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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 39 D.P.R. 309/1990 – Legge 22 dicembre 1975, n. 685 , art
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico in materia di stupefacenti
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Buoni acquisto 1.
Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.
2. Esso è diviso in tre sezioni.
La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente.
Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce.
La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.
3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell’operazione.
4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità.
Quando l’acquirente è titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all’autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Stupefacenti (DPR 309/1990).
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi
L'art. 39 del D.P.R. 309/1990 regolava il sistema dei buoni acquisto quale strumento di controllo amministrativo-documentale per l'approvvigionamento di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di soggetti autorizzati (ospedali, laboratori, farmacie). Ogni buono, utilizzabile per una sola sostanza, era strutturato in tre sezioni: la prima (matrice) rimaneva al richiedente con la fattura del fornitore a corredo; la seconda era consegnata al fornitore che vi allegava la propria copia della fattura; la terza veniva inviata al Ministero della sanità, oppure all'autorità regionale competente quando l'acquirente fosse titolare o direttore di farmacia. Il meccanismo assicurava una tracciabilità documentale capillare degli acquisti leciti, integrando il sistema dei registri di carico e scarico previsti dalle norme del Titolo III del T.U.
L'articolo è stato soppresso con decorrenza 20 maggio 2014 per effetto dell'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36 (convertito con L. 16 maggio 2014, n. 79), che ha riscritto il sistema delle tabelle di cui all'art. 14 T.U. e ridisegnato i controlli amministrativi sulle sostanze, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità della riforma Fini-Giovanardi (C. Cost. n. 32/2014). Il regime documentale dei buoni acquisto è stato assorbito e rinnovato dalla normativa regolamentare di settore.