Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 62 T.U. Stupefacenti – Chiusura annuale del registro

    Art. 62 T.U. Stupefacenti – Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all’impiego o al commercio di sostanze

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    stupefacenti o psicotrope e per le farmacie.

    1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualita' e quantita' dei prodotti avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo. Torna al sommario

  • Art. 61 T.U. Stupefacenti – Registro dei fabbricanti

    Art. 61 T.U. Stupefacenti – Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    o psicotrope.

    1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, e' annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.

    2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio di lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanze, che ne e' oggetto, fu registrata in entrata.

    3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.

    4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanze devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate. Torna al sommario

  • Art. 60 T.U. Stupefacenti – Registro di entrata e uscita

    Art. 60 T.U. Stupefacenti – Registro di entrata e uscita

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, e' iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, e' tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unita' sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e' costituito. Il registro e' conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. Lo stesso termine e' ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.

    2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonche' delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, secondo le modalita' indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione.

    3. Le unita' operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonche' le unita' operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo

    14. 4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantita' di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati.

    5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalita' di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo

    14. 6. Il registro di cui al comma 3 e' vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro e' conservato, in ciascuna unita' operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

    7. Il dirigente medico preposto all'unita' operativa e' responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo

    14. 8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria. Torna al sommario

  • Art. 59 T.U. Stupefacenti – Procedura operativa di transito

    Art. 59 T.U. Stupefacenti – Transito

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne da' tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.

    2. La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validita' di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perche' la merce raggiunga, per la via piu' breve, la dogana di uscita.

    3. Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanita', nonche' alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della boletta emessa.

    4. La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanita' dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.

    5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente al piu' vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanita'. Torna al sommario

  • Art. 58 T.U. Stupefacenti – Domanda per il permesso di transito

    Art. 58 T.U. Stupefacenti – Domanda per il permesso di transito

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore e' tenuto a presentare domanda al Ministero della sanita' secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro.

    2. La domanda deve essere in ogni caso corredata: a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di destinazione; b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di provenienza.

    3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purche' vidimati dalle competenti autorita' consolari italiane.

    4. Il transito e' ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria. Torna al sommario

  • Art. 57 T.U. Stupefacenti – Procedura di esportazione di stupefacenti

    Art. 57 T.U. Stupefacenti – Esportazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di esportazione, ne da' tempestivo avviso alla dogana di confine, atraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.

    2. Copia del permesso e' inoltrata alle competenti autorita' del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.

    3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.

    4. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana da' immediata comunicazione al Ministero della sanita', segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

    5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di epsortazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nel presente articolo.

    6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita'. Torna al sommario

  • Art. 56 T.U. Stupefacenti – Domanda per il permesso di esportazione

    Art. 56 T.U. Stupefacenti – Domanda per il permesso di esportazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato e' tenuto a presentare domanda anche al Ministero della sanita'.

    2. La domanda deve essere redatta secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita'. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorita' consolari italiane ivi esistenti. Torna al sommario

  • Art. 55 T.U. Stupefacenti – Analisi dei campioni importati

    Art. 55 T.U. Stupefacenti – Analisi dei campioni

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. L'analisi sul campione e' disposta dal Ministero della sanita' ed e' effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanita' a spese dell'importatore.

    2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

    3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.

    4. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanita'.

    5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore puo' utilizzare il campione affidatogli per la custodia. Torna al sommario

  • Art. 54 T.U. Stupefacenti – Prelevamento dei campioni in dogana

    Art. 54 T.U. Stupefacenti – Prelevamento dei campioni

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali, la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanita' e con le modalita' da questi fissate.

    2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle di cui all'articolo 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali, la dogana preleva quattro separati campioni con le modalita' indicate nel presente articolo.

    3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanita' all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma

    1. 4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.

    5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantita' e qualita' della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidita' della sostanza.

    6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza.

    7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.

    8. Una copia del verbale e' trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanita', altra copia e' allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia e' consegnata all'importatore.

    9. Dei Campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanita', uno rimane alla dogana stessa ed uno e' trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenere conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita. Torna al sommario

  • Art. 53 T.U. Stupefacenti – Sdoganamento e bolletta di accompagnamento

    Art. 53 T.U. Stupefacenti – Sdoganamento e bolletta di accompagnamento

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell'articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione, nonche' il termine entro cui la bolletta medesima dovra' essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.

    2. L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avra' cura di far apporre sulla boletta di accompagnamento dal piu' vicino ufficio di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.

    3. La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve essere restituita, entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa, dall'importatore alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data e il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanita', il Servizio centrale antidroga ed il Comando della Guardia di finanza competente.

    4. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorita' di cui al comma

    3. Torna al sommario

  • Art. 52 T.U. Stupefacenti – Procedura di importazione e controlli doganali

    Art. 52 T.U. Stupefacenti – Importazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di importazione in conformita' delle convenzioni internazionali, ne da' tempestivo avviso alla dogana presso la quale e' effettuata l'importazione e, se quest'ultima e' interna, anche alla dogana di confine.

    2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna e' disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.

    3. L'importatore deve presentare al piu' presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme alla con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento in pari campioni, a richiedere l'intervento del comando della Guardia di finanza.

    4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilita' di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanita', al Servizio centrale antidroga, al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore. Torna al sommario

  • Art. 51 T.U. Stupefacenti – Domanda per il permesso di importazione

    Art. 51 T.U. Stupefacenti – Domanda per il permesso di importazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Per ottenere il premesso di importazione, l'interessato e' tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanita' secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro. Torna al sommario

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.