← Torna a Stupefacenti (DPR 309/1990)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sdoganamento con contrassegni doganali: la dogana procede allo sdoganamento solo dopo la presentazione dei documenti ex art. 52, co. 3, e il prelievo dei campioni; sulla bolletta matrice vengono annotati gli estremi del permesso ministeriale.
  • Bolletta di accompagnamento: la dogana rilascia una bolletta con tutti i dati essenziali dell'operazione e il termine perentorio entro cui dev'essere restituita con le attestazioni di scarico.
  • Attestazione di arrivo a destinazione: l'importatore deve far apporre sulla bolletta un'attestazione di arrivo da parte di polizia, carabinieri, GdF o agente di scorta; contestualmente la merce deve essere presa in carico sul registro di carico/scarico.
  • Restituzione della bolletta alla dogana: la dogana, ricevuta la bolletta con attestazione di scarico, informa Ministero della salute, Servizio centrale antidroga e GdF.
  • Processo verbale in caso di mancata restituzione: allo scadere del termine senza restituzione, la dogana redige processo verbale e informa tutte le autorità competenti, innescando i controlli.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 53 T.U. Stupefacenti — Sdoganamento e bolletta di accompagnamento

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell'articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione, nonche' il termine entro cui la bolletta medesima dovra' essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.

2. L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avra' cura di far apporre sulla boletta di accompagnamento dal piu' vicino ufficio di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.

3. La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve essere restituita, entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa, dall'importatore alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data e il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanita', il Servizio centrale antidroga ed il Comando della Guardia di finanza competente.

4. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorita' di cui al comma

3. Torna al sommario

Commento

Ratio e funzione della norma

L'art. 53 disciplina la fase conclusiva dell'importazione: lo sdoganamento in senso stretto e la successiva tracciabilità del percorso della merce dalla dogana al luogo di destinazione finale. La norma introduce lo strumento fondamentale della bolletta di accompagnamento, che è il documento di tracciatura fisica del carico di sostanze controllate dal momento dell'uscita dalla dogana fino al suo arrivo nel locale autorizzato di destinazione.

Il sistema della bolletta di accompagnamento con attestazione di scarico è un meccanismo di chiusura del ciclo di controllo: senza di esso, il permesso di importazione e lo sdoganamento sarebbero atti di autorizzazione sospesi nel vuoto, senza garanzie che la sostanza sia effettivamente giunta alla destinazione dichiarata anziché essere deviata verso circuiti illeciti.

Le condizioni per lo sdoganamento (comma 1)

La dogana procede allo sdoganamento al ricorrere di tre condizioni cumulative: presentazione dei documenti indicati nell'art. 52, co. 3; avvenuto prelievo dei campioni (per le categorie di sostanze che lo richiedono ai sensi dell'art. 54); apposizione dei contrassegni doganali sui colli. Sul documento di importazione (bolletta matrice) la dogana annota gli estremi del permesso ministeriale e vi allega il permesso stesso.

La bolletta di accompagnamento: struttura e contenuto

La bolletta di accompagnamento è il documento chiave dell'art. 53. Rilasciata dalla dogana contestualmente allo sdoganamento, deve contenere tutti i dati essenziali dell'operazione (identità dell'importatore, natura e quantità della sostanza, provenienza, dogana emittente) e il termine perentorio entro cui la bolletta deve essere restituita con le attestazioni di scarico. La perentorietà del termine è elemento qualificante: la sua scadenza senza adempimento innesca automaticamente l'obbligo di redigere processo verbale (co. 4).

L'attestazione di arrivo a destinazione (comma 2)

Il comma 2 disciplina il momento in cui la merce è arrivata fisicamente al luogo di destinazione. L'importatore deve far apporre sulla bolletta di accompagnamento un'attestazione di arrivo da parte di un ufficio di Polizia di Stato, un Comando dei Carabinieri, un Comando della Guardia di finanza, oppure dall'agente di scorta qualora questa sia stata disposta dalla dogana. La presenza di forze dell'ordine o di agente di scorta assicura che il controllo sull'arrivo avvenga sempre tramite un soggetto istituzionalmente responsabile. Contestualmente all'arrivo, l'importatore deve prendere in carico la sostanza sull'apposito registro previsto dagli artt. 60 e 62 T.U. 309/1990.

La restituzione della bolletta (comma 3)

Il comma 3 chiude il ciclo documentale: l'importatore deve restituire la bolletta alla dogana, munita dell'attestazione di arrivo, entro il termine perentorio. La dogana, ricevuta la bolletta regolare, informa il Ministero della salute, il Servizio centrale antidroga e il Comando della Guardia di finanza competente, citando data e numero della bolletta di importazione.

Il processo verbale per mancata restituzione (comma 4)

Il comma 4 prevede la conseguenza della mancata restituzione della bolletta entro il termine: la dogana redige d'ufficio processo verbale e informa tutte le autorità indicate nel co. 3. Il processo verbale segnala una situazione anomala: la sostanza è uscita dalla dogana ma non è documentato il suo arrivo a destinazione. Questo innesca un'attività di verifica da parte del Servizio centrale antidroga e della GdF. Sul piano penale, la mancata restituzione della bolletta non è di per sé reato, ma è un elemento indiziario che può concorrere a configurare, a seconda degli accertamenti, il reato di cui all'art. 70 (importazione illecita) o dell'art. 73 (traffico illecito) T.U. 309/1990.

Casi pratici

Caso 1: Sdoganamento regolare e attestazione di arrivo da parte dei Carabinieri

Tizio, responsabile della logistica di un deposito farmaceutico autorizzato, preleva dalla dogana di Bologna un lotto di ossicodone cloridrato regolarmente sdoganato con i contrassegni doganali. La dogana rilascia la bolletta di accompagnamento con un termine perentorio di dieci giorni. Al momento dell'arrivo della merce al magazzino, Tizio fa intervenire la stazione dei Carabinieri locale, che appone l'attestazione di arrivo a destinazione sulla bolletta. Tizio registra l'entrata nel registro di carico/scarico e restituisce la bolletta alla dogana nei termini prescritti. Il ciclo documentale si chiude regolarmente; la dogana informa Ministero, Servizio centrale antidroga e GdF dell'avvenuta buona fine dell'importazione.

Caso 2: Mancata restituzione della bolletta: processo verbale e verifiche

Un lotto di metadone cloridrato importato da Caia, titolare di una farmacia ospedaliera, viene regolarmente sdoganato. La bolletta di accompagnamento fissa un termine di quindici giorni. Allo scadere del termine, la bolletta non è stata restituita alla dogana di Roma perché Caia, per disorganizzazione interna, aveva smarrito il documento. La dogana redige processo verbale e informa il Servizio centrale antidroga e il Comando GdF competente. Il Comando GdF si reca presso il deposito della farmacia ospedaliera, riscontra la regolare presenza del lotto in magazzino e la corretta registrazione nel registro di carico/scarico. Caia ricostruisce la documentazione, fa apporre l'attestazione di arrivo e restituisce la bolletta tardivamente. Non vi è responsabilità penale, ma viene irrogata una sanzione amministrativa per l'inadempimento procedurale.

Caso 3: Deviazione della merce e rilevanza del sistema di tracciatura

Un lotto di fentanil transdermico viene sdoganato presso la dogana di Napoli su richiesta di Sempronio, agente di una società farmaceutica. La bolletta di accompagnamento fissa il termine di dieci giorni per la restituzione con attestazione di scarico. Allo scadere del termine senza restituzione, la dogana redige processo verbale. Le successive verifiche del Servizio centrale antidroga accertano che Sempronio aveva omesso di consegnare la merce al deposito dichiarato, dirottandola verso un soggetto terzo non autorizzato. L'istruttoria si trasforma in un'indagine penale per i reati di cui agli artt. 70 e 73 T.U. 309/1990, con applicazione di misura cautelare. Il sistema della bolletta di accompagnamento ha consentito di rilevare la deviazione del carico entro i termini previsti dalla norma, agevolando le indagini.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'contrassegni doganali' apposti al momento dello sdoganamento?

Sono sigilli o etichette ufficiali apposti dalla dogana sui colli contenenti le sostanze, che attestano l'avvenuto controllo e la conformità con il permesso di importazione. La loro presenza è condizione necessaria per il trasporto legale della merce verso la destinazione finale.

Il termine della bolletta di accompagnamento è sempre perentorio?

Sì. L'art. 53, co. 1, qualifica espressamente il termine come 'perentorio'. Lo scadere del termine senza restituzione della bolletta munita di attestazione di scarico obbliga la dogana a redigere processo verbale e a segnalare l'irregolarità al Ministero, al Servizio centrale antidroga e alla GdF.

Chi può apporre l'attestazione di arrivo a destinazione?

Un ufficio di Polizia di Stato, un Comando dei Carabinieri, un Comando della Guardia di finanza, oppure l'agente di scorta se disposto dalla dogana. L'attestazione deve essere apposta dopo che la merce è stata presa in carico sul registro di entrata/uscita previsto dagli artt. 60 e 62 T.U. 309/1990.

Cosa accade se la bolletta non viene restituita entro il termine?

La dogana redige processo verbale e informa Ministero della salute, Servizio centrale antidroga e GdF. Scattano controlli per localizzare la merce. Se risulta che la sostanza è stata deviata verso destinazioni non autorizzate, si configurano ipotesi di reato ex art. 70 o, nelle forme più gravi, ex art. 73 T.U. 309/1990.

La bolletta di accompagnamento è necessaria per tutte le importazioni di stupefacenti?

Sì, per tutte le importazioni regolate dal Titolo V del T.U. 309/1990. La bolletta è rilasciata dalla dogana contestualmente allo sdoganamento e accompagna il carico fino alla destinazione finale, costituendo il documento di tracciatura del transito sul territorio nazionale.

Quale registro deve aggiornare l'importatore all'arrivo della merce?

Il registro di entrata e uscita delle sostanze stupefacenti e psicotrope, tenuto dall'importatore ai sensi degli artt. 60 e 62 del T.U. 309/1990. L'annotazione dell'entrata è condizione preliminare perché l'agente di polizia o la GdF possano apporre l'attestazione di arrivo sulla bolletta di accompagnamento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.