Autore: Andrea Marton

  • Art. 107 T.U. Stupefacenti: formazione Forze armate (abrogato)

    Art. 107 T.U. Stupefacenti – Centri di formazione e di informazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    Soppresso dal 09/10/2010 da: Decreto legislativo del 15/03/2010 n. 66 Articolo 2269

    1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonche' per ufficiali e sottoufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove altresi' sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia, nonche' seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua formazione e l'aggiornamento dei quadri permanenti.

    2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanita' militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel piu' ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva, nonche' dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione e' attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli. Torna al sommario

  • CCNL Call Center e BPO: preavviso, dimissioni e licenziamento 2026

    CCNL Call Center e BPO (Assocontact)

    CCNL Call Center e BPO: preavviso, dimissioni e licenziamento 2026

    I termini di preavviso per livello e anzianità nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO, le regole per licenziamento e dimissioni, e la clausola sociale che tutela i lavoratori in caso di cambio appalto.

    In sintesi

    Nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO il preavviso varia da 1 mese (livelli 1-4, fino a 5 anni) a 4 mesi (livelli 6-7, oltre 10 anni). Valgono sia per licenziamento che per dimissioni. La clausola sociale (art. 53 CCNL, art. 1 co. 10 L. 11/2016) tutela i lavoratori nel cambio di appalto: l’azienda subentrante è tenuta a rispettare procedure di informativa e garanzie occupazionali. Il licenziamento durante maternità o per motivi discriminatori è nullo.

    Dati contrattuali

    CCNL applicabile
    Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
    Parti firmatarie
    Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2025
    Vigenza
    Trienni 2023-2025 e 2026-2028
    Ambito
    Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
    Livello Anzianità fino a 5 anni Anzianità 5-10 anni Anzianità oltre 10 anni
    Livelli 1, 2, 3, 4 1 mese 1,5 mesi 2 mesi
    Livello 5 1,5 mesi 2 mesi 2,5 mesi
    Livelli 6, 7 2 mesi 3 mesi 4 mesi

    I medesimi termini si applicano sia in caso di licenziamento da parte del datore che in caso di dimissioni del lavoratore. Il mancato rispetto del preavviso obbliga la parte inadempiente al pagamento dell’indennità sostitutiva.

    Il preavviso: regole generali

    Il preavviso è l’obbligo di comunicare con anticipo la volontà di recedere dal rapporto di lavoro (art. 2118 c.c.). Nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO:

    • il preavviso decorre dal giorno della comunicazione scritta (lettera raccomandata, PEC o comunicazione documentata);
    • durante il preavviso il rapporto rimane in essere: il lavoratore continua a svolgere le proprie mansioni e a percepire la retribuzione;
    • il datore può disporre l’esonero dal preavviso (c.d. preavviso lavorato vs. indennità sostitutiva): in questo caso cessa subito il rapporto e paga l’indennità sostitutiva;
    • il preavviso è sospeso durante la malattia e l’infortunio che si siano verificati prima della comunicazione di recesso.

    Dimissioni: procedura telematica obbligatoria

    Dal 12 marzo 2016 (d.lgs. 151/2015, art. 26) le dimissioni di un lavoratore devono essere presentate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it) o tramite i soggetti abilitati (CAF, patronati, sindacati). Le dimissioni cartacee non hanno effetto. Non è necessario indicare il motivo.

    Le dimissioni non privano il lavoratore della NASpI (indennità di disoccupazione) solo in casi eccezionali: dimissioni per giusta causa, dimissioni durante il periodo di maternità o paternità, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione.

    La clausola sociale nel cambio appalto dei call center

    Il settore dei call center e del BPO è caratterizzato da continui cambi di appalto: il committente (es. un operatore telefonico, una banca, una compagnia assicurativa) può cambiare il fornitore del servizio di gestione dei clienti. Storicamente questo ha generato instabilità occupazionale.

    La clausola sociale (art. 53 CCNL Telecomunicazioni, come modificato dall’accordo del 30 maggio 2016 in attuazione dell’art. 1, co. 10, L. 11/2016) stabilisce una procedura a tutela dei lavoratori:

    • l’azienda uscente deve informare le organizzazioni sindacali e l’azienda entrante dell’imminente cambio, con congruo preavviso;
    • l’azienda entrante è tenuta ad assorbire i lavoratori addetti al servizio, rispettando il CCNL applicato;
    • il Tribunale di Roma (ordinanza nel caso citato dalla giurisprudenza) ha precisato che la clausola sociale non crea un obbligo assoluto di assunzione automatica: la procedura deve comunque essere rispettata e in caso di licenziamento collettivo si applicano le relative procedure;
    • il rinnovo 2025 ha rafforzato la clausola sociale nella parte speciale CRM/BPO, ribadendo le garanzie occupazionali e le procedure di informazione sindacale.

    Licenziamenti vietati: maternità, discriminazione e ritorsione

    Sono vietati e nulli i licenziamenti durante:

    • il periodo di gravidanza e fino al compimento del 1° anno di vita del figlio;
    • il matrimonio (dalla richiesta delle pubblicazioni ai 12 mesi successivi);
    • i congedi parentali e di maternità.

    Sono nulli i licenziamenti per motivi discriminatori (sesso, età, religione, nazionalità, appartenenza sindacale) e ritorsivi. In questi casi il lavoratore ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni con preavviso di 1 mese
    Tizio è operatore al livello 2 con 3 anni di anzianità. Trova un nuovo lavoro e vuole dimettersi. Il CCNL prevede 1 mese di preavviso per la sua fascia. Presenta le dimissioni telematicamente sul portale del Ministero del Lavoro. Il nuovo datore gli chiede di iniziare prima; Tizio può chiedere all’attuale datore di essere esonerato dal preavviso (con rinuncia all’indennità sostitutiva), ma non può abbandonare il lavoro prima senza rischiare conseguenze.
    Caia – Cambio appalto e clausola sociale
    Caia lavora da 5 anni in un call center che perde l’appalto del servizio clienti di un operatore telefonico. Grazie alla clausola sociale dell’art. 53 CCNL, il nuovo fornitore è obbligato ad avviare la procedura di informazione sindacale e a proporre l’assunzione ai lavoratori addetti al servizio. Caia viene contattata dalla nuova azienda e le viene proposto un contratto alle stesse condizioni economiche. Se rifiuta senza giustificato motivo, perde le tutele della clausola sociale.
    Sempronio – Licenziamento durante la paternità
    Sempronio sta usufruendo del congedo di paternità obbligatorio quando riceve comunicazione di licenziamento. Il licenziamento durante i congedi di paternità obbligatori è nullo (d.lgs. 151/2001). Sempronio impugna il licenziamento, che viene dichiarato nullo: è reintegrato nel posto di lavoro con rimborso delle retribuzioni perse dal licenziamento alla reintegra.

    Domande frequenti

    Qual è il preavviso per un operatore di call center ai livelli 1-4?
    1 mese per anzianità fino a 5 anni; 1,5 mesi per anzianità da 5 a 10 anni; 2 mesi per anzianità oltre i 10 anni. Gli stessi termini valgono per licenziamento e per dimissioni.
    Come funziona la clausola sociale nei call center?
    L’art. 53 CCNL (in attuazione L. 11/2016) impone all’azienda subentrante nell’appalto di garantire procedure di informazione sindacale e tutele occupazionali ai lavoratori addetti. Non è un obbligo assoluto di assunzione automatica ma un quadro procedurale vincolante.
    Dimissioni in un call center: quando si può recedere senza preavviso?
    In caso di giusta causa (grave inadempienza del datore: mancato pagamento, mobbing, demansionamento illegittimo). In questi casi le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASpI.
    Come si calcola l’indennità sostitutiva del preavviso?
    È pari alla retribuzione globale di fatto dei giorni lavorativi del periodo di preavviso (retribuzione mensile diviso 26, moltiplicata per i giorni lavorativi del preavviso).
    Cosa sono i licenziamenti per cambio appalto?
    Non costituiscono automaticamente giustificato motivo oggettivo: la clausola sociale impone una procedura. Il licenziamento che aggira la clausola è impugnabile. In caso di licenziamenti collettivi si applicano le procedure della legge 223/1991.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. La clausola sociale si basa sull’art. 53 CCNL Telecomunicazioni e sull’art. 1, co. 10, L. 11/2016. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 97 bis T.U.B.: Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

    Art. 97 bis T.U.B.: Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

    Art. 97 bis T.U.B. Responsabilita’ per illecito amministrativo dipendente da reato.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    Nota:NdR: da annotare in partizione l’aggiunta della “Sezione V-bis – Responsabilita’ per illecito amministrativo dipendente da reato”.

    “1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’ articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d’Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d’Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.

    2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d’ufficio, l’acquisizione dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

    3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall’ articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l’esecuzione dall’Autorità giudiziaria alla Banca d’Italia. A tale fine la Banca d’Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.

    4. Le sanzioni interdittive indicate nell’ articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l’ articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .

    5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o di Stato terzo.”

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  • Art. 27 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 27 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 27 L. Fall. – Nomina del curatore

    Nomina del curatore

  • CCNL Edilizia Industria: livelli, qualifiche e mansioni di operai e impiegati

    CCNL Edilizia Industria (ANCE)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Industria ANCE classifica i lavoratori in 3 categorie: operai (4 livelli), impiegati (7 livelli) e dirigenti. Per gli operai il parametro 100 corrisponde all’operaio comune (1° liv) e si sale fino all’operaio di 4° livello specializzato/qualificato. Gli impiegati hanno 7 livelli da 1° (alta professionalità) a 7° (mansioni semplici).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANCE · Legacoop · Confcooperative · Agci · FenealUil · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    29 gennaio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~600.000

    Tabella riepilogativa

    Livelli operai – CCNL Edilizia Industria
    Livello Qualifica Parametro Profilo tipo
    4° livello Operaio di 4° livello ~135 Capo squadra specializzato, sorvegliante
    3° livello Operaio specializzato ~123 Muratore specializzato, gruista, ferraiolo
    2° livello Operaio qualificato ~111 Muratore qualificato, carpentiere
    1° livello Operaio comune 100 Manovale, addetto generico
    Livelli impiegati – CCNL Edilizia Industria (sintesi)
    Livello Profilo tipo
    Quadri, dirigenti tecnici di cantiere
    Tecnici esperti, capo cantiere
    Tecnici intermedi, contabili di cantiere
    Impiegati di concetto, geometri
    Impiegati d’ordine
    Impiegati con mansioni esecutive
    Mansioni elementari

    Le 3 categorie di lavoratori edili

    Il CCNL Edilizia Industria distingue tre categorie di lavoratori, ciascuna con un proprio sistema di inquadramento:

    • Operai: 4 livelli, dal 1° (operaio comune, manovale) al 4° (operaio specializzato di 4° livello, capo squadra). Il parametro retributivo va da 100 (1°) a ~135 (4°).
    • Impiegati: 7 livelli, dal 1° (quadri e dirigenti tecnici) al 7° (mansioni elementari).
    • Dirigenti: regolati da specifico CCNL Dirigenti Edilizia.

    Una particolarità dell’edilizia è il ruolo centrale della Cassa Edile: ente bilaterale di settore che gestisce ferie, gratifica natalizia, sanità integrativa, formazione e altri istituti retributivi.

    Operai: 4 livelli e parametri

    Per gli operai il sistema retributivo è basato su parametri: il 1° livello (operaio comune, manovale) è il riferimento con parametro 100. Gli altri livelli salgono progressivamente:

    • 1° (operaio comune): parametro 100. Manovale, addetto generico, smassatore.
    • 2° (operaio qualificato): parametro ~111. Muratore qualificato, carpentiere, ferraiolo junior.
    • 3° (operaio specializzato): parametro ~123. Muratore specializzato, gruista, ferraiolo specializzato, escavatorista.
    • 4° livello (operaio di 4° livello): parametro ~135. Capo squadra specializzato, sorvegliante con responsabilità tecniche.

    I parametri determinano direttamente la retribuzione: la paga base oraria del 1° livello è il riferimento per gli altri livelli.

    Impiegati: 7 livelli e mansioni

    Per gli impiegati i livelli vanno dal 1° (al vertice) al 7°:

    • : quadri direttivi, dirigenti tecnici di cantiere con autonomia decisionale
    • : capo cantiere, geometra direttore di cantiere, tecnici esperti
    • : tecnici intermedi, contabili di cantiere, addetti uffici tecnici
    • : impiegati di concetto, geometri junior, addetti CED
    • : impiegati d’ordine, contabili junior, addetti amministrativi
    • : impiegati con mansioni esecutive di base
    • : mansioni elementari, fattorini, ausiliari

    Passaggi di livello (art. 2103 c.c.)

    Il passaggio al livello superiore avviene per maturazione stabile di mansioni superiori (art. 2103 c.c.) o per accordo individuale. Particolarità dell’edilizia:

    • Il riconoscimento può avvenire per continuità di esperienza in cantiere
    • La Cassa Edile registra l’anzianità contributiva del lavoratore e funge da memoria storica anche al cambio di datore
    • Esistono specifici percorsi formativi di settore (Scuole Edili) che attestano la qualifica

    Casi pratici

    Tizio – Passaggio da 2° a 3° livello
    Tizio è muratore qualificato (2° livello, parametro 111). Dopo 2 anni e un corso Scuola Edile come ferraiolo specializzato, viene riconosciuto operaio specializzato (3° livello, parametro 123). Aumento di paga oraria di circa il 10%, registrato anche dalla Cassa Edile per future verifiche di anzianità.
    Caia – Inquadramento impiegato 4° livello
    Caia è geometra con 1 anno di esperienza. Viene assunta come impiegata 4° livello (impiegata di concetto). Dopo 18 mesi di esperienza autonoma sul cantiere ottiene il passaggio al 3° livello come tecnico contabile di cantiere.
    Sempronio – Cassa Edile e cambio impresa
    Sempronio cambia impresa di costruzioni. La nuova azienda riconosce l’anzianità di cantiere documentata dalla Cassa Edile (12 anni come operaio specializzato di 3° livello). Sempronio mantiene il suo livello e il datore versa correttamente i contributi senza ricominciare da zero.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Edilizia?
    Operai: 4 livelli (1°-4°). Impiegati: 7 livelli (1°-7°). I dirigenti hanno un CCNL separato.
    Cos'è il parametro per gli operai?
    È il coefficiente moltiplicativo della paga base oraria. Il parametro 100 corrisponde all’operaio comune (1° livello); i livelli superiori hanno parametri 111, 123, 135.
    Cos'è la Cassa Edile?
    Ente bilaterale di settore che gestisce ferie operai, gratifica natalizia, sanità integrativa Sanedil, formazione (Scuole Edili). Il datore versa contributi alla Cassa Edile (~18,5% accantonamento).
    Come passo al livello superiore?
    Per maturazione stabile di mansioni superiori (art. 2103 c.c.), per accordo individuale o tramite percorsi formativi delle Scuole Edili che attestano la qualifica.
    Il cambio impresa fa perdere l'anzianità?
    No, la Cassa Edile registra l’anzianità contributiva di cantiere. Cambiando impresa l’esperienza è documentata e il livello si mantiene se le mansioni sono le stesse.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e paga base operai e impiegati, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Edilizia Industria, il ruolo della Cassa Edile, Maternità e congedi parentali nel CCNL Edilizia Industria, Gratifica natalizia e mensilità aggiuntive nel CCNL Edilizia Industria e tutele e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Industria (ANCE). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 59-ter D.Lgs. 209/2005 – Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro

    Art. 59-ter D.Lgs. 209/2005 – Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all' IVASS . Nella comunicazione è indicato: a) l'indirizzo della sede secondaria; b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale; c) gli Stati membri in cui intende operare; d) un programma che illustri il tipo di attività che intende esercitare.

    2. L' IVASS , entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica all'autorità di vigilanza competente dello Stato membro interessato l'intenzione dell'impresa di istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.

    3. L' IVASS informa contestualmente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 2.

    4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1, ne informa preventivamente l' IVASS . L' IVASS valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 2 e informa l'autorità competente dello Stato membro interessato secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.

  • Articolo 47 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 47 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 47 CCII – Apertura del concordato preventivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi: a) in caso di concordato liquidatorio, l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati; b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inido- neo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

    2. Compiute le verifiche di cui al comma 1, il tribunale, con decreto: a) nomina il giudice delegato; b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale; c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l’efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l’espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori; d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale; d-bis) dispone gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

    3. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell’articolo 45.

    4. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta. Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati.

    5. Il decreto di cui al comma 4 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

    6. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.

  • Art. 1121 Codice della Navigazione – Condizioni di maggiore punibilità

    Art. 1121 Codice della Navigazione – Condizioni di maggiore punibilità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei casi previsti negli articoli 1112 a 1120 la pena è: 1) della reclusione da due a otto anni, se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero l'incendio, la caduta o la perdita di un aeromobile; 2) della reclusione da tre a dodici anni, se, nel caso previsto nel numero precedente, la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone.

  • Art. 20 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 20 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 20 L. Fall. – [Morte del fallito durante il giudizio di

    [Morte del fallito durante il giudizio di

  • Art. 141 D.P.R. 115/2002

    Art. 141 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà.

  • Art. 199 RD 12/1941 – Servizio dei magistrati addetti al Ministero

    Art. 199 RD 12/1941 – Servizio dei magistrati addetti al Ministero

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Servizio dei magistrati addetti al Ministero. Le norme speciali contenute nell’ordinamento del Ministero determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati dei vari gradi che prestano servizio negli uffici del Ministero medesimo. Il detto servizio è, ad ogni effetto, parificato a quello prestato negli uffici giudiziari, salvo il disposto dell’articolo seguente. Nel tempo in cui prestano servizio al Ministero, tranne per quanto riguarda l’ordinamento gerarchico e le promozioni, si applicano ai magistrati le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

  • Art. 96 Cod. Amb. – Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

    Art. 96 Cod. Amb. – Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1 . Il secondo comma dell’articolo 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici , approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , è sostituito dal seguente: “Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina un Commissario “ad acta” che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina.”.

    2. I commi 1 e

    1-bis. dell’ articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , sono sostituiti dai seguenti: “1. Tra più domande concorrenti, completata l’istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri: a) l’attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all’uso potabile; b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all’uso; c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo; d) la quantità e la qualità dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata.

    1-bis. È preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d’acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 , sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

    1-ter. Per lo stesso tipo di uso è preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attività di recupero e di riciclo.”.

    3. L’ articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , è sostituito dal seguente: “Articolo

    12-bis. 1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se: a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato; b) è garantito il minimo deflusso vitale e l’equilibrio del bilancio idrico; c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.

    2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell’acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l’equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell’acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant’altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

    3. L’utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile se: a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno; b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico; c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.

    4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.”.

    4. L’ articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , è sostituito dal seguente: “Articolo

    17. 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell’autorità competente.

    2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

    3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l’Amministrazione competente dispone la cessazione dell’utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L’autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l’utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.”.

    5. Il secondo comma dell’articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , già abrogato dall’ articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , resta abrogato.

    6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all’ articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l’ articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 . La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, l’utilizzazione può proseguire fermo restando l’obbligo del pagamento del canone per l’uso effettuato e il potere dell’autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l’utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento deg li obiettivi di qualità e dell’equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all’articolo 95, comma

    5. 7. I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell’ articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell’ articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 , sono prorogati al 31 dicembre 2007 . In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto

    1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico.

    8. Il primo comma dell’articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , è sostituito dal seguente: “Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all’ articolo 12, commi 6 , 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 .”.

    9. Dopo il terzo comma dell’articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è inserito il seguente: “Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d’acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.”.

    10. Fatta salva l’efficacia delle norme più restrittive, tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dell’ articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 .

    11. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall’ articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , laddove sia necessario garantire l’equilibrio del bilancio idrico.