Autore: Andrea Marton

  • Art. 97 Cod. Amb. – acque minerali naturali e di sorgenti

    Art. 97 Cod. Amb. – acque minerali naturali e di sorgenti

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all’articolo 121.

  • Art. 198 RD 12/1941

    Art. 198 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • TFR nel CCNL Commercio Confcommercio: calcolo, rivalutazione e Fon.Te

    CCNL Commercio Confcommercio

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Commercio Confcommercio si calcola dividendo la retribuzione annua per 13,5 e rivalutando annualmente con 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT. Il lavoratore può conferire il TFR maturando a Fon.Te, il fondo pensione complementare di settore. Anticipazione possibile con almeno 8 anni di anzianità per spese mediche, prima casa o congedi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~2,8 milioni

    Tabella riepilogativa

    TFR Commercio – Quadro complessivo
    Voce Valore
    Quota annua accantonata Retribuzione annua ÷ 13,5
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% indice ISTAT FOI
    Imposta sostitutiva rivalutazione 17%
    Anticipazione: anzianità minima 8 anni presso stesso datore
    Anticipazione: tetto Max 70% del TFR maturato
    Fondo pensione di settore Fon.Te
    Contributo datore a Fon.Te 1,55%-2% (varia per accordi)
    Adesione Fon.Te Volontaria, entro 6 mesi assunzione

    Calcolo del TFR

    La quota annua di TFR nel CCNL Commercio (come per tutti i settori) si calcola dividendo la retribuzione utile dell’anno per 13,5. La retribuzione utile comprende: minimo tabellare, scatti, superminimi, 13ª e 14ª, indennità continuative.

    Esempio: III livello con retribuzione annua 21.500 € (incluse 14 mensilità).

    Quota TFR maturata = 21.500 / 13,5 = 1.593 €/anno.

    Su 10 anni di servizio: accantonamento di ~15.930 € (al lordo delle rivalutazioni). Considerando rivalutazioni medie ~3%/anno, il TFR effettivo finale può aggirarsi tra 17.000 e 19.000 € lordi.

    Rivalutazione annua

    Il TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente è rivalutato annualmente:

    • 1,5% fisso (componente certa)
    • 75% dell’incremento dell’indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) rilevato a dicembre

    La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva del 17%, prelevata dal datore in sede di liquidazione.

    In anni di alta inflazione (es. 2022-2023, ISTAT >7%) la rivalutazione totale supera il 6%. In anni di bassa inflazione si attesta sul 2-3%.

    Anticipazione del TFR

    Il lavoratore con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore può chiedere un anticipo del TFR maturato fino al 70%, una sola volta nella vita lavorativa, per:

    • spese mediche straordinarie documentate (proprie o per familiari fiscalmente a carico)
    • acquisto della prima casa di abitazione (propria o dei figli)
    • congedi parentali o per formazione (anche prima degli 8 anni)

    L’anticipazione va richiesta per iscritto con documentazione delle spese. Il datore deve rispondere entro 30 giorni.

    Fon.Te: la pensione complementare del Terziario

    Fon.Te è il fondo pensione complementare di settore per i lavoratori del CCNL Commercio, attivo da oltre 20 anni. Aderirvi è una scelta volontaria che comporta:

    • Contributo datore: dall’1,55% al 2% della retribuzione utile (varia per accordi specifici)
    • Contributo lavoratore: minimo 1,2%, fino a 5.164,57 € annui deducibili fiscalmente
    • TFR: 100% del TFR maturando può essere destinato al fondo (di norma irreversibile)

    Vantaggi: rendimento atteso superiore alla rivalutazione legale del TFR su orizzonti lunghi, detassazione finale (9-15% vs IRPEF ordinaria), contributo aggiuntivo del datore.

    Adesione entro 6 mesi dall’assunzione. Silenzio = adesione tacita in alcune fattispecie.

    Casi pratici

    Tizio – TFR su 10 anni come III livello
    Tizio (III livello) ha lavorato 10 anni con retribuzione media annua 21.500 € (incluse 14 mensilità). Quota TFR annua: 21.500/13,5 = 1.593 €. Totale lordo accantonato: ~15.930 €. Con rivalutazioni medie 3%: TFR finale ~17.500-18.000 € lordi.
    Caia – Anticipo TFR per acquisto casa
    Caia (II livello, 12 anni anzianità) ha accumulato 28.000 € di TFR. Sta acquistando la prima casa. Chiede anticipo del 70% (= 19.600 €) presentando contratto preliminare. Il datore eroga entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’indice ISTAT.
    Sempronio – Adesione a Fon.Te
    Sempronio è stato appena assunto IV livello. Aderisce a Fon.Te entro 6 mesi: destina il 100% TFR + versa 1,3% di contributo personale. Il datore versa 1,55% aggiuntivo. Su 30 anni di carriera, il montante atteso a 65 anni supera del 25-30% il valore del solo TFR in azienda.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Commercio?
    Quota annua = retribuzione utile annua ÷ 13,5. Rivalutazione annua: 1,5% fisso + 75% indice ISTAT. Imposta sostitutiva 17% sulla rivalutazione.
    Quando viene pagato il TFR finale?
    Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’indice ISTAT da utilizzare per la rivalutazione finale. È soggetto a tassazione separata.
    Posso chiedere un anticipo del TFR?
    Sì, con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore, una sola volta, per causali specifiche (spese mediche, prima casa, congedi). Massimo 70% del TFR maturato.
    Cos'è Fon.Te?
    È il fondo pensione complementare di settore per i lavoratori del CCNL Commercio. Aderendo si destina il TFR al fondo invece di lasciarlo in azienda, ricevendo in più un contributo del datore (1,55-2%).
    Conviene aderire a Fon.Te?
    Sì se hai un orizzonte temporale lungo (>15-20 anni). Vantaggi: contributo datore aggiuntivo, deduzione fiscale dei versamenti, rendimento atteso superiore alla rivalutazione legale TFR su lungo periodo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio e comporto e indennità.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1208 Codice della Navigazione – Richiesta di protezione ad autorità straniera

    Art. 1208 Codice della Navigazione – Richiesta di protezione ad autorità straniera

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in paese estero, potendo ricorrere alle autorità consolari, invoca la protezione delle autorità straniere, è punito con l'ammenda fino a lire mille. 59 Se il fatto è commesso dal comandante, la pena è dell'arresto fino a un anno ovvero dell'ammenda fino a lire duemila. 59 ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto: – (con l'art. 14, comma 11, lettera a che "nel primo comma le parole "con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni"." – (con l'art. 14, comma 11, lettera b che "nel secondo comma le parole "la pena è dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni"."

  • Articolo 58 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 58 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 58 CCII – Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l’attestazione di cui all’articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L’attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.

    2. Qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all’articolo 57, comma 4, il rinnovo dell’attestazione. In tal caso, il piano modificato e l’attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione con ricorso al tribunale. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all’articolo 48.

  • Art. 70 DPR 445/2000 – Aggiornamenti del sistema

    Art. 70 DPR 445/2000 – Aggiornamenti del sistema

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.

  • Art. 30 DPR 487/1994 – Modalità di iscrizione e requisiti

    Art. 30 DPR 487/1994 – Modalità di iscrizione e requisiti

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. I soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione al centro per l’impiego ai sensi dell’ articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dichiarando il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    2. È comunque riservata all’amministrazione o ente che procede all’assunzione la facoltà di provvedere all’accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge.

    3. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie di area o categoria nelle quali è prevista l’assunzione. articolo precedente articolo successivo

  • Articolo 53 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 53 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 53 CCII – Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell’omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, anche nell’ipotesi di omologazione del concordato restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell’apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 124.

    2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.

    3. Gli atti compiuti senza l’autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 98.

    4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita presso il tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell’articolo 124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione.

    5. In caso di revoca dell’omologazione del concor- dato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti la corte d’appello, in accoglimento della domanda di uno dei soggetti legittimati proposta in primo grado e accertati i presupposti di cui all’articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 49, comma 3. Alla sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale si applica l’articolo 51, comma 12. 5 bis. In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d’appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l’interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest’ultimo il risarcimento del danno.

    6. Nei casi previsti dai commi 1 e 5 , su istanza del debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l’attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.

  • Art. 22-bis L. 689/1981 – Articolo abrogato

    Art. 22-bis L. 689/1981 – Articolo abrogato

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Articolo abrogato

  • Art. 197 D.Lgs. 174/2016 – Trattazione e decisione

    Art. 197 D.Lgs. 174/2016 – Trattazione e decisione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Per la trattazione e la decisione del giudizio in appello si osservano le norme di cui al Titolo III della Parte II in quanto applicabili.

    2. Il giudice d’appello, se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma dell’articolo 99.

  • Welfare e sanità integrativa nel CCNL Commercio: EST, QuAS e Fon.Te

    CCNL Commercio Confcommercio

    In sintesi

    Il CCNL Commercio Confcommercio offre un articolato sistema di welfare contrattuale: EST per la sanità integrativa degli impiegati, QuAS specifico per i Quadri, Fon.Te per la pensione complementare, Fonservizi per la formazione continua. Tutti i contributi sono a carico del datore di lavoro. Il rinnovo 2024 ha aumentato di 40 € il contributo annuo a QuAS in due tranche da 20 €.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~2,8 milioni

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale CCNL Commercio
    Strumento Tipo Beneficiari Costo
    EST (Ente per la Sanità Terziario) Sanità integrativa Impiegati (livelli I-VII) ~10 €/mese a carico datore
    QuAS (Quadri Assistenza Sanitaria) Sanità Quadri Quadri Contributo datore +40 €/anno dal 2026
    Fon.Te Pensione complementare Tutti 1,55-2% datore + 1,2% lavoratore (volontario)
    Fonservizi Formazione continua Tutti 0,30% retribuzione datore
    Quadrifor Formazione Quadri Quadri Contributo datore

    EST: la sanità integrativa per impiegati

    EST (Ente per la Sanità del Terziario) è il fondo di assistenza sanitaria integrativa per gli impiegati del CCNL Commercio Confcommercio. L’iscrizione è obbligatoria per tutti i dipendenti dal I al VII livello, con contributi interamente a carico del datore di lavoro (circa 10-12 € mensili per lavoratore).

    Cosa copre EST (massimali e franchigie variabili):

    • Visite specialistiche e accertamenti diagnostici
    • Prestazioni odontoiatriche (ablazione tartaro, otturazioni, ortodonzia ridotta)
    • Ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici
    • Cure dentarie complesse (impianti, protesi)
    • Prevenzione oncologica e check-up
    • Rimborsi per terapie e cure post-infortunio

    Modalità di fruizione: diretta (presso strutture convenzionate, con ticket di franchigia) o indiretta (rimborso post-spesa secondo nomenclatore).

    QuAS: la sanità integrativa per i Quadri

    QuAS è il fondo sanitario specifico per i Quadri del CCNL Commercio, con coperture e massimali superiori a EST. Il contributo è a carico del datore.

    Il rinnovo del 22 marzo 2024 ha previsto un aumento di 40 € annui del contributo a QuAS, suddiviso in due tranche:

    • +20 € dal 1° gennaio 2025
    • +20 € dal 1° gennaio 2026

    Coperture QuAS: prestazioni medico-specialistiche, ricoveri con maggiorazione, prestazioni odontoiatriche di alto livello, rimborsi spese mediche maggiorate rispetto a EST.

    Fon.Te: la pensione complementare

    Fon.Te è il fondo pensione di settore (vedi articolo dedicato sul TFR). Aderirvi è volontario ma comporta un contributo aggiuntivo del datore di lavoro:

    • Contributo datore: 1,55%-2% della retribuzione utile (varia per accordi specifici, solo se il lavoratore aderisce e contribuisce a sua volta)
    • Contributo lavoratore: minimo 1,2%, fino a 5.164,57 € annui deducibili fiscalmente
    • TFR: 100% del TFR maturando può essere destinato al fondo

    Adesione entro 6 mesi dall’assunzione. La scelta di destinare il TFR a Fon.Te è generalmente irreversibile.

    Fonservizi e Quadrifor: la formazione continua

    Il CCNL Commercio prevede anche due fondi per la formazione professionale:

    • Fonservizi: fondo interprofessionale per la formazione continua dei dipendenti del Commercio. Contributo: 0,30% della retribuzione versato dal datore. Finanzia corsi di aggiornamento, riqualificazione professionale, lingue, sicurezza.
    • Quadrifor: fondo specifico per la formazione dei Quadri del Terziario. Eroga corsi di alta formazione manageriale, leadership, digital skills.

    I lavoratori e i Quadri possono utilizzare i corsi attivati dai fondi gratuitamente o con costi calmierati.

    Vantaggio fiscale del welfare

    Tutti gli strumenti welfare elencati godono di esenzione fiscale e contributiva (art. 51 c. 2 TUIR), purché:

    • Le prestazioni siano servizi/coperture e non denaro
    • Siano fornite tramite fondo riconosciuto o piattaforma certificata
    • Riguardino la generalità dei dipendenti o categorie omogenee (es. Quadri)

    Effetto: il valore reale del welfare è del 30-50% superiore alla stessa cifra erogata come retribuzione (perché esente da IRPEF e contributi).

    Casi pratici

    Tizio – Visita odontoiatrica con EST
    Tizio (V livello) deve fare un’otturazione (~300 €). EST copre il 50% della tariffa secondo nomenclatore: rimborso ~150 €. Tizio paga la sua parte e fa richiesta di rimborso EST con fattura. Senza EST avrebbe pagato l’intero importo.
    Caia – Quadro con copertura QuAS
    Caia è Quadro e ha bisogno di un ricovero per intervento. QuAS le rimborsa la differenza tra struttura privata convenzionata e ticket SSN, oltre alle spese accessorie (giorni di degenza, anestesista). Risparmio: oltre 2.000 € rispetto alla copertura SSN+EST standard.
    Sempronio – Adesione a Fon.Te
    Sempronio (III livello, 25 anni) aderisce a Fon.Te. Versa 1,3% di contributo personale (deducibile fiscalmente), il datore versa 1,55%, e destina il 100% del TFR maturando. Su 40 anni di carriera, il montante atteso a 65 anni è significativamente superiore al TFR in azienda.

    Domande frequenti

    Cos'è EST?
    L’Ente per la Sanità del Terziario, fondo di sanità integrativa obbligatorio per gli impiegati del CCNL Commercio. Contributi interamente a carico del datore. Copre visite, diagnostica, odontoiatria, ricoveri.
    Cosa cambia con il rinnovo 2024 per QuAS?
    +40 € annui di contributo del datore in due tranche: +20 € dal 2025 e +20 € dal 2026. Migliori coperture per i Quadri.
    Conviene aderire a Fon.Te?
    Sì se hai orizzonte lungo. Vantaggi: contributo datore 1,55-2%, deduzione fiscale dei versamenti personali fino a 5.164 €/anno, rendimento atteso superiore alla rivalutazione legale TFR.
    Cosa è Fonservizi?
    Fondo interprofessionale per la formazione continua dei dipendenti Commercio. Finanzia corsi di aggiornamento, lingue, sicurezza. Contributo 0,30% retribuzione versato dal datore.
    Posso convertire premi in welfare?
    Sì. Il premio di risultato aziendale convertito in welfare gode di esenzione totale fiscale e contributiva. Convenienza superiore rispetto al PdR in denaro (che ha solo tassazione sostitutiva 5%).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio e comporto e indennità.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 371 DPR 495/1992 – Persone e carichi trasportabili

    Art. 371 DPR 495/1992 – Persone e carichi trasportabili

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il numero massimo di persone trasportabili sulle autovetture, anche se adibite al trasporto di persone e di cose, già immatricolate alla data del 23 giugno 1966, è quello indicato sulle relative carte di circolazione tra le caratteristiche tecniche alla voce "posti totali n…" oppure sulle licenze di circolazione rilasciate ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n.1740, alla analoga voce "posti n… compreso il conducente".

    2. Le annotazioni del tipo: posti 2+2, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari alla somma dei due numeri indicati.

    3. Le annotazioni del tipo: posti 4/5, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari al maggiore dei due numeri indicati.

    4. Le eventuali variazioni a detto numero di persone trasportabili che dovessero essere autorizzate a seguito di ulteriori verifiche e prove effettuate sui prototipi degli autoveicoli, qualora non comportino modifiche al veicolo originale, verranno annotate sulle carte di circolazione degli autoveicoli dello stesso tipo a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. senza che sia effettuata visita sui singoli veicoli.

    5. Le variazioni del numero dei posti totali sui veicoli costruiti in singoli esemplari saranno annotate sulle carte di circolazione a seguito di verifiche e prove.

    6. Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui veicoli di cui all'articolo 167, comma 1, del codice, si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi. Nota all'art. 371: – Il R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, reca: "Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione".