In sintesi
- In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri (o di loro parti o dei relativi documenti giustificativi), gli interessati devono presentare denuncia scritta entro ventiquattro ore dalla constatazione.
- La denuncia va presentata alla più vicina autorità di pubblica sicurezza (Questura, Commissariato, Stazione dei Carabinieri) e una comunicazione deve essere inviata al Ministero della salute.
- Per le farmacie la comunicazione deve essere rivolta all'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia, in luogo del Ministero.
- L'obbligo si applica a tutti i soggetti tenuti alla tenuta dei registri di cui agli artt. 60-66 del T.U. 309/1990.
- Le violazioni dell'art. 67 rientrano nel perimetro sanzionatorio dell'art. 68 del T.U.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 67 T.U. Stupefacenti — Perdita, smarrimento o sottrazione
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constastazione, devono farne denuncia scritta alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanita'.
2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autorita' sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia. Torna al sommario
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e funzione della norma
L'art. 67 del D.P.R. 309/1990 introduce un obbligo di denuncia immediata al verificarsi di eventi che compromettano l'integrità documentale del sistema di tracciabilità degli stupefacenti. La ratio è duplice: da un lato, consentire all'autorità di pubblica sicurezza di intervenire tempestivamente per recuperare i documenti smarriti o sottratti e, soprattutto, per verificare se la sparizione sia collegata a movimentazioni illecite delle sostanze; dall'altro, tutelare il soggetto obbligato alla tenuta dei registri da imputazioni per le irregolarità documentali che potrebbero emergere in sede ispettiva successiva, offrendo un'esimente procedurale («ho denunciato la perdita entro ventiquattro ore»).
Presupposto e decorrenza del termine
Il termine di ventiquattro ore non decorre dall'evento materiale (perdita, smarrimento o sottrazione) ma dalla sua constatazione. Questo elemento è di rilievo pratico: in una farmacia o in un magazzino farmaceutico, la sottrazione di documenti potrebbe essere scoperta giorni dopo la sua consumazione, durante un controllo periodico degli archivi. Il termine di ventiquattro ore decorre dal momento in cui il responsabile si accorge della mancanza, non da quello (spesso non accertabile con certezza) in cui la mancanza si è verificata. In sede penale, la prova del momento della constatazione potrà essere fornita tramite testimonianze, registrazioni di accesso agli archivi, o altri elementi documentali.
Oggetto della denuncia
L'art. 67 co. 1 elenca tre tipologie di eventi: (a) perdita — l'impossibilità definitiva di recuperare il documento, ad esempio per distruzione accidentale in incendio; (b) smarrimento — l'assenza temporanea o l'impossibilità di localizzare il documento, con l'eventualità del suo recupero; (c) sottrazione — l'appropriazione del documento da parte di terzi non autorizzati, che configura anche un possibile reato (furto, rapina o appropriazione indebita a seconda delle circostanze). L'obbligo si estende non solo ai registri nella loro interezza, ma anche a parti di registri (ad esempio, pagine staccate o estratti) e ai documenti giustificativi delle operazioni registrate (bolle di accompagnamento, ricette, autorizzazioni specifiche).
Destinatari della denuncia e della comunicazione
Il comma 1 prevede due adempimenti paralleli: la denuncia scritta alla «più vicina autorità di pubblica sicurezza» (Questura, Commissariato di polizia o Stazione dei Carabinieri, a seconda della localizzazione) e la comunicazione al Ministero della salute. Il ricorso all'autorità di pubblica sicurezza è espressione della valenza penalistica dell'obbligo: la perdita o la sottrazione di registri di stupefacenti è un evento di interesse non solo sanitario-amministrativo ma anche di ordine pubblico, in quanto può essere il preludio o il postfatto di movimentazioni illecite. La comunicazione al Ministero della salute, distinta dalla denuncia, ha invece finalità di aggiornamento del sistema di controllo amministrativo: il Ministero potrà così aggiornare il fascicolo dell'operatore e disporre eventuali verifiche ispettive.
Per le farmacie, il comma 2 introduce una disciplina derogatoria: la comunicazione non va al Ministero della salute bensì all'autorità sanitaria locale (ASL) nella cui circoscrizione ha sede la farmacia. La deroga si giustifica con la struttura dei controlli sulle farmacie, che avvengono in primo luogo attraverso le ASL e non direttamente attraverso il Ministero. La denuncia all'autorità di pubblica sicurezza rimane invece obbligatoria anche per le farmacie.
Sanzioni e rapporto con l'art. 68
La violazione dell'obbligo di denuncia ex art. 67 rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 68 co. 1, che punisce con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda chi non ottemperi alle norme sugli obblighi «di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67». La mancata denuncia nei termini può aggravare la posizione processuale del soggetto responsabile, in quanto l'assenza della denuncia tempestiva può essere valorizzata come elemento indiziante di una consapevolezza della sottrazione o perdita e di una volontà di occultare le irregolarità documentali. Viceversa, la presentazione tempestiva della denuncia può costituire elemento a favore dell'imputato, dimostrando la buona fede e la collaborazione con le autorità.
Profili penalistici: il concorso con reati di furto e appropriazione
Quando la perdita dei registri è dovuta a una sottrazione da parte di terzi, il titolare del registro è vittima di un illecito (furto, rapina, appropriazione indebita) e al contempo è il soggetto tenuto alla denuncia. In questi casi, la denuncia ex art. 67 si cumula con la querela o la denuncia per il reato subito, e le due procedure possono svolgersi parallelamente. La sottrazione di registri di stupefacenti da parte di dipendenti o soggetti interni potrebbe anche prefigurare, qualora connessa a movimentazioni illecite delle sostanze, scenari associativi rilevanti ai fini degli artt. 73 o 74 T.U.
Casi pratici
Caso 1: Farmacia: smarrimento di pagine del registro
La titolare della farmacia, Caia, nel corso di un riordino dell'archivio si accorge che le ultime dodici pagine del registro di carico e scarico degli stupefacenti dell'anno precedente risultano mancanti. Caia non riesce a determinare se si tratti di smarrimento o di sottrazione. Presentando la comunicazione all'ASL di riferimento entro ventiquattro ore dalla constatazione e la denuncia scritta alla più vicina Stazione dei Carabinieri, adempie agli obblighi dell'art. 67. L'ASL effettua una verifica incrociata tra le pagine disponibili e la documentazione parallela (ricette archiviate, bolle dei fornitori), accertando che non vi siano discrepanze nelle quantità di stupefacenti gestite nel periodo. L'adempimento tempestivo dell'art. 67 evita a Caia la contestazione delle più gravi violazioni dell'art. 68.
Caso 2: Incendio in un magazzino farmaceutico: perdita integrale
Un incendio di origine accidentale distrugge il magazzino di Tizio, un'impresa autorizzata all'ingrosso di medicinali a base di oppioidi. Tra i documenti distrutti vi sono tre anni di registri di carico e scarico. Tizio, nelle ventiquattro ore successive alla constatazione dell'entità dei danni, presenta denuncia scritta alla Questura e comunicazione al Ministero della salute. Grazie alle copie digitali dei registri salvate su server remoto e ai documenti di trasporto conservati dai fornitori, è possibile ricostruire parzialmente le movimentazioni. L'adempimento dell'obbligo di denuncia ex art. 67 protegge Tizio da contestazioni per omessa tenuta dei registri, anche se l'autorità potrà richiedere la ricostruzione documentale nei limiti del possibile.
Caso 3: Mancata denuncia e aggravamento della posizione processuale
Durante un'ispezione dell'autorità sanitaria locale, emerge che il registro di carico e scarico degli stupefacenti della struttura ambulatoriale gestita da Sempronio presenta un'interruzione di sei mesi per le pagine relative a un determinato principio attivo. Alla domanda degli ispettori, Sempronio dichiara che le pagine erano state sottratte da un dipendente, ma di non aver mai presentato denuncia. La mancata denuncia ex art. 67 viene contestata come violazione dell'art. 68 e, nel contesto delle successive indagini sui movimenti non documentati, viene valutata come elemento indiziante a carico di Sempronio rispetto all'ipotesi di concorso nella deviazione delle sostanze verso circuiti illeciti, poiché l'omissione denuncia è compatibile con la volontà di occultare le irregolarità.
Domande frequenti
Entro quanto tempo deve essere presentata la denuncia di perdita dei registri?
Entro ventiquattro ore dalla constatazione dell'evento (perdita, smarrimento o sottrazione). Il termine decorre dalla scoperta, non dall'evento materiale, che potrebbe essere avvenuto in un momento precedente non accertabile.
A chi va presentata la denuncia?
Alla più vicina autorità di pubblica sicurezza (Questura, Commissariato o Stazione dei Carabinieri) e, in aggiunta, al Ministero della salute. Per le farmacie, la comunicazione al Ministero è sostituita da quella all'ASL competente per territorio.
L'obbligo riguarda solo i registri interi o anche le singole pagine?
L'obbligo si estende alla perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti (anche singole pagine) e dei relativi documenti giustificativi delle operazioni registrate.
Quali sono le conseguenze della mancata denuncia?
La violazione dell'art. 67 è sanzionata dall'art. 68 T.U. (arresto sino a due anni o ammenda). Inoltre, la mancata denuncia può essere valutata come elemento indiziante in processi per reati più gravi, in quanto è compatibile con la volontà di occultare irregolarità nei movimenti delle sostanze.
La denuncia tempestiva protegge il titolare dei registri da contestazioni?
Sì, in misura significativa. La presentazione tempestiva della denuncia dimostra la buona fede del soggetto responsabile e può escludere la contestazione delle irregolarità documentali che emergono a seguito della perdita, sempreché le movimentazioni delle sostanze siano riscontrabili da documentazione parallela.
L'obbligo di denuncia si applica anche in caso di incendio accidentale?
Sì. L'art. 67 parla di 'perdita' (che comprende la distruzione accidentale), senza distinguere tra cause accidentali e dolose. In caso di incendio, furto o altro evento, l'obbligo di denuncia nei termini rimane invariato indipendentemente dalla causa della perdita.
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