- Il Ministero della salute, rilasciato il permesso di transito, avvisa tempestivamente le dogane di entrata e uscita designate.
- La dogana di entrata ritira il permesso, invia la merce alla dogana di uscita con una bolletta di cauzione estera a cui allega il permesso; il termine della bolletta è fissato in base al tempo strettamente necessario per il percorso più breve.
- Data e numero del permesso di transito devono risultare sia sulla matrice sia sulla figlia della bolletta di cauzione.
- La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata; quest'ultima conferma al Ministero l'avvenuta uscita.
- In caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta, la dogana di uscita informa immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero, attivando il sistema di allerta.
Testo dell'articoloVigente
Art. 59 T.U. Stupefacenti — Transito
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne da' tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.
2. La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validita' di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perche' la merce raggiunga, per la via piu' breve, la dogana di uscita.
3. Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanita', nonche' alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della boletta emessa.
4. La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanita' dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.
5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente al piu' vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanita'. Torna al sommario
Stesso numero, altri codici
- Art. 59 Cod. Amb. — competenze della Conferenza Stato-regioni
- Art. 59 D.Lgs. 159/2011 — Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo
- Art. 59 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti e procedura
- Art. 59 D.Lgs. 42/2004 — Denuncia di trasferimento
- Art. 59 CAD — Dati territoriali
- Art. 59 Codice Civile: Termine per la rinnovazione della istanza
Commento
Ratio e funzione
L'articolo 59 del D.P.R. 309/1990 disciplina la fase operativa del transito di sostanze stupefacenti o psicotrope attraverso il territorio italiano, costituendo il necessario complemento procedurale dell'articolo 58 (che regola la domanda e il permesso). La norma traduce in adempimenti concreti e verificabili il principio di piena tracciabilità del movimento delle sostanze: ogni passaggio fisico della merce — dall'entrata nel territorio alla sua uscita — è documentato, comunicato e controllato da una pluralità di soggetti istituzionali in rete.
Il ruolo delle dogane di entrata e uscita
La procedura prende avvio con l'avviso del Ministero della salute alle dogane di entrata e di uscita, che devono essere informate tempestivamente e non solo al momento dell'arrivo fisico del carico. Questo preavviso è essenziale per consentire alle dogane di organizzare i controlli e di verificare l'autorizzazione in anticipo rispetto all'arrivo della merce.
La dogana di entrata svolge un ruolo cruciale: ritira fisicamente il permesso di transito, che fino a quel momento era nelle mani dell'operatore, e procede all'inoltro della merce verso la dogana di uscita. A scorta della merce emette una bolletta di cauzione estera dichiarata, alla cui figlia allega il permesso di transito. La bolletta di cauzione è uno strumento doganale tradizionale che garantisce l'uscita della merce dal territorio entro il termine fissato: la cauzione è appunto la garanzia che la merce non verrà immessa nel consumo interno senza pagamento di dazi e, nel caso degli stupefacenti, senza autorizzazione.
Termine di validità della bolletta
Il termine di validità della bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perché la merce raggiunga, per la via più breve, la dogana di uscita. Questo criterio — strettamente necessario, via più breve — rivela l'intenzione del legislatore di non lasciare margini temporali che possano essere sfruttati per deviare il carico. Un termine eccessivamente lungo aumenterebbe il rischio di sviamento: per questo la discrezionalità della dogana nel fissare il termine è compressa ai minimi logisticamente giustificabili.
Documentazione e comunicazioni
L'obbligo di indicare data e numero del permesso sia sulla matrice sia sulla figlia della bolletta di cauzione risponde all'esigenza di duplicità documentale: la matrice rimane alla dogana emittente, la figlia accompagna la merce e consente alla dogana di uscita di verificare la corrispondenza con i dati in proprio possesso. La dogana di entrata, oltre ad emettere la bolletta, comunica al Ministero della salute e alla dogana di uscita l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa: si crea così un flusso informativo triangolare (dogana entrata — dogana uscita — Ministero) che consente verifiche incrociate.
Il meccanismo di scarico e il sistema di allerta
Una volta effettuata l'uscita della merce, la dogana di uscita invia il certificato di scarico alla dogana di entrata: questo documento chiude formalmente l'operazione di transito, liberando la dogana di entrata dall'obbligo di garanzia sotteso alla bolletta di cauzione. La dogana di entrata, ricevuto il certificato, conferma al Ministero l'avvenuta uscita. Il meccanismo di scarico garantisce che ogni permesso di transito regolarmente eseguito venga formalmente chiuso nel sistema.
Il comma 5 introduce il meccanismo di allerta per i casi di mancato scarico: se la bolletta di cauzione non viene scaricata — in tutto o in parte — entro il termine fissato, la dogana di uscita (che non ha ricevuto il carico atteso) deve informare immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della salute. Questo sistema di allerta è cruciale: il mancato scarico può indicare deviazione del carico verso il mercato illecito, perdita della merce, incidente di percorso o altra irregolarità. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine mira a localizzare il carico e ad accertarne la destinazione effettiva.
Sanzioni e profili penali
La violazione delle procedure di transito — in particolare la deviazione del carico dall'itinerario autorizzato o l'introduzione nel consumo interno di sostanze in transito — può integrare il reato di cui all'art. 73 T.U. (produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti). La responsabilità penale si estende ai soggetti che abbiano consapevolmente partecipato all'irregolarità, compresi i dipendenti delle imprese di trasporto che abbiano collaborato alla deviazione. Le sanzioni amministrative per violazioni procedurali formali (es. ritardi nelle comunicazioni) sono invece previste dal sistema sanzionatorio doganale.
Casi pratici
Caso 1: Mancato scarico e attivazione del sistema di allerta
Un carico di sostanze psicotrope in transito verso un Paese dell'Europa orientale, scortato da Tizio in qualità di responsabile del trasporto, non giunge alla dogana di uscita entro il termine fissato nella bolletta di cauzione. La dogana di uscita, non ricevendo il carico, segnala immediatamente il mancato scarico al posto di polizia di frontiera e al Ministero della salute. Vengono avviate ricerche: il carico viene individuato in un magazzino privato gestito da soggetti ignoti. Tizio è indagato ai sensi dell'art. 73 T.U. per detenzione illecita. La difesa tenterà di dimostrare che la deviazione è avvenuta all'insaputa di Tizio, ad opera di terzi che si sono impossessati del carico, configurando semmai una ricettazione da parte dei detentori finali.
Caso 2: Bolletta con termine troppo lungo e contestazione in ispezione
Caia, funzionaria della dogana di entrata, fissa nella bolletta di cauzione un termine di validità di dieci giorni per un transito che, per la via più breve, richiederebbe al massimo due giorni di percorrenza. In sede di ispezione del Ministero dell'economia, la discrepanza viene rilevata come violazione del criterio del tempo strettamente necessario previsto dall'art. 59, comma 2. Caia sostiene di aver tenuto conto di possibili ritardi logistici. L'ispettore qualifica la condotta come irregolarità procedurale grave, passibile di sanzione disciplinare e potenzialmente idonea a facilitare condotte illecite di terzi. Il caso evidenzia come anche vizi formali nella gestione del transito possano avere rilevanza.
Caso 3: Discrepanza quantitativa accertata alla dogana di uscita
Alla dogana di uscita, Sempronio — addetto al controllo — verifica che il quantitativo di sostanza stupefacente presente nel carico è inferiore rispetto a quello indicato nel permesso di transito allegato alla figlia della bolletta di cauzione. La differenza è dell'8%. Sempronio blocca il carico, redige verbale e informa il Ministero della salute e il posto di polizia di frontiera. Il responsabile del trasporto sostiene che la differenza è dovuta a perdita durante il tragitto. Le indagini si concentreranno sull'accertamento dell'itinerario seguito, sulle soste non autorizzate e sull'identità dei soggetti che hanno avuto accesso al carico nel tragitto tra la dogana di entrata e quella di uscita.
Domande frequenti
Cosa deve fare la dogana di entrata quando arriva un carico di stupefacenti in transito?
La dogana di entrata ritira il permesso di transito, emette una bolletta di cauzione estera dichiarata con allegato il permesso, fissa il termine di validità in base al percorso più breve, e comunica al Ministero della salute e alla dogana di uscita l'arrivo e la spedizione della merce.
Come si chiude formalmente un'operazione di transito?
La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata. Quest'ultima, ricevuto il certificato, conferma al Ministero l'avvenuta uscita. Solo allora l'operazione è formalmente conclusa.
Cosa accade se la merce non giunge alla dogana di uscita nel termine previsto?
La dogana di uscita deve informare immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della salute del mancato scarico, anche parziale. Si attiva così un sistema di allerta che può portare all'avvio di indagini penali.
Perché il termine della bolletta di cauzione deve essere il minimo necessario?
Il termine deve corrispondere al tempo strettamente necessario per raggiungere la dogana di uscita per la via più breve, in modo da ridurre al minimo le possibilità di deviare il carico verso il mercato illecito durante il percorso.
La deviazione del carico durante il transito è penalmente rilevante?
Sì. La deviazione del carico dall'itinerario autorizzato o la sua immissione nel consumo interno può integrare il reato di traffico illecito di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 T.U. 309/1990, con le relative pene detentive.
Vedi anche