Autore: Andrea Marton

  • Art. 1319 Codice della Navigazione – Espropriazione non ancora iniziata di nave e di aeromobile

    Art. 1319 Codice della Navigazione – Espropriazione non ancora iniziata di nave e di aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se prima dell’entrata in vigore delle norme del codice sia stato soltanto notificato il precetto e questo non sia ancora divenuto inefficace, il creditore deve, a pena di inefficacia del precetto stesso, dare inizio alla espropriazione secondo le norme del codice, entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle norme predette.

  • Art. 23 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    Art. 23 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Articolo abrogato

  • Art. 346 DPR 495/1992 – Marcia per file parallele

    Art. 346 DPR 495/1992 – Marcia per file parallele

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nel caso di marcia per file parallele è consentito lo scorrimento di una fila di veicoli rispetto a quella adiacente, in quanto ognuna delle file deve sempre procedere entro la propria corsia.

    2. Nella marcia rettilinea su file parallele è fatto obbligo ai veicoli non provvisti di motore ed ai ciclomotori di occupare esclusivamente la corsia di destra, mantenendosi il più possibile verso il margine della carreggiata.

    3. Quando, nella circolazione per file parallele, è consentito, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del codice, il cambio di corsia, chi effettua la manovra deve segnalarlo in tempo utile con l'uso degli appositi dispositivi, ma in ogni caso non deve creare intralcio o pericolo a chi percorre la corsia da impegnare.

    4. Prima di effettuare il cambio di corsia il conducente dovrà comunque accertare: a) che la corsia che intende occupare sia libera per un tratto sufficiente anteriormente e posteriormente utilizzando all'uopo gli appositi dispositivi retrovisori; b) che il veicolo che lo precede non abbia a sua volta già iniziato, ovvero segnalato d'iniziare, la stessa manovra.

    5. Nei bracci di entrata delle intersezioni, anche se privi di apposita segnaletica, i conducenti devono tempestivamente disporsi sulle corsie, demarcate o potenziali, destinate alle manovre che essi intendono effettuare così da realizzare l'incolonnamento predirezionale che dovrà essere mantenuto durante la fase d'attraversamentodell'intersezione stessa. Una volta effettuata la scelta della corsia il conducente è tenuto a rispettare la destinazione della corsia stessa, essendo assolutamente vietate le modifiche improvvise di direzione in corrispondenza dei bracci di ingresso alle aree delle intersezioni.

    6. In corrispondenza delle intersezioni disciplinate da semafori o da segnalazioni manuali, i conducenti dei veicoli a due ruote possono, nella corsia relativa alla direzione prescelta, affiancarsi agli altri veicoli in attesa del segnale di via.

    7. La manovra a zig-zag per portarsi sulla linea di arresto è vietata.

    8. Attraverso le porte della città ed i fornici aperti nelle mura urbane, ove il transito non sia regolato da appositi segnali o dagli agenti, i conducenti devono, di regola, impegnare il primo passaggio veicolare a cominciare dalla loro destra. Quando il traffico sia intenso e l'osservare la regola di cui sopra lo intralci, i veicoli possono impegnare anche gli altri fornici disponibili per ogni senso di marcia, usando tempestivamente gli appositi segnali, ai sensi del comma 3.

  • Art. 24 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 24 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 24 L. Fall. – Competenza del tribunale fallimentare

    Competenza del tribunale fallimentare

  • Art. 20 D.Lgs. 81/2017 – Trattamento, diritto all’apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore

    Art. 20 D.Lgs. 81/2017 – Trattamento, diritto all’apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore

    L. 22 maggio 2017, n. 81 – Statuto del lavoro autonomo

    1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

    2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.

  • Art. 140 D.P.R. 115/2002

    Art. 140 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi di cui all' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

  • Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio

    CCNL Commercio Confcommercio

    In sintesi

    Il CCNL Commercio garantisce alle lavoratrici in maternità obbligatoria il 100% della retribuzione grazie all’integrazione del 20% sul 80% INPS. Il congedo parentale (6 mesi madre + 6 mesi padre, elevabili a 7) è retribuito al 30% INPS con possibile integrazione contrattuale aziendale. Il rinnovo 2024 ha introdotto ulteriori tutele per genitori e lavoratori con disabilità a carico.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~2,8 milioni

    Tabella riepilogativa

    Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Commercio
    Tipologia Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4) 100% (80% INPS + 20% datore)
    Paternità obbligatoria 10 giorni lavorativi 100% INPS
    Congedo parentale 0-8 anni 6 mesi per genitore 30% INPS (eventuale integrazione)
    Congedo parentale 8-12 anni fino al 12° anno 30% (con limiti reddito)
    Allattamento 2 ore/giorno fino a 1 anno 100% INPS
    Congedo straordinario L.104 fino a 24 mesi nella vita lavorativa Indennità INPS

    Maternità obbligatoria

    La maternità obbligatoria dura 5 mesi, di norma 2 mesi prima del parto e 3 dopo. Flessibilità ammesse: 1+4 oppure 0+5 con attestazione medica di non rischio.

    L’INPS eroga indennità all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Commercio prevede che il datore di lavoro integri al 100% la retribuzione mantenendo continuità reddituale per la lavoratrice.

    Durante la maternità maturano regolarmente ferie, ROL, tredicesima, quattordicesima e TFR.

    Paternità obbligatoria

    Il padre lavoratore ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio (D.Lgs. 105/2022), fruibili dai 2 mesi precedenti al parto fino ai 5 mesi successivi. Indennità al 100% a carico INPS, anticipata dal datore.

    Il congedo va richiesto al datore con preavviso di almeno 5 giorni.

    Congedo parentale facoltativo

    Il congedo parentale è un periodo aggiuntivo di astensione facoltativa fruibile fino al 12° anno di età del figlio. Spettanze:

    • Madre lavoratrice: fino a 6 mesi continuativi o frazionati
    • Padre lavoratore: fino a 6 mesi, elevabili a 7 se almeno 3 mesi continuativi
    • Limite congiunto: 10 mesi totali (11 in caso di padre 3+ mesi continuativi)
    • Genitore solo: fino a 11 mesi

    L’indennità INPS è del 30% della retribuzione media. Alcuni accordi aziendali (di gruppi distributivi più grandi) prevedono integrazioni dal CCNL Commercio.

    Tutele aggiuntive del rinnovo 2024

    Il rinnovo del 22 marzo 2024 ha introdotto miglioramenti specifici per genitori e lavoratori con disabilità a carico:

    • Migliore conciliazione di orari per genitori con figli sotto i 14 anni
    • Estensione di alcune tutele per disabili gravi (L. 104/1992) con priorità nei trasferimenti
    • Possibilità di lavoro agile (smart working) per genitori di figli sotto i 12 anni
    • Permessi retribuiti aggiuntivi per visite specialistiche pediatriche

    Casi pratici

    Tizia – Maternità obbligatoria completa
    Tizia (III livello, retribuzione 1.500 €) entra in maternità il 1° marzo 2026. Per 5 mesi percepisce l’80% INPS (~1.200 €) integrato dal datore al 100% (1.500 €). Maturano regolarmente ferie e 14ª. Al rientro è reintegrata nelle stesse mansioni.
    Caia – Allattamento e flessibilità
    Caia (IV livello) rientra al lavoro dopo 5 mesi di maternità. Per i prossimi 7 mesi (fino al primo compleanno del figlio) ha diritto a 2 ore/giorno di permesso per allattamento (al 100% INPS). Sceglie di entrare alle 11 invece che alle 9, mantenendo la retribuzione piena.
    Sempronio – Paternità obbligatoria
    Sempronio (II livello) richiede 10 giorni di congedo paternità nel mese del parto della moglie. Indennità INPS al 100% per tutti i 10 giorni lavorativi. Maturano regolarmente ferie e 14ª anche durante questo periodo.

    Domande frequenti

    Quanto dura la maternità obbligatoria nel CCNL Commercio?
    5 mesi totali: 2 mesi prima del parto e 3 dopo (di norma). Flessibilità “1+4” o “0+5” con attestazione medica di non rischio.
    Quanto prendo durante la maternità?
    100% della retribuzione: 80% INPS + 20% integrazione del datore di lavoro prevista dal CCNL Commercio.
    Quanti giorni di paternità obbligatoria?
    10 giorni lavorativi al 100% INPS, fruibili nei 2 mesi prima e nei 5 mesi dopo la data del parto.
    Posso essere licenziata se sono incinta?
    No. Dal momento della comunicazione della gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino vige divieto assoluto di licenziamento, salvo causa di forza maggiore.
    Cosa cambia con il rinnovo 2024?
    Miglioramenti per conciliazione genitori (smart working figli <12 anni), permessi pediatrici aggiuntivi, priorità trasferimenti per disabili gravi a carico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio, comporto e indennità e Periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 67 TUEL – Articolo 67

    Art. 67 TUEL – Articolo 67

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

  • Art. 28 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 28 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 28 L. Fall. – Requisiti per la nomina a curatore

    Requisiti per la nomina a curatore

  • Articolo 55 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 55 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 55 CCII – Procedimento

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Nei casi previsti dall’articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o della procedura di liquidazione giudiziale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Alla trattazione provvede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l’audizione delle parti. Le udienze si svolgono preferibilmente con sistemi di videoconferenza.

    2. Il giudice, nei casi di cui all’articolo 54, commi 1, 2, terzo periodo, e 3, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti avanti a sè, ove già non disposta ai sensi dell’articolo 41, assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. Le misure perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. In caso di misure richieste ai sensi dell’articolo 54, comma 2, terzo periodo, le disposizioni del presente comma si applicano solo se si tratta di misure diverse da quelle di cui al primo periodo del medesimo comma 2 dell’articolo 54.

    3. Nel caso previsto dall’articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l’iscrizione. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell’articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo e la domanda può essere riproposta. Le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.

    4. Il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 8, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate.

    5. Su richiesta del debitore o del commissario giudiziale o, in caso di atti di frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il tribunale accerta che le misure protettive concesse non soddisfano più l’obiettivo di agevolare le trattative.

    6. I provvedimenti di cui all’articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 5, e 50.

    7. In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore, viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.

  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 13/2024: nuovi ISA Indici Sintetici di Affidabilità

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 13/2024: nuovi ISA Indici Sintetici di Affidabilità

    D.Lgs. 13/2024 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    ISA aggiornati. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • Art. 88 TUEL – Articolo 88

    Art. 88 TUEL – Articolo 88

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. All’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.