Autore: Andrea Marton

  • Art. 217 D.Lgs. 174/2016 – Giudice dell’ottemperanza

    Art. 217 D.Lgs. 174/2016 – Giudice dell’ottemperanza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il ricorso per ottenere l’esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.

    2. Il giudice monocratico esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d’appello, nonché per le sentenze confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di primo grado.

    3. Negli altri casi, per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali d’appello provvedono queste ultime.

  • Art. 8 Cont. Trib. – errore sulla norma tributaria

    Art. 8 Cont. Trib. – errore sulla norma tributaria

    Art. 8 Cont. Trib. – Errore sulla norma tributaria

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

  • Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio

    CCNL Commercio Confcommercio

    In sintesi

    Il preavviso nel CCNL Commercio Confcommercio varia in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio. Per i livelli più alti (Quadri e I) si va da 60 a 120 giorni; per i livelli intermedi (II-IV) da 30 a 90 giorni; per i livelli V-VII da 20 a 45 giorni. Indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato in caso di recesso immediato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~2,8 milioni

    Tabella riepilogativa

    Giorni di preavviso per livello e anzianità (licenziamento)
    Livello Anzianità ≤5 anni Anzianità 5-10 anni Anzianità >10 anni
    Quadri / I 60 giorni 90 giorni 120 giorni
    II / III 45 giorni 60 giorni 90 giorni
    IV / V 30 giorni 45 giorni 60 giorni
    VI / VII 20 giorni 30 giorni 45 giorni

    I giorni si computano di calendario. Per le dimissioni del lavoratore, il preavviso è di norma più breve (circa metà del licenziamento). Decorrenza: dal 1° o dal 16° giorno del mese successivo alla comunicazione.

    Quando si applica il preavviso

    Il preavviso è dovuto in caso di:

    • Licenziamento intimato dal datore di lavoro (escluso giusta causa)
    • Dimissioni presentate dal lavoratore (escluse dimissioni per giusta causa)
    • Recesso al superamento del comporto per malattia

    Non si applica in caso di: prova, giusta causa, dimissioni per giusta causa, cessazione naturale a termine.

    Decorrenza e modalità

    Particolarità del CCNL Commercio: il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese successivo alla comunicazione (non dal giorno successivo come nel Metalmeccanici).

    Esempio: lettera di licenziamento del 12 marzo. Preavviso 60 giorni. Decorrenza: 16 marzo. Termine: 14 maggio.

    La comunicazione può avvenire con: raccomandata A/R, consegna a mano con firma, PEC.

    Indennità sostitutiva

    Se il datore licenzia immediatamente (senza far lavorare il preavviso), deve corrispondere l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso, comprese 13ª, 14ª, ferie, ROL.

    Se il lavoratore si dimette senza preavviso, il datore trattiene dalla liquidazione l’importo equivalente al preavviso non lavorato.

    L’indennità sostitutiva è imponibile fiscalmente e previdenzialmente come retribuzione.

    Tutele del licenziamento

    Il CCNL Commercio prevede le ordinarie tutele del lavoratore in caso di licenziamento:

    • Forma scritta obbligatoria con indicazione dei motivi (art. 2 L. 604/1966)
    • Tentativo di conciliazione obbligatorio per licenziamenti GMO (giustificato motivo oggettivo) in aziende > 15 dipendenti (art. 7 L. 604/1966)
    • Termini di impugnazione: 60 giorni dalla comunicazione + 180 giorni per il deposito del ricorso in tribunale
    • Tutele in caso di licenziamento illegittimo: reintegrazione o indennità in base al regime (Statuto + Jobs Act per nuovi assunti)

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni come V livello con 4 anni anzianità
    Tizio si dimette il 10 aprile 2026. Anzianità 4 anni, V livello: preavviso 30 giorni (di solito metà per dimissioni, quindi ~15 giorni). Decorrenza: 16 aprile. Termine: 30 aprile. Tizio lavora regolarmente fino al 30 aprile e riceve l’ultima busta paga + ratei 13ª/14ª + ferie residue + TFR.
    Caia – Licenziamento Quadro con 8 anni anzianità
    Caia (Quadro, 8 anni) riceve licenziamento per GMO con effetto immediato. Preavviso dovuto: 90 giorni = 3 mesi. Il datore le paga indennità sostitutiva: 3 × 2.244 € + ratei 14ª (3 × 187 €) + ferie residue = ~7.293 € + 561 € = ~7.854 € lordi + TFR.
    Sempronio – Mancato preavviso da parte del lavoratore
    Sempronio (IV livello, 6 anni anzianità) si dimette il 1° maggio e va a casa il giorno stesso. Preavviso dovuto: 45 giorni. Dalla liquidazione finale il datore trattiene 45/30 × ~1.292 € = ~1.938 € lordi a titolo di indennità per mancato preavviso.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi licenzio nel CCNL Commercio?
    Dipende da livello e anzianità: per V livello con 4 anni si va a 30 giorni di licenziamento (circa metà per dimissioni). Vedi tabella nell’articolo.
    Da quando decorre il preavviso?
    Dal 1° o dal 16° giorno del mese successivo alla comunicazione. È una particolarità del CCNL Commercio (negli altri di norma decorre dal giorno successivo).
    Cosa è l'indennità sostitutiva?
    L’importo che il datore deve pagare se licenzia immediatamente (o che trattiene dal lavoratore se questo non rispetta il preavviso). È pari alla retribuzione del periodo non lavorato, comprese 13ª e 14ª.
    Posso essere licenziato per giusta causa?
    Sì, in caso di comportamenti gravi che non consentono la prosecuzione del rapporto: furto, gravi insubordinazioni, violazioni dei doveri di fedeltà. Senza preavviso. Va impugnato entro 60 giorni.
    Cosa succede se il licenziamento è illegittimo?
    Si può chiedere reintegrazione o indennità risarcitoria. Le tutele variano in base al regime (pre-Jobs Act / dopo Jobs Act) e alla dimensione dell’azienda. Impugnazione entro 60 giorni + 180 giorni per ricorso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio, comporto e indennità e Periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 122-bis T.U. Stupefacenti – Relazione parlamentare annuale sui programmi terapeutici

    Art. 122-bis T.U. Stupefacenti – Verifiche e controlli

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunita' terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all'efficacia dei programmi medesimi. Torna al sommario

  • Art. 51-octies D.Lgs. 79/2011 – Applicazione delle sanzioni amministrative

    Art. 51-octies D.Lgs. 79/2011 – Applicazione delle sanzioni amministrative

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 51-septies, comma 1, e 51-novies, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 51-septies, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 1-bis. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell’ articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale autorità competente responsabile dell’applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si applica l’ articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. articolo precedente articolo successivo

  • Articolo 54 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 54 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 54 CCII – Misure cautelari e protettive

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. In pendenza del procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l’accesso alla liquidazione giudiziale, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell’istanza di cui all’articolo 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell’articolo 19. Non si applicano l’articolo 669octies, primo, secondo e terzo comma, e l’articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile.

    2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’articolo 40, anche nell’ipotesi di cui all’articolo 25-sexies, oppure con successiva domanda, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 39, comma 3, può richiedere al tribunale, con successiva istanza, misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

    3. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all’articolo 39, comma 1 e la proposta di accordo corredata da un’attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all’articolo 61.

    4. Prima del deposito della domanda di cui all’articolo 40, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall’imprenditore presentando la domanda di cui agli articoli 17 e

    18.

    5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), propone una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza diverso da quello eventualmente indicato nella domanda depositata ai sensi dell’articolo 44.

    6. L’amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all’articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, quando nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura aperta.

    7. Sono esclusi dalle misure protettive richieste ai sensi del comma 3 i diritti di credito dei lavoratori.

  • Art. 94 Cod. Amb. – disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

    Art. 94 Cod. Amb. – disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Su proposta degli enti di governo dell’ambito , le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

    2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

    3. La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un’estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev’essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

    4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; e) aree cimiteriali; f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; h) gestione di rifiuti; i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; m) pozzi perdenti; n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

    5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all’interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività: a) fognature; b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma

    4. 6. In assenza dell’individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

    7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

    8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l’uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all’interno delle zone di protezione, le seguenti aree: a) aree di ricarica della falda; b) emergenze naturali ed artificiali della falda; c) zone di riserva.

  • Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

    In sintesi

    L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FEDERVIVO · AGIS · ANFOLS · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Istituti trattati
    Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

    Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

    Il regime fiscale

    L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

    La differenza con il buono pasto

    È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

    Un diritto contrattuale

    Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
    Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
    Caia — buono pasto al posto dell’indennità
    Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
    No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Articolo 57 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 57 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 57 CCII – Accordi di ristrutturazione dei debiti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell’articolo 48 .

    2. Gli accordi devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall’articolo

    56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all’articolo 39, commi 1 e 3. Si applica l’articolo 116.

    3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

    4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità […] […] del piano. L’attestazione deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3. 4 bis. Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102.

  • Art. 81 quinquies CPI – (Esclusioni)

    Art. 81 Quinquies CPI – (Esclusioni)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Ferme le esclusioni di cui all’articolo 45, comma 4, sono esclusi dalla brevettabilità: a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l’integrità dell’uomo e dell’ambiente; b) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all’ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell’ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformità ai principi contenuti nell’articolo 27, paragrafo 2, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare: 1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell’organismo donato e la finalità della clonazione; 2) i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; 3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane; 4) i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’essere umano o l’animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti; 5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il, cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche; c) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l’indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell’applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza è considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all’invenzione.

    2. È, comunque, escluso dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

  • Art. 59-quinquies D.Lgs. 209/2005 – Attività in uno Stato terzo

    Art. 59-quinquies D.Lgs. 209/2005 – Attività in uno Stato terzo

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all' IVASS .

    2. L' IVASS vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.

    3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l'articolo 59-quater.

  • Art. 9 Cont. Trib. – organi di assistenza

    Art. 9 Cont. Trib. – organi di assistenza

    Art. 9 Cont. Trib. – Organi di assistenza alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Il personale dell’ufficio di segreteria assiste la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il cancelliere.

    2. Le attività dell’ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria.