Autore: Andrea Marton

  • Art. 195 D.Lgs. 174/2016 – Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

    Art. 195 D.Lgs. 174/2016 – Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

  • Art. 98 T.U.B.: Amministrazione straordinaria

    Art. 98 T.U.B.: Amministrazione straordinaria

    Art. 98 T.U.B. Amministrazione straordinaria.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo italiana di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.

    2. L’amministrazione straordinaria della capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti dall’art. 70, può essere disposta quando:

    a) risultino gravi inadempienze nell’esercizio dell’attività prevista dall’art. 61, comma 4;

    b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento , del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, della risoluzione dell’amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o da altro Stato dell’Unione europea, nonché quando sia stato nominato l’amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l’equilibrio finanziario o gestionale del gruppo .

    3. L’amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento con cui è disposta non preveda un termine più breve o la Banca d’Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di un anno dalla Banca d’Italia, anche più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nell’articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In tal caso, la proroga può riguardare anche le procedure di amministrazione straordinaria relative alle società appartenenti al gruppo. Il provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell’amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

    5. I commissari straordinari possono richiedere l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.

    6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

    7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall’art. 74, i cui termini sono triplicati.

    8. La Banca d’Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell’avvenuto deposito del bilancio previsto dall’art. 75, comma 2.

    8-bis. Il presente articolo si applica anche alle società indicate all’articolo 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono riferite alle società da esse controllate e alle altre società soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell’Unione europea.

    8-ter. I commi 1, 2, lettera b), 3, 5, 6, 7 e 8 si applicano anche alle società italiane indicate all’articolo 69.1.”

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  • Art. 50 D.Lgs. 504/1995 – Inosservanza di prescrizioni e regolamenti

    Art. 50 D.Lgs. 504/1995 – Inosservanza di prescrizioni e regolamenti

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denuncie prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro.

    2. La tenuta della contabilità e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di cui all’art. 4. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica; per i depositi commerciali di gasolio si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle quantità di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica.

    3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque esercita le attività senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell’amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l’accesso nei locali in cui vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato.

    4. L’estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo la revoca della licenza di cui all’art. 5, comma 2, è considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di sottrarre al pagamento dell’imposta il quantitativo estratto, ancorché destinato ad usi esenti od agevolati.

  • Art. 26 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 26 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 26 L. Fall. – Reclamo contro i decreti del giudice delegato

    Reclamo contro i decreti del giudice delegato

  • Articolo 56 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 56 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 56 CCII – Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria.

    2. Il piano deve avere data certa e deve contenere: a) l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori; b) una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova; c) le strategie d’intervento; d) l’elenco dei creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonchè l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti; e) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano; f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonchè le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati; g) il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario nonchè i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria; g-bis) l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.

    3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.

    4. Il piano, l’attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con le parti interessate possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

    5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

  • Art. 59-quater D.Lgs. 209/2005 – Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro

    Art. 59-quater D.Lgs. 209/2005 – Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà comunicazione all' IVASS . Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attività che intende esercitare.

  • Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio

    CCNL Commercio Confcommercio

    In sintesi

    Il CCNL Commercio Confcommercio prevede sia la tredicesima (a dicembre) sia la quattordicesima (a luglio), ciascuna pari a una mensilità intera. È una caratteristica peculiare rispetto a CCNL come il Metalmeccanici che hanno solo la tredicesima. Si aggiungono premi di risultato negoziati a livello aziendale e welfare contrattuale (EST, QuAS, Fon.Te) finanziato dal datore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~2,8 milioni

    Tabella riepilogativa

    Mensilità e voci aggiuntive nel CCNL Commercio
    Voce Importo Periodicità
    Tredicesima 1 mensilità intera Dicembre
    Quattordicesima 1 mensilità intera Luglio
    Totale mensilità annue 14
    Premio di risultato (variabile) Negoziato aziendalmente Annuale
    Welfare EST / QuAS A carico datore Continuativo
    Convertibilità PdR in welfare Esenzione fiscale totale Su scelta lavoratore

    14 mensilità: tredicesima e quattordicesima

    Il CCNL Commercio Confcommercio è uno dei contratti che prevedono 14 mensilità: oltre ai 12 stipendi mensili, c’è la tredicesima a dicembre (pagata di norma il 15-20 dicembre) e la quattordicesima a luglio (pagata di norma a fine giugno o inizio luglio).

    Ciascuna è pari a una mensilità intera. La base di calcolo include minimo tabellare, scatti, indennità fisse continuative; sono escluse voci variabili.

    Maturazione: 1/12 al mese per ciascuna. Per chi è in servizio tutto l’anno spettano integralmente.

    Tredicesima: calcolo e pagamento

    La tredicesima si paga tra il 15 e il 20 dicembre. Esempio: V livello con minimo 1.168 € + 1 scatto (18 €) = base 1.186 €. Tredicesima dicembre 2026: 1.186 € lordi.

    Tassazione IRPEF ordinaria. Su questa mensilità non si applicano alcune detrazioni mensili, quindi il netto è di solito leggermente inferiore a quello di una mensilità ordinaria.

    Quattordicesima: la specificità del Commercio

    La quattordicesima è una caratteristica peculiare del CCNL Commercio (presente anche in altri CCNL del terziario come Studi Prof, Turismo, ma assente nei Metalmeccanici Industria e in molti settori manifatturieri).

    Si paga tra fine giugno e inizio luglio. Stesso meccanismo della tredicesima: base = minimo + scatti + indennità fisse; non include voci variabili.

    Effetto pratico: il lavoratore Commercio percepisce 14 stipendi annui (vs 13 nel Metalmeccanici), quindi a parità di retribuzione mensile il suo lordo annuo è del ~8% superiore.

    Premi di risultato e welfare

    Oltre a 13ª e 14ª, il CCNL Commercio prevede:

    • Premi di risultato (PdR): negoziati a livello aziendale con accordo sindacale, legati a obiettivi misurabili (produttività, redditività, qualità). Regime fiscale: tassazione sostitutiva al 5% sui primi 3.000 € per redditi annui fino a 80.000 €.
    • Conversione PdR in welfare: esenzione totale fiscale e contributiva. Esempio: 2.000 € di PdR convertiti in welfare valgono 2.000 € (vs ~1.300 € netti in denaro).
    • Welfare contrattuale: contributi datore a EST (sanità integrativa per impiegati), QuAS (sanità Quadri), Fon.Te (pensione complementare), Fonservizi (formazione).

    Casi pratici

    Tizio – Tredicesima + Quattordicesima
    Tizio (IV livello) con minimo 1.292 € + 1 scatto 22 € = base 1.314 €. Tredicesima dicembre 2026: 1.314 € lordi. Quattordicesima luglio 2026: 1.314 € lordi. Totale aggiuntivo annuo: 2.628 € lordi (~1.880 € netti).
    Caia – Conversione PdR in welfare
    Caia ha maturato un PdR aziendale di 1.500 €. Sceglie di convertirlo interamente in welfare (rimborsi spese mediche, abbonamento palestra, buoni spesa). Risultato: 1.500 € netti di welfare (esenti). In denaro avrebbe incassato ~1.425 € (tassazione sostitutiva 5%) o ~1.000 € (IRPEF ordinaria 33%).
    Sempronio – Quadro con detassazione
    Sempronio è Quadro. L’aumento contrattuale +60,77 €/mese è soggetto a detassazione al 5%. Su 14 mensilità l’aumento annuo lordo è di 850 €. Risparmio fiscale rispetto a IRPEF ordinaria: ~200 € l’anno.

    Domande frequenti

    Il CCNL Commercio prevede la quattordicesima?
    Sì, una caratteristica peculiare: una mensilità intera erogata a luglio. Sommata alla tredicesima di dicembre, fa 14 mensilità annue.
    Quando arrivano 13ª e 14ª?
    Tredicesima tra il 15 e il 20 dicembre; quattordicesima tra fine giugno e inizio luglio. Maturazione 1/12 al mese per ciascuna.
    Come si calcola la base di 13ª e 14ª?
    Minimo tabellare + scatti di anzianità + indennità fisse continuative. Esclude straordinari, premi, indennità di trasferta e altre voci variabili.
    Cosa è il PdR convertito in welfare?
    Il premio di risultato aziendale può essere convertito in welfare (rimborsi spese, beni, servizi). Esenzione totale fiscale e contributiva. Più conveniente del PdR in denaro (che ha solo tassazione sostitutiva 5%).
    Maturano 13ª e 14ª anche in maternità?
    Sì, il periodo di maternità obbligatoria è equiparato al servizio ai fini di tutte le mensilità aggiuntive (13ª, 14ª, TFR).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, comporto e indennità e Periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Bossing e demansionamento punitivo: come tutelarsi

    Guida pratica · Lavoro · Diritti sindacali, trattenute e tutele

    In sintesi

    Il bossing è la forma di mobbing esercitata dal superiore gerarchico per isolare o spingere alle dimissioni il lavoratore. Il demansionamento punitivo – assegnazione sistematica a mansioni inferiori senza ragione tecnico-produttiva – viola sia l’art. 2103 c.c. (divieto di dequalificazione) sia l’art. 2087 c.c. (obbligo di sicurezza). Il lavoratore può agire per il risarcimento del danno e il ripristino delle mansioni.

    Tabella riepilogativa

    Bossing vs mobbing vs demansionamento: distinzioni chiave
    Fenomeno Autore Norma violata Conseguenza
    Mobbing orizzontale Colleghi Art. 2087 c.c. Risarcimento danno biologico/morale
    Bossing Superiore gerarchico Artt. 2087 e 2103 c.c. Risarcimento + ripristino mansioni
    Demansionamento punitivo Datore / dirigente Art. 2103 c.c. Adibizione a mansioni equivalenti + risarcimento
    Straining Datore / superiore Art. 2087 c.c. Risarcimento danno da stress

    Cosa si intende per bossing

    Il bossing è una forma di persecuzione sistematica posta in essere dal datore o dal superiore gerarchico con l’obiettivo di isolare, denigrare o spingere il lavoratore alle dimissioni. Si manifesta attraverso condotte reiterate: esclusione dalle riunioni, riduzione delle mansioni, critiche pubbliche immotivate, privazione di strumenti di lavoro. Viola l’art. 2087 c.c., che obbliga il datore ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore.

    Il demansionamento vietato dall'art. 2103 c.c.

    L’art. 2103 c.c. vieta l’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle di assunzione o di quelle svolte, salvo accordo individuale di «patto di demansionamento» nelle ipotesi tassative previste dalla legge (es. riduzione del personale, inidoneità sopravvenuta). Il demansionamento attuato come ritorsione o punizione è illecito e il lavoratore può chiedere il ripristino delle mansioni e il risarcimento del danno alla professionalità.

    Come raccogliere prove e come agire

    Il lavoratore che subisce bossing o demansionamento deve documentare sistematicamente le condotte: e-mail, messaggi, note interne, testimonianze di colleghi, registri delle mansioni assegnate. È consigliabile inviare una lettera raccomandata formale al datore indicando le condotte contestate. Le vie di tutela sono: diffida tramite sindacato o patronato, ricorso al giudice del lavoro, segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – responsabile IT declassato a mansioni esecutive

    Tizio, responsabile IT, viene sistematicamente escluso dalle riunioni strategiche e assegnato a lavori di data entry dopo un contrasto con il direttore. Può agire per demansionamento ex art. 2103 e bossing ex art. 2087, chiedendo il ripristino del ruolo e il risarcimento del danno alla professionalità e alla salute.

    Caia – isolamento progressivo e rimozione degli strumenti

    Caia viene privata del computer aziendale, spostata in uno spazio separato e ignorata dai colleghi per ordine del capo reparto. Il pattern reiterato nel tempo configura bossing: Caia può richiedere, anche in via d’urgenza, la cessazione delle condotte e il risarcimento del danno biologico.

    Sempronio – demansionamento per ritorsione dopo segnalazione

    Sempronio ha segnalato irregolarità al direttore commerciale; due settimane dopo viene assegnato a mansioni di archivio. Il demansionamento in questo contesto ha natura ritorsiva e può integrare anche una violazione delle tutele per i segnalanti (D.Lgs. 24/2023).

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra mobbing e bossing?

    Il mobbing può essere orizzontale (tra colleghi) o verticale. Il bossing è specificatamente la persecuzione operata dal superiore gerarchico o dal datore di lavoro.

    Il demansionamento è sempre vietato?

    No. L’art. 2103 c.c. consente il demansionamento solo nelle ipotesi tassative previste dalla legge (es. accordo individuale in casi di riduzione del personale o inidoneità). Fuori da queste ipotesi è illecito.

    Cosa posso fare se sono vittima di bossing?

    Documentare le condotte, inviare una comunicazione formale al datore, rivolgersi al sindacato o a un legale del lavoro, e valutare il ricorso al giudice del lavoro per la tutela urgente e il risarcimento del danno.

    Il danno da demansionamento è risarcibile?

    Sì. Il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno alla professionalità, del danno biologico (se la condotta ha inciso sulla salute) e del danno morale, oltre al ripristino delle mansioni originarie.

    Quanto tempo ho per agire?

    Le azioni per violazione degli artt. 2087 e 2103 c.c. si prescrivono in 5 anni dalla cessazione delle condotte lesive. È preferibile non attendere e raccogliere prove tempestivamente.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 90 TUEL – Articolo 90

    Art. 90 TUEL – Articolo 90

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 139

    2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

    3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

    3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.

  • Art. 97 T.U.B.: Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria

    Art. 97 T.U.B.: Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria

    Art. 97 T.U.B. Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarita’ o con speditezza, la Banca d’Italia puo’ disporre la sostituzione dei liquidatori, nonche’ dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della societa’ (1).

    2. Il provvedimento di sostituzione e’ pubblicato secondo le modalita’ previste dall’art. 81, comma 2.

    3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.”

    (1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 43 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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  • Art. 14 Codice Civile: Atto costitutivo

    Art. 14 Codice Civile: Atto costitutivo

    Art. 14 c.c. – Atto costitutivo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento.

  • Art. 79 Reg. (UE) 2022/2065 – Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo

    Art. 79 Reg. (UE) 2022/2065 – Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, o degli articoli 74 o 76, la Commissione dà al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o all'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, la possibilità di essere ascoltati in merito:

    a) alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni; e

    b) alle misure che la Commissione intenda adottare alla luce delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).

    2. Il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o l'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, può presentare le proprie osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine ragionevole fissato dalla Commissione nelle constatazioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.

    3. La Commissione basa le sue decisioni solo sulle obiezioni in merito alle quali le parti interessate sono state poste in condizione di esprimersi.

    4. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione alle condizioni previste per una divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o dell'altra persona in questione alla protezione dei loro segreti commerciali. La Commissione ha il potere di adottare decisioni che stabiliscono tale procedura di divulgazione in caso di disaccordo tra le parti. Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si estende alle informazioni riservate e ai documenti interni della Commissione, del comitato, dei coordinatori dei servizi digitali, di altre autorità competenti o altre autorità pubbliche degli Stati membri. In particolare, il diritto di accesso non si estende alla corrispondenza tra la Commissione e tali autorità. Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce alla Commissione di divulgare e utilizzare le informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

    5. Le informazioni raccolte a norma degli articoli 67, 68 e 69 sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente regolamento.