile e l’azione è imprescrittibile (salva l’usucapione e la prescrizione dell’azione di restituzione).
    • Esistono nullità di protezione (es. nei contratti con i consumatori) rilevabili a vantaggio della parte debole.
    • Distinguere sempre nullità e annullabilità: effetti e legittimazione sono diversi.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • Codice civile, art. 1418
    • Codice civile, artt. 1325, 1343-1346 (requisiti e illiceità)
    • Codice civile, artt. 1425 e seguenti (annullabilità)

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