Art. 31 c.p.c. – Cause accessorie
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell’art. 10 secondo comma.
[abrogato] Può tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materia [1].
[1] Comma abrogato dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.
