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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I medici chirurghi, veterinari, direttori sanitari di strutture prive di farmacia interna e titolari di gabinetti sanitari devono richiedere per iscritto in triplice copia i medicinali stupefacenti delle sezioni A, B e C alla farmacia o al grossista.
  • La prima copia rimane al richiedente; la seconda è trattenuta dalla farmacia o grossista; la terza è trasmessa all'azienda sanitaria locale di riferimento.
  • L'acquisto in misura eccedente in modo apprezzabile le normali necessità terapeutiche è punito con sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.
  • I direttori sanitari e i titolari di gabinetto devono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, con indicazione dell'impiego.
  • Il registro deve essere vidimato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 T.U. Stupefacenti — Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unita' operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessita' di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessita' e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro

500. 3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono specificare l'impiego dei medicinali stessi.

4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale. Torna al sommario

Commento

Ratio e funzione della norma

L'articolo 42 disciplina il canale di approvvigionamento diretto di medicinali stupefacenti e psicotropi da parte di soggetti che, pur essendo figure sanitarie autorizzate, non dispongono di una farmacia interna alla propria struttura. Il problema che il legislatore ha inteso risolvere è quello della necessità pratica — per un medico chirurgo, un veterinario o una piccola struttura sanitaria — di avere a disposizione medicinali controllati per le urgenze terapeutiche, senza dover passare attraverso il circuito della prescrizione al paziente. La soluzione normativa è un sistema di richiesta scritta in triplice copia, affiancato dall'obbligo di registrazione, che garantisce tracciabilità e controllo da parte della ASL.

I soggetti destinatari

I destinatari dell'art. 42 sono: i medici chirurghi e i medici veterinari che abbiano necessità di approvvigionarsi per le normali esigenze terapeutiche; i direttori sanitari o responsabili di ospedali e case di cura che non dispongano di un'unità operativa di farmacia; i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie. Il denominatore comune è l'assenza di una farmacia interna che possa fungere da intermediario nel circuito ordinario del buono acquisto. Si noti che la norma non si applica alle strutture dotate di propria unità farmaceutica, per le quali vigono le regole generali degli artt. 37 e seguenti.

La procedura di acquisto in triplice copia

La richiesta deve essere redatta in forma scritta e in triplice copia: la prima copia rimane al richiedente come documentazione dell'approvvigionamento; le altre due vengono rimesse alla farmacia o al grossista di medicinali. Di queste, la farmacia o il grossista ne trattengono una per documentare il proprio discarico (cioè la consegna della merce), e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale di competenza. Il flusso documentale è dunque bidirezionale: la ASL riceve sia le richieste dei medici sia i discarichi delle farmacie, potendo incrociare i dati per verificare la coerenza tra acquisti e impiego effettivo. La trasmissione alla ASL è il perno del sistema di sorveglianza: essa consente di rilevare anomalie nei volumi di acquisto, acquisti multipli presso diversi fornitori, o concentrazioni di richieste che possano essere sintomatiche di un uso non terapeutico.

Il limite quantitativo e la sanzione amministrativa

Il comma 2 punisce l'acquisto «in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità» con sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. La formulazione «in modo apprezzabile» introduce un margine di valutazione discrezionale: non ogni eccedenza è sanzionabile, ma solo quella che superi in misura non trascurabile il fabbisogno ordinario. Nella prassi applicativa, la ASL effettua una comparazione tra le quantità richieste nel corso di un periodo e il numero dei pazienti seguiti o degli interventi eseguiti, al fine di stabilire se l'acquisto fosse giustificato dalle reali esigenze terapeutiche. La modestia della sanzione (massimo 500 euro) riflette la natura principalmente amministrativa della violazione, salvo che l'acquisto eccessivo sia strumentale a una condotta penalmente rilevante (ad es. cessione a terzi non autorizzati, che configurerebbe il reato ex art. 73 T.U.).

Il registro di carico e scarico

I commi 3 e 4 impongono ai direttori sanitari e ai titolari di gabinetto di tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, in cui devono specificare l'impiego di ciascuna confezione. Il registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale, il che conferisce valore probatorio alle annotazioni e rende più difficile la manomissione retroattiva dei dati. Questa disposizione si allinea con l'obbligo generale di tenuta del registro previsto dall'art. 37 per le farmacie e i grossisti, adattato alle dimensioni e alle caratteristiche operative dei medici e delle piccole strutture. La mancata tenuta del registro o l'annotazione incompleta dell'impiego sono violazioni sanzionabili in via amministrativa, e possono altresì costituire elementi indiziari nell'ambito di procedimenti penali per traffico illecito.

Rapporti con altre norme

L'art. 42 si distingue dall'autoricettazione di cui all'art. 43, comma 6, che riguarda i medicinali dell'allegato III-bis e segue un regime procedurale diverso (registro delle prestazioni non ufficiale, conservazione per due anni). Per i medicinali delle sezioni A, B e C richiesti tramite art. 42, il regime è più formale e prevede il coinvolgimento della ASL. La norma va letta in combinazione con l'art. 38 (buono acquisto) e con l'art. 43 (prescrizione), poiché il medicinale acquistato ai sensi dell'art. 42 è destinato alla successiva somministrazione diretta al paziente da parte del sanitario, non alla dispensazione tramite farmacia.

Casi pratici

Caso 1: Acquisto eccedente il fabbisogno terapeutico

Tizio, medico chirurgo titolare di uno studio privato di medicina del dolore, acquista nel corso di sei mesi 500 fiale di morfina da una farmacia mediante richiesta scritta ex art. 42, dichiarando normali esigenze terapeutiche. La ASL, nel corso di un'ispezione, confronta le quantità acquistate con il numero di pazienti seguiti (risultante dai registri delle prestazioni) e constata che le quantità acquistate sono pari a circa quattro volte il fabbisogno stimato sulla base dei piani terapeutici in atti. Viene contestata la violazione del comma 2 dell'art. 42 con irrogazione della sanzione amministrativa. Parallelamente, l'Autorità giudiziaria valuta se la differenza tra acquistato e impiego documentato possa avere rilevanza ai fini dell'art. 73 T.U. La difesa di Tizio eccepisce che i piani terapeutici in atti non rappresentano l'intera popolazione di pazienti assistiti.

Caso 2: Registro di carico e scarico non vidimato

Caia, direttrice sanitaria di una casa di cura privata priva di farmacia interna, acquista regolarmente medicinali stupefacenti per i pazienti ricoverati tramite la procedura della triplice copia. Tuttavia, il registro di carico e scarico tenuto dalla struttura non è stato vidimato dall'autorità sanitaria locale perché, alla riapertura della struttura dopo una ristrutturazione, ci si era dimenticati di sottoporre il nuovo registro al visto della ASL. Durante un'ispezione, l'assenza di vidimazione viene rilevata e a Caia viene irrogata sanzione amministrativa. La difesa produce documentazione attestante che i dati del registro corrispondono perfettamente ai buoni acquisto e alle ricevute di consegna, sostenendo che la mera omissione formale non abbia cagionato alcun pregiudizio al sistema di controllo.

Caso 3: Acquisto diretto senza richiesta scritta da parte di un veterinario

Sempronio, medico veterinario titolare di un ambulatorio, si reca personalmente in farmacia e acquista ketamina — inclusa nelle sezioni controllate della tabella dei medicinali — presentando soltanto una ricetta ordinaria redatta su carta intestata dello studio, senza redigere la richiesta scritta in triplice copia prevista dall'art. 42. Il farmacista, non rilevando l'irregolarità, dispensa il medicinale. In sede di controllo, sia Sempronio sia il farmacista risultano inadempienti rispetto alla procedura della triplice copia. La ASL segnala entrambi all'Autorità giudiziaria per le valutazioni del caso, avviando contestualmente un procedimento amministrativo sanzionatorio.

Domande frequenti

Un medico di base può acquistare direttamente morfina da una farmacia per tenerla nello studio?

Sì, ma solo per le normali esigenze terapeutiche e rispettando la procedura dell'art. 42: richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista, conservazione di una copia, trasmissione delle altre alla farmacia e alla ASL. L'acquisto in misura eccedente le normali necessità è sanzionato amministrativamente.

Cosa deve contenere il registro di carico e scarico previsto dall'art. 42?

Il registro deve indicare tutti i medicinali acquistati (carico) e specificare per ciascuno l'impiego effettivo (scarico), cioè a quale paziente o in quale circostanza terapeutica è stato somministrato. Deve essere vidimato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale.

Qual è la differenza tra l'art. 42 e l'autoricettazione dell'art. 43, comma 6?

L'art. 42 riguarda medicinali delle sezioni A, B e C e richiede la triplice copia con trasmissione alla ASL e il registro ufficiale vidimato. L'autoricettazione dell'art. 43, comma 6 riguarda solo i medicinali dell'allegato III-bis per uso professionale urgente e prevede un registro delle prestazioni non ufficiale, con conservazione biennale dall'ultima registrazione.

Un ospedale senza farmacia interna può usare la procedura dell'art. 42?

Sì. I direttori sanitari o responsabili di ospedali e case di cura privi di unità operativa di farmacia rientrano espressamente tra i destinatari dell'art. 42. Devono seguire la medesima procedura dei medici privati, redigere la richiesta in triplice copia e tenere il registro di carico e scarico vidimato.

Cosa succede se la quantità acquistata supera il fabbisogno reale?

Se l'eccedenza è apprezzabile rispetto alle normali necessità terapeutiche, si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro (comma 2). Se l'eccedenza è strumentale a una cessione illecita a soggetti non autorizzati, la condotta può configurare il reato di traffico illecito ex art. 73 T.U. Stupefacenti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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