← Torna a Stupefacenti (DPR 309/1990)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Ministro della salute può autorizzare, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di stupefacenti ai fornitori originari, ad altri enti o imprese autorizzati, o a farmacie nominativamente indicate.
  • Se entro un anno nessuna destinazione delle giacenze è realizzabile, le sostanze sono acquisite dallo Stato con le procedure dell'art. 24 T.U.
  • Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte secondo le modalità dell'art. 25 T.U.
  • Di ogni provvedimento adottato deve essere redatto un apposito verbale, a garanzia della tracciabilità delle operazioni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 23 T.U. Stupefacenti — Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Nell'esercizio delle facolta' previste dall'articolo 22, il Ministro della sanita' puo' consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.

2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalita' di cui all'articolo

24. 3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalita' di cui all'articolo

25. 4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale. Torna al sommario

Commento

Ratio e posizione sistematica

L'art. 23 del D.P.R. 309/1990 completa e specifica le previsioni dell'art. 22, disciplinando le tre possibili destinazioni delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope quando un operatore cessa la propria attività autorizzata: la cessione a soggetti terzi autorizzati, l'acquisizione allo Stato e la distruzione. La norma rispecchia il principio cardinale del sistema di controllo degli stupefacenti: le sostanze devono rimanere in ogni momento all'interno del circuito autorizzato, senza possibilità di dispersione verso il mercato illecito.

Il legislatore ha costruito un sistema a cascata: la cessione volontaria è la soluzione preferenziale (perché valorizza economicamente le sostanze e ne garantisce l'impiego terapeutico); l'acquisizione statale è la soluzione residuale dopo un anno di infruttuosi tentativi; la distruzione riguarda le sostanze degradate o comunque non più fruibili sul piano farmacologico.

La cessione a operatori autorizzati (comma 1)

Il comma 1 riconosce al titolare cessante (o al suo liquidatore/curatore) il diritto di chiedere al Ministero della salute di essere autorizzato a cedere le giacenze. I destinatari possibili sono tassativamente indicati: i fornitori originari (cioè i soggetti da cui le sostanze erano state acquistate), altri enti o imprese autorizzati (ad esempio altri grossisti, laboratori farmaceutici), oppure farmacie nominativamente indicate. Quest'ultima previsione tutela la continuità dell'approvvigionamento terapeutico, specialmente per le sostanze destinate alla terapia del dolore.

L'autorizzazione ministeriale è necessaria anche per questa cessione: non è sufficiente il mero consenso tra le parti. La scelta dei destinatari deve essere comunicata nominativamente al Ministero, che verifica la sussistenza delle autorizzazioni in capo ai cessionari. Il prezzo di cessione è rimesso alle parti, ma la sostanza rimane oggetto di un regime di diritto pubblico che prevale sulle pattuizioni private.

L'acquisizione statale come soluzione residuale (comma 2)

Se entro un anno dalla cessazione dell'attività (o dalla decadenza/revoca/sospensione) nessuna cessione è realizzata, le sostanze vengono acquisite dallo Stato e gestite con le procedure dell'art. 24. Il termine annuale decorre, in assenza di indicazione espressa, dal momento in cui il provvedimento di decadenza/revoca/sospensione è divenuto efficace. Durante questo periodo, le sostanze rimangono fisicamente presso l'ex titolare o in deposito presso strutture pubbliche indicate dal Ministero; in entrambi i casi l'accesso è controllato e ogni movimentazione è vietata senza autorizzazione.

L'acquisizione statale non comporta indennizzo per il titolare, salvo quanto previsto dall'art. 24 comma 2 in caso di vendita successiva da parte dello Stato: il ricavato, dedotte le spese sostenute, è versato al proprietario originario.

La distruzione delle sostanze deteriorate (comma 3)

Il comma 3 prevede l'obbligo di distruzione per le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente. La dizione è precisa: non basta il semplice deterioramento o la scadenza formale del termine di conservazione; occorre che le sostanze siano concretamente non più impiegabili a fini terapeutici. Questa valutazione spetta al Ministero, che si avvale di analisi tecniche. Le modalità di distruzione sono disciplinate dall'art. 25, che richiede un decreto ministeriale specifico e l'impiego di strutture pubbliche idonee, con assistenza delle forze di polizia.

L'obbligo di distruzione non è alternativo all'acquisizione statale, ma la presuppone: le sostanze deteriorate, pur acquisite dallo Stato (se non è stata possibile la cessione), non entrano nel circuito dell'utilizzo terapeutico ma vengono avviate alla distruzione.

L'obbligo di verbalizzazione (comma 4)

Tutti i provvedimenti adottati a norma dell'articolo devono essere documentati in un apposito verbale. Il verbale non è una mera formalità: costituisce l'elemento di chiusura della catena di tracciabilità delle sostanze e può avere rilevanza probatoria sia in sede amministrativa (per verificare la corretta esecuzione dei provvedimenti ministeriali) sia in sede penale (per escludere la responsabilità del titolare per fatti successivi alla cessazione). La redazione del verbale è a cura dei funzionari ministeriali o degli ispettori delegati.

Rapporti con le procedure concorsuali

Un profilo pratico rilevante riguarda il caso in cui la cessazione dell'attività autorizzata coincida con l'apertura di una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale, concordato). In questi casi, il curatore o il commissario liquidatore subentra nella gestione delle giacenze, ma le sostanze stupefacenti rimangono soggette al regime speciale del T.U. 309/1990 e non confluiscono nell'attivo ordinario. Il Ministero della salute mantiene la propria competenza sui provvedimenti ex artt. 22-23-24-25, anche nei confronti del curatore, il quale è tenuto a collaborare con l'Autorità amministrativa per l'adempimento degli obblighi di legge.

Casi pratici

Caso 1: Cessione delle giacenze su richiesta del titolare in liquidazione

La società di Tizio, un grossista farmaceutico, perde l'autorizzazione a seguito di decadenza per scadenza del termine quinquennale senza rinnovo. Le giacenze comprendono 200 confezioni di ossicodone a uso palliativo. Tizio, in qualità di liquidatore, presenta al Ministero della salute istanza di cessione, indicando nominativamente tre farmacie ospedaliere situate nel territorio regionale. Il Ministero verifica che le farmacie siano in regola con le autorizzazioni e concede l'autorizzazione alla cessione entro 30 giorni. La cessione viene perfezionata con due atti di trasferimento documentati e il verbale di avvenuta esecuzione è trasmesso al Ministero, chiudendo la posizione di Tizio senza rilievi.

Caso 2: Acquisizione statale dopo un anno di giacenze non cedute

L'impresa di Caia subisce la revoca dell'autorizzazione per gravi irregolarità nella custodia. Le giacenze comprendono materie prime per la sintesi di metadone. Caia tenta di trovare acquirenti tra i grossisti autorizzati, ma nessuno accetta la cessione a causa della complessità delle analisi necessarie per verificare la qualità delle sostanze. Trascorso un anno senza che alcuna destinazione sia stata realizzata, il Ministero della salute procede all'acquisizione allo Stato ai sensi del comma 2, predisponendo il ritiro delle sostanze a cura di una struttura pubblica autorizzata. Le spese di custodia, trasporto e analisi vengono detratte dal valore delle sostanze; l'eventuale residuo è rimesso a Caia.

Caso 3: Distruzione di stupefacenti deteriorati scoperti alla chiusura di un laboratorio

A seguito della revoca dell'autorizzazione del laboratorio di Sempronio, gli ispettori ministeriali rinvengono, oltre alle giacenze regolari, alcune partite di benzodiazepine scadute da oltre tre anni, con alterazione delle caratteristiche organolettiche. Il Ministero dispone le analisi tecniche che confermano la non utilizzabilità farmacologica. Ai sensi del comma 3, Sempronio è tenuto a consentire la distruzione delle sostanze deteriorate secondo le modalità dell'art. 25, con decreto ministeriale che stabilisce le modalità operative. La distruzione avviene presso un inceneritore pubblico; del procedimento è redatto verbale che include i quantitativi distrutti e i certificati analitici.

Domande frequenti

Quali soggetti possono acquistare le giacenze cedute ai sensi dell'art. 23?

I cessionari ammessi sono tassativamente: i fornitori originari da cui le sostanze erano state acquistate, altri enti o imprese titolari di autorizzazione ministeriale, oppure farmacie nominativamente indicate nell'istanza. La cessione a soggetti non autorizzati non è consentita in nessun caso, pena la responsabilità penale del cedente.

Cosa succede alle giacenze se entro un anno nessuna cessione è possibile?

Trascorso un anno senza realizzare alcuna destinazione, le sostanze vengono acquisite dallo Stato ai sensi dell'art. 24 T.U. Stupefacenti. Se successivamente lo Stato le vende a soggetti autorizzati, il ricavato — dedotte le spese — è versato al precedente proprietario. Se non è possibile la vendita, le sostanze vengono distrutte con le procedure dell'art. 25.

La cessione ex art. 23 richiede un'autorizzazione ministeriale?

Sì. Il comma 1 prevede che il Ministro della salute possa consentire la cessione su richiesta dell'interessato: non è sufficiente un accordo tra le parti. L'autorizzazione ministeriale verifica la regolarità delle autorizzazioni in capo ai cessionari e garantisce la tracciabilità dell'operazione.

Come si trattano le sostanze deteriorate che non possono essere cedute?

Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte con le procedure dell'art. 25 T.U., che richiede un decreto ministeriale per le modalità di esecuzione e la disponibilità di strutture pubbliche idonee. La distruzione è preceduta da analisi tecniche che accertano la non utilizzabilità delle sostanze.

Il curatore di una procedura concorsuale può disporre liberamente delle giacenze di stupefacenti?

No in modo autonomo. Le giacenze di stupefacenti rimangono soggette al regime speciale del T.U. 309/1990 anche nelle procedure concorsuali. Il curatore subentra nella gestione ma deve ottenere le autorizzazioni ministeriali previste dagli artt. 22-23. Non può alienare liberamente le sostanze come farebbe con un bene ordinario dell'attivo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.