Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 71 D.P.R. 309/1990 – Legge 26 giugno 1990, n. 162 , art. 12, comma

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico in materia di stupefacenti

Articolo abrogato. Non è più in vigore. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Prescrizioni relative alla vendita 1.

Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell’articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.

2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell’articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.

3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con l’ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

4. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell’articolo 14

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Stupefacenti (DPR 309/1990).
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In sintesi

  • Le sostanze delle tabelle IV e V potevano essere vendute solo dietro presentazione di ricetta medica, trattenuta dal farmacista.
  • Le sostanze della tabella VI erano parimenti soggette a ricetta medica; la violazione era punita con ammenda.
  • Articolo soppresso dal D.L. 272/2005 (riforma Fini-Giovanardi) e definitivamente abrogato dal D.L. 36/2014, all'esito della sentenza C. Cost. n. 32/2014.

L'art. 71 del D.P.R. 309/1990 disciplinava le prescrizioni farmaceutiche necessarie per la dispensazione al pubblico di sostanze stupefacenti o psicotrope di fascia intermedia e minore. Le sostanze comprese nelle tabelle IV e V dell'art. 14 - categoria che includeva sostanze con minore potenziale di abuso rispetto alle tabelle I e II - potevano essere cedute al pubblico unicamente dietro presentazione di ricetta medica, che il farmacista era tenuto a trattenere; faceva eccezione quanto previsto dalla Farmacopea ufficiale (tabella n. 4). Le sostanze della tabella VI (precursori e sostanze analoghe) erano parimenti soggette a ricetta medica, sebbene con regime procedurale più semplice. La violazione degli obblighi di ricetta era sanzionata con ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Il comma 4 imponeva ai prontuari farmaceutici del SSN di contrassegnare con asterisco tutte le specialità e le confezioni contenenti sostanze incluse nelle sei tabelle.

La norma è stata soppressa dall'art. 4-vicies ter, comma 24, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (riforma Fini-Giovanardi), convertito con L. 21 febbraio 2006, n. 49. A seguito della sentenza C. Cost. n. 32/2014, che ha caducato gran parte della riforma Fini-Giovanardi, il D.L. 36/2014 ha comunque ribadito l'abrogazione dell'art. 71 con decorrenza 21 marzo 2014. La disciplina della dispensazione dei farmaci stupefacenti è ora interamente regolata dal D.M. 31 marzo 2010 e dalle relative circolari ministeriali, nonché dal Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (codice del farmaco).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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