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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 71 T.U. Stupefacenti — Prescrizioni relative alla vendita

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

Soppresso da: Decreto-legge del 30/12/2005 n. 272 Articolo 4 ter et vicies

1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.

2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.

3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

4. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialita' e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo

14. (*) Articolo abrogato dall'art. 4-vicies ter, comma 24, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n.

49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n.

272. Con decorrenza 21 marzo 2014 il presente articolo, ai sensi del comma 24, articolo 1 del decreto legge 20 marzo 2014 n. 36 è stato abrogato. Torna al sommario

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Commento

L'art. 71 del D.P.R. 309/1990 disciplinava le prescrizioni farmaceutiche necessarie per la dispensazione al pubblico di sostanze stupefacenti o psicotrope di fascia intermedia e minore. Le sostanze comprese nelle tabelle IV e V dell'art. 14 — categoria che includeva sostanze con minore potenziale di abuso rispetto alle tabelle I e II — potevano essere cedute al pubblico unicamente dietro presentazione di ricetta medica, che il farmacista era tenuto a trattenere; faceva eccezione quanto previsto dalla Farmacopea ufficiale (tabella n. 4). Le sostanze della tabella VI (precursori e sostanze analoghe) erano parimenti soggette a ricetta medica, sebbene con regime procedurale più semplice. La violazione degli obblighi di ricetta era sanzionata con ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Il comma 4 imponeva ai prontuari farmaceutici del SSN di contrassegnare con asterisco tutte le specialità e le confezioni contenenti sostanze incluse nelle sei tabelle.

La norma è stata soppressa dall'art. 4-vicies ter, comma 24, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (riforma Fini-Giovanardi), convertito con L. 21 febbraio 2006, n. 49. A seguito della sentenza C. Cost. n. 32/2014, che ha caducato gran parte della riforma Fini-Giovanardi, il D.L. 36/2014 ha comunque ribadito l'abrogazione dell'art. 71 con decorrenza 21 marzo 2014. La disciplina della dispensazione dei farmaci stupefacenti è ora interamente regolata dal D.M. 31 marzo 2010 e dalle relative circolari ministeriali, nonché dal Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (codice del farmaco).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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