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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 69 D.P.R. 309/1990 – Legge 22 dicembre 1975, n. 685 , art
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico in materia di stupefacenti
Articolo abrogato. Non è più in vigore. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni 1.
Gli enti e le imprese che producono, fabbricano o commerciano all’ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di cui all’articolo 14 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanità i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio, nonché alla destinazione specifica delle sostanze.
2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
3. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza.
Uguale obbligo spetta ai sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura.
Nelle segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione del nome della persona curata
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Stupefacenti (DPR 309/1990).
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi
L'art. 69 del D.P.R. 309/1990 costituiva un presidio informativo a doppio binario. Il primo binario era di natura commerciale-statistica: i produttori, i fabbricanti e i grossisti di sostanze indicate nella tabella VI (precursori e sostanze di minore pericolosità) erano tenuti a comunicare ogni anno al Ministero della sanità i volumi di produzione, fabbricazione, commercio e la destinazione specifica delle sostanze. L'inosservanza era punita con sanzione amministrativa pecuniaria (da lire 100.000 a lire 1.000.000). Il secondo binario era di vigilanza clinica: direttori di strutture sanitarie e singoli medici erano obbligati a segnalare tempestivamente al Ministero gli effetti dannosi riscontrati, con particolare riguardo ai fenomeni di assuefazione e farmacodipendenza, mantenendo l'anonimato del paziente.
La norma è stata soppressa dall'art. 4-vicies ter, comma 24, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (c.d. riforma Fini-Giovanardi), convertito con L. 21 febbraio 2006, n. 49. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014 - che ha dichiarato incostituzionale la norma abrogatrice della riforma Fini-Giovanardi per eccesso di delega - l'art. 1 del D.L. 20 marzo 2014, n. 36 ha comunque confermato l'abrogazione dell'art. 69 con decorrenza 21 marzo 2014, stabilizzando definitivamente la soppressione. I flussi informativi già previsti dalla norma sono stati riassorbiti da disposizioni regolamentari settoriali e dal sistema nazionale di farmacovigilanza.