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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 39 T.U. Stupefacenti — Buoni acquisto

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

Soppresso dal 20/05/2014 da: Decreto-legge del 20/03/2014 n. 36 Articolo 1

1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.

2. Esso e' diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda e' consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.

3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.

4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanita'. Quando l'acquirente e' titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorita' regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia. Torna al sommario

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Commento

L'art. 39 del D.P.R. 309/1990 regolava il sistema dei buoni acquisto quale strumento di controllo amministrativo-documentale per l'approvvigionamento di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di soggetti autorizzati (ospedali, laboratori, farmacie). Ogni buono, utilizzabile per una sola sostanza, era strutturato in tre sezioni: la prima (matrice) rimaneva al richiedente con la fattura del fornitore a corredo; la seconda era consegnata al fornitore che vi allegava la propria copia della fattura; la terza veniva inviata al Ministero della sanità, oppure all'autorità regionale competente quando l'acquirente fosse titolare o direttore di farmacia. Il meccanismo assicurava una tracciabilità documentale capillare degli acquisti leciti, integrando il sistema dei registri di carico e scarico previsti dalle norme del Titolo III del T.U.

L'articolo è stato soppresso con decorrenza 20 maggio 2014 per effetto dell'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36 (convertito con L. 16 maggio 2014, n. 79), che ha riscritto il sistema delle tabelle di cui all'art. 14 T.U. e ridisegnato i controlli amministrativi sulle sostanze, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità della riforma Fini-Giovanardi (C. Cost. n. 32/2014). Il regime documentale dei buoni acquisto è stato assorbito e rinnovato dalla normativa regolamentare di settore.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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