Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 39 D.P.R. 309/1990 – Legge 22 dicembre 1975, n. 685 , art

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico in materia di stupefacenti

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Buoni acquisto 1.

Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.

2. Esso è diviso in tre sezioni.

La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente.

Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce.

La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.

3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell’operazione.

4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità.

Quando l’acquirente è titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all’autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Stupefacenti (DPR 309/1990).
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In sintesi

  • Disciplinava i buoni acquisto per sostanze stupefacenti o psicotrope: ogni buono era valido per una sola sostanza.
  • Il buono era suddiviso in tre sezioni: la matrice restava al richiedente (con fattura allegata), la seconda sezione al fornitore, la terza inviata al Ministero della sanità o all'autorità regionale.
  • Articolo soppresso dal 20 maggio 2014 dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, che ha riformato il sistema delle tabelle e dei controlli amministrativi sugli stupefacenti.

L'art. 39 del D.P.R. 309/1990 regolava il sistema dei buoni acquisto quale strumento di controllo amministrativo-documentale per l'approvvigionamento di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di soggetti autorizzati (ospedali, laboratori, farmacie). Ogni buono, utilizzabile per una sola sostanza, era strutturato in tre sezioni: la prima (matrice) rimaneva al richiedente con la fattura del fornitore a corredo; la seconda era consegnata al fornitore che vi allegava la propria copia della fattura; la terza veniva inviata al Ministero della sanità, oppure all'autorità regionale competente quando l'acquirente fosse titolare o direttore di farmacia. Il meccanismo assicurava una tracciabilità documentale capillare degli acquisti leciti, integrando il sistema dei registri di carico e scarico previsti dalle norme del Titolo III del T.U.

L'articolo è stato soppresso con decorrenza 20 maggio 2014 per effetto dell'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36 (convertito con L. 16 maggio 2014, n. 79), che ha riscritto il sistema delle tabelle di cui all'art. 14 T.U. e ridisegnato i controlli amministrativi sulle sostanze, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità della riforma Fini-Giovanardi (C. Cost. n. 32/2014). Il regime documentale dei buoni acquisto è stato assorbito e rinnovato dalla normativa regolamentare di settore.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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