Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 75 T.U. Stupefacenti – Illeciti amministrativi per uso personale di stupefacenti

    Art. 75 T.U. Stupefacenti – Condotte integranti illeciti amministrativi

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope e' sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

    1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze: a) che la quantita' di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, nonche' della modalita' di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale; b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto.

    2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo

    116. 3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma

    13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilita' di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresi' all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilita' sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche' del certificato di idoneita' tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma

    4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma

    13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

    4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accer-tamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonche', eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma

    2. In tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalita' indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma

    1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata puo' essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma

    13. 5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto, qualora cio' non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potesta', li rende edotti delle circostanze di fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma

    2. 6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo' essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo

    75-bis. 7. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo' ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

    8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresi' al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno. 9.Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.

    150. Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma

    8. 10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

    10-bis. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato alla copertura degli oneri per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi di cui al comma

    10. 10-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma

    10-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

    11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

    12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n.

    689. 13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma

    2. 14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuita' della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterra', per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto puo' definire il procedimento con il formale invito a non fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno. Torna al sommario

  • Art. 74 T.U. Stupefacenti – Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti

    Art. 74 T.U. Stupefacenti – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio ' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

    2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

    3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

    4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occulte o tenute in luogo di deposito.

    5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo

    80. 6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

    7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

    7-bis. Nei confronti del condannato e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

    8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo Torna al sommario

  • Art. 73 T.U. Stupefacenti – Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti

    Art. 73 T.U. Stupefacenti – Produzione traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre, distribuisce, commercia, cquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. (1)

    1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta'.

    2. Chiunque essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

    2-bis. (Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b) decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50).

    3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

    4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni. (*)

    5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Il fatto non si considera di lieve entita' quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti, ovvero per le modalita' dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo e' punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalita'.

    5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte.

    5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

    6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata.

    7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. (2)

    7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Nei casi di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca, altresi', degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato. ___________________ (1) Con sentenza depositata il 25 febbraio 2014 n. 32 (in GU n.11 del (05-03-2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 77, comma 2 Cost., degli artt. 4bis e 4vicies-ter del d.l. n. 272/05 (convertito nella legge n. 49/06) nella parte in cui hanno modificato rispettivamente i commi 1 e 4 dell'art. 73 e sostituito gli artt. 13 e 14 delD.p.r. n. 309/90." (2) Con sentenza n.74/2016 (g.u. n. 15/2016) la Corte Costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'attuale art. 69-quarto comma del codice penale, in materia di attenuanti generiche e di recidiva, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art.73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99,quarto comma, cod. pen. Ciò nella considerazione che la riduzione di pena per il ravvedimento post delittuoso e collaborativo dell'imputato deve imporsi sul computo della pena derivante dalla recidiva reiterata perchè l'imputato non avrebbe alcun vantaggio ad aiutare le forze dell'ordine e la norma "premiale" sarebbe affetta da illogicità e irrazionalità. Torna al sommario

  • Art. 72 T.U. Stupefacenti – Uso terapeutico consentito dei preparati medicinali

    Art. 72 T.U. Stupefacenti – Attivita’ illecite

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. (Comma abrogato)

    2. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessita' patologiche del soggetto. Torna al sommario

  • Art. 71 T.U. Stupefacenti – Prescrizioni per la vendita

    Art. 71 T.U. Stupefacenti – Prescrizioni relative alla vendita

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    Soppresso da: Decreto-legge del 30/12/2005 n. 272 Articolo 4 ter et vicies

    1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.

    2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.

    3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

    4. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialita' e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo

    14. (*) Articolo abrogato dall'art. 4-vicies ter, comma 24, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n.

    49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n.

    272. Con decorrenza 21 marzo 2014 il presente articolo, ai sensi del comma 24, articolo 1 del decreto legge 20 marzo 2014 n. 36 è stato abrogato. Torna al sommario

  • Art. 70 T.U. Stupefacenti – Precursori di droghe

    Art. 70 T.U. Stupefacenti – Precursori di droghe

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Ai fini del presente articolo si intende per: a) sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di seguito denominate «sostanze classificate o precursori di droghe»: tutte le sostanze individuate e classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e nelle categorie 1, 2, 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , compresi miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi le miscele e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate, composti in modo che le sostanze stesse non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali quali definiti all' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e i medicinali veterinari quali definiti all' articolo 4, numero 1) del regolamento (UE) 2019/6 , in conformità al richiamo di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 ad eccezione dei medicinali e dei medicinali veterinari elencati nell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 ; b) operatore: una persona fisica o giuridica che operi nell'attività di immissione sul mercato di sostanze classificate, nonché una persona fisica o giuridica che operi, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 111/2005 , nell'ambito dell'importazione o dell'esportazione di sostanze classificate nei confronti di paesi non comunitari o svolga attività di intermediazione ad esse relative, comprese le persone la cui attività autonoma consiste nel fare dichiarazioni in dogana per i clienti sia a titolo principale sia a titolo accessorio rispetto ad un'altra attività; c) immissione sul mercato: l'attività di fornire, a titolo oneroso o gratuito, sostanze classificate nella Comunità ovvero di immagazzinare, di fabbricare, di produrre, di trasformare, di commerciare, di distribuire o di intermediare tali sostanze, ai fini di fornitura nella Comunità.

    2. Gli operatori che intendono effettuare, in relazione a sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, taluna delle attività di immissione sul mercato indicate nel comma 1, devono nominare un responsabile della commercializzazione, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004 , notificando al Ministero della salute le generalità della persona nominata. L'operatore che viola tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Può essere adottato il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , nonché l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.

    3. Gli operatori che, in relazione a taluna delle sostanze classificate nella categoria 1 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , intendano compiere taluna delle attività indicate nel comma 1, o comunque intendano detenere tali sostanze, devono munirsi di licenza rilasciata dal Ministero della salute in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004 , n. 111/2005 . Sono escluse dall'obbligo di licenza le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 1, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento. La licenza ha validità triennale ed è soggetta alla tassa di concessione governativa ed al pagamento della tariffa individuata secondo le modalità di cui al comma

    21. Le licenze sono comunicate al Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza ed all'Agenzia delle Dogane che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza. Il Ministero della salute può rilasciare licenze speciali ai laboratori ufficiali delle autorità competenti.

    4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.

    5. Gli operatori che immettono sul mercato, importano o esportano sostanze classificate di cui alla categoria 2 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, eccetto gli spedizionieri doganali o i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, devono registrarsi presso il Ministero della salute, in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004 , n. 111/2005 . Sono esclusi da detto obbligo gli operatori che effettuano transazioni nel corso dell'intero anno solare per quantità di sostanze classificate in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui all' allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004 . All'obbligo di registrazione sono altresì tenuti gli operatori che esercitano attività di esportazione riguardanti una delle sostanze classificate di cui alla categoria 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , con esclusione degli operatori che esportano nel corso dell'intero anno solare, quantità di sostanze classificate in categoria 3 non superiori ai valori soglia di cui all' allegato I al regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione del 24 aprile

    2015. Sono altresì escluse dall'obbligo di registrazione le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 2, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento, nonché le strutture o istituzioni, quali università, laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanità pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorità pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in categoria

    2. La registrazione di cui al presente comma ha validità triennale, è soggetta al pagamento della tariffa individuata secondo le modalità di cui al comma

    21. Le modalità di registrazione sono rese pubbliche sul sito del Ministero della salute.

    6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato di cui all' articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 273/2004 , e di importazione o esportazione di cui all' articolo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) 111/2005 , è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111 del 2005 . Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111 del 2005 . In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a un anno e sei mesi, dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , nonché dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 . Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, o nella categoria 4 dell' Allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , nonché dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 .

    7. In caso di operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione di sostanze classificate compiute in violazione degli obblighi di cui regolamenti (CE) n. 273/2004 e al regolamento (CE) n. 111/2005 , il Ministero della salute può sospendere la licenza o la registrazione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Il provvedimento di sospensione è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria locale, alla questura competente per territorio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche antidroga, al Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane.

    8. La distruzione delle sostanze di cui al comma 1, limitatamente a quelle di cui alla categoria 1, è effettuata nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 22, 23, 25 e

    25-bis. 9. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1 e 2 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005 è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di esportazione da parte del Ministero della salute, in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 . È altresì subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Ministero della salute l'esportazione delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005 verso uno dei Paesi di cui all' articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile

    2015. L'importazione delle sostanze appartenenti alla categoria 1 è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di importazione da parte del Ministero della salute in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 . Le autorizzazioni di cui sopra hanno validità semestrale, sono soggette alla tassa di concessione governativa e al pagamento della tariffa individuata secondo le modalità di cui al comma

    21. Tutte le esportazioni di sostanze classificate elencate alle categorie 1 e 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e le esportazioni di sostanze classificate elencate nelle categorie 2 e 3 del medesimo allegato, a destinazione dei paesi di cui all' articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, sono precedute da una notificazione preventiva all'esportazione, da trasmettere alle autorità competenti del paese di destinazione, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005 . Il Ministero della salute, rilasciata l'autorizzazione di importazione o di esportazione, ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata l'operazione.

    10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma

    4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2, 3 e 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma

    6. 11. All'interno del territorio dell'Unione europea le sostanze classificate nella categoria 1 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 possono essere fornite unicamente agli operatori in possesso di licenza per l'utilizzo di sostanze classificate in categoria 1, fatte salve le esclusioni di cui al comma

    3. Il trasgressore è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni e la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 e 3 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

    12. Gli acquirenti di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 devono rilasciare apposita dichiarazione all'operatore, che la certifica ed utilizza in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004 . L'operatore che viola tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Può essere adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 . Può essere altresì adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , nonché il provvedimento di sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 .

    13. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni che portano alla immissione sul mercato di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , secondo le modalità indicate nell'allegato III, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004 . Essi devono inoltre documentare le operazioni di importazione ed esportazione concernenti sostanze classificate, e le relative attività di intermediazione, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005 . Gli operatori devono altresì accertarsi, prima della fornitura di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2, della presenza di etichette recanti i nomi delle sostanze, come indicati nell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 . Analoga verifica deve essere svolta su tutte le spedizioni di sostanze classificate, nell'ambito di operazioni di importazione, esportazione o intermediazione, in conformità di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 111/2005 .

    14. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Può essere adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 . Può essere altresì adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, il provvedimento di sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , nonché il provvedimento di sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 .

    15. Gli operatori che svolgono attività commerciali all'interno del territorio nazionale e all'interno del territorio nazionale e tra l'Italia e paesi dell'Unione europea, nonché attività di importazione, esportazione e transito tra l'Italia e Paesi extracomunitari, hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 , le esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 nonché le esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 qualora soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma

    9. Gli operatori sono tenuti inoltre a inviare una volta l'anno entro il 15 febbraio al Ministero della salute una rendicontazione sintetica delle movimentazioni di sostanze classificate effettuate nel corso dell'anno precedente, secondo le modalità indicate nell'allegato III, in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005 .

    16. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 15 è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e alle sostanze classificate nelle categorie 2, 3 e 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 .

    17. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con il Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonché segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il trasgressore è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi del comma

    14. 18. La vigilanza nei confronti degli operatori è esercitata dal Ministero della salute, in conformità di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, per la cui esecuzione il predetto Ministero può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dal presente articolo. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti, gli operatori sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della salute ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti le operazioni di cui alla licenza o alla registrazione.

    19. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro chiunque, impedisce od ostacola lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo ed ispezione previste dal comma precedente. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell' allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e alle sostanze classificate nelle categorie 2, 3 e 4 dell' allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 .

    20. L'allegato III può essere modificato con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche antidroga, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.

    21. Alle attività di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione di cui ai commi 3, 5 e 9, il Ministero della salute provvede mediante tariffe a carico degli operatori, da determinarsi ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96 . Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al presente comma e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. Torna al sommario

  • Art. 69 T.U. Stupefacenti – Trasmissione dati e segnalazioni

    Art. 69 T.U. Stupefacenti – Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    Soppresso da: Decreto-legge del 30/12/2005 n. 272 Articolo 4 ter et vicies

    1. Gli enti e le imprese che producono, fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di cui all'articolo 14 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanita' i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio, nonche' alla destinazione specifica delle sostanze.

    2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

    3. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanita' gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipenza. Uguale obbligo spetta ai sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanita' deve essere omessa la menzione del nome della persona curata. (*) Articolo abrogato dall'art. 4-vicies ter, comma 24, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n.

    49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n.

    272. Con decorrenza 21 marzo 2014 il presente articolo, ai sensi del comma 24, articolo 1 del decreto legge 20 marzo 2014 n. 36 è stato abrogato. Torna al sommario

  • Art. 67 T.U. Stupefacenti – Denuncia perdita registri

    Art. 67 T.U. Stupefacenti – Perdita, smarrimento o sottrazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constastazione, devono farne denuncia scritta alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanita'.

    2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autorita' sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia. Torna al sommario

  • Art. 66 T.U. Stupefacenti: dati trimestrali e sanzioni

    Art. 66 T.U. Stupefacenti – Trasmissione di notizie e dati trimestrali

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresi', un rapporto sulla natura e quantita' delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonche' dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonche' per le foglie e pasta di coca e' indicato il titolo in sostanze attive ad azione stupefacente.

    2. Il Ministero della sanita' puo', in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.

    3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dell'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti e' punito con la sostanze amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire due milioni. Torna al sommario

  • Art. 65 T.U. Stupefacenti – Trasmissione annuale dati

    Art. 65 T.U. Stupefacenti – Obbligo di trasmissione di dati

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unita' sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente: a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico; b) la quantita' e qualita' delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno; c) la quantita' e la qualita' dei medicinali venduti nel corso dell'anno; d) la quantita' e la qualita' delle giacenze esistenti al 31 dicembre. Torna al sommario

  • Art. 64 T.U. Stupefacenti – Registro carico e scarico

    Art. 64 T.U. Stupefacenti – Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunita' temporanee.

    1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 46 e 47 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma 5, la data della somministrazione, la denominazione e la quantita' della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro e' intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.

    2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorita' sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione. Torna al sommario

  • Art. 63 T.U. Stupefacenti – Registro di lavorazione

    Art. 63 T.U. Stupefacenti – Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    psicotrope.

    1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantita' di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. Tale registro e' conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione.

    2. (Comma abrogato)

    3. Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanita' ed approvato con decreto del Ministro. Torna al sommario

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