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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Ministero della salute, rilasciato il permesso di esportazione, notifica tempestivamente la dogana di confine designata e il Servizio centrale antidroga.
  • Copia del permesso è trasmessa alle autorità del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri, garantendo il controllo bilaterale del flusso.
  • Sulla bolletta di esportazione doganale devono risultare data e numero del permesso; il permesso originale rimane allegato alla matrice.
  • La dogana comunica immediatamente al Ministero l'uscita effettiva della merce, con gli estremi della bolletta e del permesso.
  • Per spedizioni a mezzo posta, ferrovia o aereo, il permesso accompagna la merce fino alla dogana di uscita, che svolge gli stessi adempimenti.
  • Le modalità operative di spedizione sono fissate con decreto ministeriale, assicurando uniformità procedurale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 57 T.U. Stupefacenti — Esportazione

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di esportazione, ne da' tempestivo avviso alla dogana di confine, atraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.

2. Copia del permesso e' inoltrata alle competenti autorita' del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.

3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.

4. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana da' immediata comunicazione al Ministero della sanita', segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di epsortazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nel presente articolo.

6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita'. Torna al sommario

Commento

Ratio e funzione della norma

L'articolo 57 del D.P.R. 309/1990 disciplina la fase esecutiva dell'esportazione legale di sostanze stupefacenti e psicotrope, inserendosi nel sistema di controllo internazionale tracciato dalla Convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961 e dalla Convenzione di Vienna del 1971. La norma persegue una duplice finalità: garantire la piena tracciabilità dei quantitativi autorizzati all'uscita dal territorio nazionale e assicurare il coordinamento tra le autorità italiane e quelle del Paese di destinazione, così da impedire che i flussi leciti si prestino a deviazioni verso il mercato illecito.

Il sistema italiano di autorizzazione all'esportazione si colloca all'interno di una rete di controlli multilaterali coordinati dall'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti (OICS/INCB), il quale riceve dalle autorità nazionali dati aggregati sui movimenti autorizzati. Il permesso di esportazione rappresenta il documento cardine di questo sistema: senza di esso nessuna spedizione transfrontaliera di sostanze incluse nelle tabelle dell'articolo 14 può legittimamente avvenire.

Struttura degli adempimenti

La procedura si articola in una sequenza di comunicazioni parallele e successive. Il Ministero della salute, una volta rilasciato il permesso, ha l'obbligo di informare tempestivamente sia la dogana di confine designata per l'uscita fisica della merce, sia il Servizio centrale antidroga (SCA), organo del Ministero dell'interno con funzioni di intelligence e coordinamento investigativo. La tempestività non è un mero standard organizzativo: la sua inosservanza potrebbe vanificare i controlli doganali e impedire al SCA di incrociare le informazioni con eventuali segnalazioni di traffici sospetti.

Sul piano documentale, la bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana deve riportare sulla matrice e sulla figlia gli estremi del permesso (data e numero). Il permesso originale rimane fisicamente allegato alla matrice, costruendo così un fascicolo cartolare che consente verifiche retroattive. La dogana ha poi l'obbligo di comunicare al Ministero l'effettiva uscita della merce, chiudendo il ciclo informativo: l'autorità concedente viene così a conoscenza dell'esecuzione dell'autorizzazione, con possibilità di rilevare eventuali discrasie tra quantitativi autorizzati e quantitativi effettivamente esportati.

Esportazione tramite vettori postali, ferroviari e aerei

Il comma 5 regola il caso delle spedizioni che non avvengono direttamente via dogana terrestre. Quando si utilizzano uffici postali, scali ferroviari o scali aerei, il permesso di esportazione deve essere consegnato dall'operatore al gestore del vettore, il quale è obbligato ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Questa previsione estende la catena di custodia documentale oltre i soggetti istituzionali (dogana, Ministero), coinvolgendo gli operatori infrastrutturali del trasporto. La dogana di uscita assume quindi gli stessi adempimenti previsti per le spedizioni terrestri.

Rapporti con altre norme del T.U.

L'articolo 57 va letto in combinato disposto con l'articolo 55 (permesso di esportazione: condizioni per il rilascio), l'articolo 56 (norme generali sulle autorizzazioni) e l'articolo 58 (transito). Il sistema di permessi bilaterali — esportazione dal Paese cedente, importazione nel Paese ricevente — risponde agli obblighi assunti dall'Italia nell'ambito delle convenzioni internazionali sugli stupefacenti. La violazione delle procedure di esportazione può integrare fattispecie penali ai sensi dell'articolo 73 T.U. (traffico illecito), ferma la necessità di accertare l'elemento soggettivo e la concreta pericolosità della condotta.

Casi pratici

Caso 1: Spedizione con permesso non trasmesso alla dogana

Tizio, responsabile di un'azienda farmaceutica autorizzata all'esportazione di un medicinale stupefacente, ottiene regolarmente il permesso ministeriale ma, per un disguido amministrativo interno, non provvede a informare tempestivamente la dogana di confine designata. La dogana, non ricevendo l'avviso ministeriale, blocca la spedizione e avvia un'ispezione. Tizio produce il permesso originale, dimostrando la regolarità dell'autorizzazione; l'operazione viene sbloccata dopo la verifica. A livello sanzionatorio, la mancata tempestiva comunicazione è un adempimento che fa capo al Ministero, non all'esportatore: Tizio è tuttavia esposto a responsabilità se abbia dolosamente o colposamente contribuito al ritardo. In sede ispettiva si accerterà se l'azienda abbia correttamente trasmesso tutta la documentazione richiesta al Ministero al momento della domanda.

Caso 2: Mancata allegazione del permesso alla bolletta postale

Caia, operante per conto di una società di distribuzione farmaceutica, spedisce via posta internazionale un quantitativo di sostanze stupefacenti ad uso medico verso un Paese UE. Omette di consegnare agli uffici postali il permesso di esportazione, che rimane nei propri archivi. La dogana di uscita, in mancanza del documento a scorta, trattiene il pacco e segnala l'irregolarità. Caia rischia che la spedizione venga qualificata come tentativo di esportazione non autorizzata, con possibile rilevanza penale ai sensi dell'art. 73 T.U. La difesa dovrà dimostrare la buona fede di Caia, l'esistenza del permesso regolare e la natura meramente procedurale dell'omissione, chiedendo l'applicazione di sanzioni amministrative anziché penali.

Caso 3: Discrepanza tra quantitativi esportati e permesso

In sede di controllo doganale, emerge che Sempronio, titolare di una ditta importatrice/esportatrice autorizzata, ha fatto uscire dal territorio italiano un quantitativo di sostanze stupefacenti superiore di circa il 10% rispetto a quanto indicato nel permesso ministeriale. La dogana di uscita rileva la discrepanza e la segnala al Ministero della salute e al Servizio centrale antidroga. Sempronio sostiene si tratti di un errore di pesatura. L'Autorità giudiziaria avvierà indagini per verificare se la condotta integri il reato di cui all'art. 73 T.U. o una violazione meramente formale delle prescrizioni autorizzative: in quest'ultimo caso si applicheranno le sanzioni amministrative previste dal Capo IV del T.U., con possibile revoca o sospensione dell'autorizzazione ministeriale.

Domande frequenti

Chi rilascia il permesso di esportazione di stupefacenti?

Il permesso è rilasciato dal Ministero della salute, che verifica il rispetto delle condizioni di legge e delle convenzioni internazionali. Solo dopo il rilascio l'operatore può procedere alla spedizione.

Quali soggetti vengono informati dopo il rilascio del permesso?

Il Ministero avvisa tempestivamente la dogana di confine designata per l'uscita e il Servizio centrale antidroga. Parallelamente, copia del permesso è trasmessa alle autorità del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.

Cosa deve risultare sulla bolletta doganale di esportazione?

Sulla matrice e sulla figlia della bolletta devono essere indicati la data e il numero del permesso di esportazione. Il permesso originale rimane fisicamente allegato alla matrice presso la dogana.

Come si esporta a mezzo posta o ferrovia?

L'operatore deve consegnare il permesso di esportazione agli uffici postali, agli scali ferroviari o aerei. Questi sono obbligati ad allegarlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita, che svolge gli stessi adempimenti previsti per le spedizioni terrestri.

Quali conseguenze ha la mancata comunicazione dell'uscita della merce?

La dogana di uscita ha l'obbligo di comunicare immediatamente al Ministero della salute l'avvenuta uscita, con gli estremi della bolletta e del permesso. Il mancato rispetto di questa procedura espone i responsabili a responsabilità amministrative e, nei casi più gravi, può rilevare penalmente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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