Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 15 T.U. Stupefacenti – Adempimenti informativi del Ministero della Salute e delle regioni

    Art. 15 T.U. Stupefacenti – Adempimenti del Ministero della Sanita’ e delle regioni

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Ministero della sanita' provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorita' sanitarie locali, dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 14, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.

    2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione sanitaria. Torna al sommario

  • Art. 14-bis T.U. Stupefacenti – Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D)

    Art. 14-bis T.U. Stupefacenti – Art. 14-bis. –

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    Nota: Come disposto dall'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    1. Al fine di dare piena attuazione operativa all'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e' istituito, presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), quale strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta che opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato, finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica, per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti gia' vietate.

    2. Il Sistema di cui al comma 1 si avvale, per il proprio funzionamento, dei centri collaborativi di primo e di secondo livello di cui ai commi 3 e

    4. 3. Sono centri collaborativi di primo livello: a) l'Istituto superiore di sanita', di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello su aspetti bio-tossicologici; b) i centri antiveleno, pubblici o privati, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello, su aspetti clinico-tossicologici, in grado di assicurare una disponibilita' per l'intera giornata, con laboratori interni e capacita' analitiche nel settore delle nuove sostanze psicoattive, da individuare a cura del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri; c) la Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, per il concorso allo sviluppo del Sistema di cui al comma 1, per il coordinamento delle Forze di polizia nell'alimentazione informativa del predetto Sistema nonche' per la raccolta di dati e informazioni, utili per la formulazione di allerta o informative, emergenti dagli esami tossicologici condotti dai centri collaborativi di secondo livello di cui al comma 4, lettera e), sulle sostanze stupefacenti sequestrate.

    4. Possono essere centri collaborativi di secondo livello: a) gli istituti di medicina legale; b) i laboratori universitari di tossicologia forense; c) le amministrazioni centrali e periferiche competenti in materia di droga; d) le strutture di emergenza; e) i laboratori delle Forze di polizia; f) le strutture pubbliche di base individuate ai sensi dell'articolo 75, comma 10; g) gli enti, le agenzie e le associazioni scientifiche ovvero i soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito della prevenzione, della cura e della riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, individuati, sulla base di criteri specifici, dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

    5. Al fine di garantire la piena operativita' del Sistema di cui al comma 1 e la tempestiva individuazione di nuove sostanze stupefacenti e psicoattive, nonche' i loro effetti sulla salute, il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato, anche in deroga alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a stipulare convenzioni e contratti con strutture private in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera b).

    6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i compiti e l'organizzazione del Sistema di cui al comma

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  • Art. 14 T.U. Stupefacenti – Criteri per la formazione e classificazione delle tabelle

    Art. 14 T.U. Stupefacenti – Criteri per la formazione delle tabelle

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 e' effettuata in base ai seguenti criteri: a) nella tabella I devono essere indicati: 1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi; 2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi; 3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale; 4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacita' di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate; 5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali; 6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo; 7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale; 8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); b) nella tabella II devono essere indicati: 1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); c) nella tabella III devono essere indicati: 1) i barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata di impiego quali anestetici generali, sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); d) nella tabella IV devono essere indicate: 1) le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); e) nella tabella denominata "tabella dei medicinali" e suddivisa in cinque sezioni, sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario. Nella sezione A della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi; 2) i medicinali di cui all'allegato III -bis al presente testo unico; 3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica; 4) i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili; f) nella sezione B della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A; 2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica e quelli contenenti barbiturici con breve durata d'azione; 3) i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza; g) nella sezione C della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezione B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica; h) nella sezione D della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalita' del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione; 2) i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine; 3) i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali, in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi; 3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale; i) nella sezione E della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalita' del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali elencati nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C o D.

    2. Nelle tabelle di cui al comma 1 sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, III e IV, e ai medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, salvo sia fatta espressa eccezione.

    3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla.

    4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettere a) e b), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche ove si presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.

    5. La tabella I contiene, nella sezione B, le sostanze gia' tabellarmente classificate a decorrere dal 27 febbraio

    2006. 6. La tabella dei medicinali indica la classificazione ai fini della fornitura. Sono comunque fatte salve le condizioni stabilite dall'Agenzia italiana del farmaco all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nonche' le limitazioni e i divieti stabiliti dal Ministero della salute per esigenze di salute pubblica. Torna al sommario

  • Art. 13 T.U. Stupefacenti – Le cinque tabelle delle sostanze sottoposte a controllo

    Art. 13 T.U. Stupefacenti – Tabelle soggette a controllo

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 14, in cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2).

    2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.

    3. (comma abrogato).

    4. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

    5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e l'Istituto superiore di sanità ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o piu' misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati. Torna al sommario

  • Art. 12 T.U. Stupefacenti – Conferenza Stato-Regioni: consultazione e raccordo sulle tossicodipendenze

    Art. 12 T.U. Stupefacenti – Consultazione e raccordo tra lo Stato e le regioni e le province autonome

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attivita' di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalita' previste dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n.

    400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui al presente testo unico e' obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali. Torna al sommario

  • Art. 11 T.U. Stupefacenti – Uffici antidroga all’estero e cooperazione internazionale operativa

    Art. 11 T.U. Stupefacenti – Pagina 11

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    Uffici antidroga all'estero.

    1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che operera' presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualita' di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di attivita' di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.

    2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una quota di venti unita', riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga.

    3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Direzione centrale per i servizi antidroga puo' costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorita' locali. Al personale inviato presso gli uffici di cui al primo periodo spetta il trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza di cui al comma

    1. 4. Agli uffici di cui al comma 3 e' destinato personale della Direzione centrale per i servizi antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

    5. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 e' pari a 2.065.828 euro annui a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e a 516.457 euro per le spese di carattere funzionale relativamente al

    1990. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 e' complessivamente pari a 810.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 725.000 euro annui per le spese di personale e 85.000 euro annui per le spese di funzionamento. Torna al sommario

  • Art. 10 T.U. Stupefacenti – Servizio centrale antidroga: funzioni e cooperazione internazionale

    Art. 10 T.U. Stupefacenti – Servizio centrale antidroga

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, gia' istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 1 aprile 1981, n.

    121. 2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-Interpol), nonche' con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.

    3. Il Servizio cura, altresi', i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attivita' di polizia antidroga.

    4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del servizio centrale antidroga e' equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriere, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.

    5. Per le attivita' del Servizio centrale antidroga, nonche' per gli oneri di cui all'articolo 10 e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d'anno. Torna al sommario

  • Art. 9 T.U. Stupefacenti – Attribuzioni del Ministero dell’Interno nella repressione del traffico

    Art. 9 T.U. Stupefacenti – Attribuzioni del Ministero dell’Interno

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze: a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attivita' delle forze di polizia; promuove altresi', d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri; b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della sanita', ai rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i componenti organismi della Comunita' economica eruropea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico Torna al sommario

  • Art. 8 T.U. Stupefacenti – Sanzioni penali per opposizione alle ispezioni e ai controlli

    Art. 8 T.U. Stupefacenti – Opposizione alle ispezioni sanzioni

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire um milione a lire dieci milioni chiunque: a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 6; b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata; c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo

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  • Art. 7 T.U. Stupefacenti – Obbligo di esibizione di documenti agli organi di vigilanza

    Art. 7 T.U. Stupefacenti – Obbligo di esibizione di documenti

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1 Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articolo 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonche' i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanita' ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Torna al sommario

  • Art. 6 T.U. Stupefacenti – Modalità della vigilanza sugli stupefacenti

    Art. 6 T.U. Stupefacenti – Modalita’ della vigilanza

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' esercitata dal Ministero della sanita'.

    2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.

    3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'articolo

    29. 4. Il Ministero della sanita' puo' disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.

    5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita' puo' avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta' di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attivita' previste dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.

    6. La Guardia di finanza puo' eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attivita' illecite. Torna al sommario

  • Art. 5 T.U. Stupefacenti – Controllo e vigilanza sugli stupefacenti

    Art. 5 T.U. Stupefacenti – Controllo e vigilanza

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della Sanita' si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione e' coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto. Torna al sommario

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