Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 74 T.U. Stupefacenti – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per cio ' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occulte o tenute in luogo di deposito.

5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo

80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo Torna al sommario

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In sintesi

  • Punisce l'associazione di tre o più persone costituita allo scopo di commettere più delitti di traffico o spaccio di sostanze stupefacenti.
  • Distingue i ruoli apicali (promotori, capi, organizzatori, finanziatori), puniti con reclusione non inferiore a venti anni, dai semplici partecipi, puniti con non meno di dieci anni.
  • È un reato autonomo e di pericolo: si consuma con la costituzione del vincolo associativo, a prescindere dalla effettiva commissione dei reati-fine.
  • Prevede aggravanti per associazione numerosa (dieci o più membri) o armata, e una circostanza attenuante per la collaborazione processuale.
  • Se l'associazione è finalizzata a soli fatti di lieve entità (art. 73, comma 5), si applica la cornice più mite dell'art. 416 c.p.
  • È sempre disposta la confisca, anche per equivalente, del profitto e del prodotto del reato.
Indice dei contenuti

La ratio: colpire la struttura, non il singolo affare

L'art. 74 reprime un fenomeno qualitativamente diverso dal singolo episodio di spaccio: l'organizzazione stabile e programmatica dedita al narcotraffico. La norma anticipa la tutela penale alla fase associativa, considerando il vincolo tra più persone - con una struttura, una ripartizione di compiti e un programma criminoso indeterminato - come fonte autonoma di pericolo per la salute pubblica e l'ordine sociale. Si tratta di una fattispecie speculare all'associazione per delinquere comune (art. 416 c.p.), ma con disvalore e cornice edittale assai più severi, in ragione della pericolosità del traffico di droga e dei legami con la criminalità organizzata.

La fattispecie associativa: gli elementi costitutivi

Per la configurabilità del reato occorrono almeno tre persone associate allo scopo di commettere una pluralità di delitti tra quelli previsti dall'art. 73 (produzione, traffico, detenzione illecita) o dalle disposizioni richiamate dall'art. 70. Gli elementi essenziali sono tre: un accordo tra i partecipi non limitato a un singolo affare ma proiettato su un programma criminoso indeterminato; una struttura organizzativa, anche minima ed elementare, idonea a realizzare il programma; e la consapevolezza di ciascun aderente di far parte di un sodalizio stabile e di contribuire alla sua vita. Il vincolo associativo si distingue così dal mero concorso di persone in più reati di spaccio: nel concorso (art. 110 c.p.) l'accordo è occasionale e funzionale ai singoli episodi; nell'associazione esiste invece una organizzazione permanente che sopravvive alla realizzazione dei singoli reati-fine.

Reato di pericolo a consumazione anticipata

L'art. 74 è un reato di pericolo: si perfeziona con la sola costituzione e operatività del vincolo associativo, indipendentemente dalla effettiva commissione dei reati-fine. Per la punibilità del partecipe non è necessario che egli abbia materialmente compiuto cessioni di droga; è sufficiente che abbia prestato un contributo apprezzabile e consapevole alla vita del sodalizio. I reati-fine eventualmente commessi sono puniti autonomamente e concorrono con il reato associativo.

La cornice edittale e i ruoli

La norma gradua la pena in funzione del ruolo. I commi 1 e 2 distinguono nettamente le posizioni apicali - chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione, puniti con reclusione non inferiore a venti anni - dai semplici partecipi, puniti con reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è indicata solo nel minimo, restando affidato al giudice l'apprezzamento in concreto entro i limiti generali dell'art. 23 c.p.

Le aggravanti

Il comma 3 prevede un aumento di pena se gli associati sono dieci o più oppure se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di stupefacenti. Il comma 4 disciplina l'associazione armata, che ricorre quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche occulte o tenute in deposito: in tal caso la pena non può essere inferiore a ventiquattro anni per i ruoli apicali e a dodici anni per i partecipi. Il comma 5 richiama un ulteriore aumento se ricorre l'aggravante della lettera e) del comma 1 dell'art. 80 (sostanze adulterate o commiste).

L'associazione di lieve entità

Il comma 6 contiene una previsione di favore: se l'associazione è costituita per commettere esclusivamente fatti di lieve entità (art. 73, comma 5), non si applica la severa cornice dell'art. 74 ma il primo e il secondo comma dell'art. 416 c.p., con pene assai più contenute. La disposizione riconduce a proporzionalità il trattamento dei sodalizi minori dediti al piccolo spaccio.

La collaborazione processuale e la confisca

Il comma 7 prevede una rilevante attenuante per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive: la pena è diminuita dalla metà a due terzi. È uno strumento premiale che incentiva la collaborazione con la giustizia. Il comma 7-bis impone infine la confisca obbligatoria delle cose servite o destinate al reato e dei beni costituenti profitto o prodotto, ovvero, quando non possibile, la confisca per equivalente di beni nella disponibilità del reo per un valore corrispondente.

Casi pratici

Caso 1: Promotore o semplice partecipe?

Tizio è indagato per art. 74 con il ruolo di promotore. Dalle indagini emerge che si limitava a custodire saltuariamente piccoli quantitativi su incarico altrui, senza alcun potere decisionale né di gestione delle risorse del gruppo. La difesa chiede la riqualificazione della sua posizione da promotore (comma 1, reclusione non inferiore a venti anni) a mero partecipe (comma 2, non inferiore a dieci anni), evidenziando l'assenza di funzioni direttive o organizzative e di contributi alla strategia del sodalizio. La distinzione è decisiva per la cornice edittale applicabile.

Caso 2: Concorso di reati o associazione?

Caia, Tizio e Sempronio sono accusati di aver realizzato insieme tre cessioni di stupefacente in un mese. Il pubblico ministero contesta l'art. 74. La difesa sostiene che mancano gli elementi del vincolo associativo: nessuna struttura organizzativa, nessun programma criminoso indeterminato, ma solo un accordo occasionale e limitato a quei singoli episodi. Si chiede pertanto la derubricazione in concorso di persone (art. 110 c.p.) nei singoli reati di cui all'art. 73, con conseguente trattamento sanzionatorio sensibilmente più mite.

Caso 3: Collaborazione processuale e attenuante

Sempronio, partecipe di un sodalizio dedito al narcotraffico, decide di collaborare con l'autorita' giudiziaria fornendo elementi che consentono di individuare i canali di approvvigionamento e di sequestrare ingenti risorse del gruppo. La difesa richiede l'applicazione dell'attenuante speciale del comma 7, che prevede la riduzione della pena dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o sottrarre all'associazione risorse decisive. Il giudice dovrà valutare l'effettiva utilità del contributo offerto.

Domande frequenti

Quante persone servono per configurare l'associazione dell'art. 74?

Occorrono almeno tre persone associate allo scopo di commettere una pluralità di delitti in materia di stupefacenti. Il numero minimo di tre è un elemento costitutivo del reato: con due sole persone si potrà configurare al più un concorso in singoli reati, non l'associazione.

Che differenza c'è tra l'art. 74 e il concorso di persone nei reati di spaccio?

Nel concorso di persone (art. 110 c.p.) l'accordo è occasionale e limitato a singoli episodi. Nell'associazione esiste invece un vincolo stabile, una struttura organizzativa anche minima e un programma criminoso indeterminato, destinato a sopravvivere alla realizzazione dei singoli reati.

Il partecipe deve aver materialmente spacciato per essere punito?

No. L'art. 74 è un reato di pericolo che si consuma con la costituzione del vincolo associativo. Per la punibilità del partecipe basta un contributo apprezzabile e consapevole alla vita del sodalizio, anche senza aver compiuto personalmente cessioni di sostanza.

Cosa cambia se l'associazione è finalizzata solo a fatti di lieve entità?

Se il sodalizio è costituito per commettere esclusivamente fatti di lieve entità (art. 73, comma 5), il comma 6 dell'art. 74 esclude la cornice severa propria della norma e rinvia ai primi due commi dell'art. 416 c.p., con pene assai più contenute.

È prevista una riduzione di pena per chi collabora con la giustizia?

Sì. Il comma 7 prevede una diminuzione dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

La confisca è obbligatoria in caso di condanna?

Sì. Il comma 7-bis impone la confisca delle cose servite o destinate al reato e dei beni che ne costituiscono profitto o prodotto; quando ciò non sia possibile, è disposta la confisca per equivalente di beni nella disponibilità del condannato per un valore corrispondente.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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