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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina l'uso personale di stupefacenti: importazione, acquisto, ricezione o detenzione per farne uso personale non sono reato, ma costituiscono illecito amministrativo.
  • Le sanzioni sono amministrative: sospensione di patente, porto d'armi, passaporto e, per gli stranieri, del permesso di soggiorno per turismo, per periodi differenziati secondo la tabella della sostanza.
  • La destinazione all'uso personale si accerta con indici oggettivi: quantita' entro i limiti del decreto ministeriale, modalita' di presentazione e confezionamento, altre circostanze dell'azione.
  • Competente a irrogare le sanzioni e' il Prefetto, all'esito di un procedimento amministrativo con colloquio; in caso di disponibilita' di veicoli scatta il ritiro immediato della patente per trenta giorni.
  • L'interessato può essere invitato a un programma terapeutico o educativo; il suo positivo completamento porta alla revoca delle sanzioni.
  • E' prevista l'opposizione al giudice di pace (o al Tribunale per i minorenni) e, per i fatti di particolare tenuita', il mero invito formale a non reiterare la condotta.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 75 T.U. Stupefacenti — Condotte integranti illeciti amministrativi

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope e' sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze: a) che la quantita' di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, nonche' della modalita' di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale; b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto.

2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo

116. 3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma

13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilita' di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresi' all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilita' sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche' del certificato di idoneita' tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma

13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accer-tamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonche', eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma

2. In tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalita' indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma

1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata puo' essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma

13. 5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto, qualora cio' non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potesta', li rende edotti delle circostanze di fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma

2. 6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo' essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo

75-bis. 7. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo' ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresi' al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno. 9.Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.

150. Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma

8. 10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

10-bis. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato alla copertura degli oneri per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi di cui al comma

10. 10-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma

10-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n.

689. 13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma

2. 14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuita' della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterra', per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto puo' definire il procedimento con il formale invito a non fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno. Torna al sommario

Commento

La scelta di fondo: l'uso personale fuori dal penale

L'art. 75 e' la disposizione che, nel sistema del T.U., traccia il confine fondamentale tra ambito penale e ambito amministrativo. La detenzione di stupefacenti finalizzata all'uso esclusivamente personale non costituisce reato: chi, per farne uso personale, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o detiene sostanze stupefacenti o psicotrope e' soggetto a sanzioni amministrative, non a pena. Lo spaccio e ogni condotta finalizzata alla cessione a terzi restano invece nel perimetro del reato di cui all'art. 73. La distinzione e' decisiva: l'art. 75 non depenalizza il traffico, ma sottrae alla sanzione penale il consumatore.

Le sanzioni amministrative

Il comma 1 prevede sanzioni di natura interdittiva, modulate nel tempo a seconda della tabella di appartenenza della sostanza (da due mesi a un anno per le tabelle I e III; da uno a tre mesi per le tabelle II e IV): sospensione della patente di guida o dei certificati di abilitazione, ovvero divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; sospensione del passaporto e dei documenti equipollenti; per il cittadino extracomunitario, sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo. Si tratta dunque di misure che incidono su facolta' e abilitazioni, non sulla liberta' personale.

Gli indici di accertamento dell'uso personale

Il discrimine tra uso personale (illecito amministrativo) e detenzione finalizzata allo spaccio (reato ex art. 73) si fonda su indici oggettivi, indicati dal comma 1-bis. Rileva anzitutto che la quantita' non superi i limiti massimi fissati con decreto del Ministro della salute; rilevano poi le modalita' di presentazione della sostanza, il peso lordo complessivo, il confezionamento frazionato e ogni altra circostanza dell'azione da cui possa desumersi la destinazione a terzi. Per i medicinali contenenti sostanze stupefacenti vale il parametro del quantitativo prescritto. Sono criteri che il giudice o l'autorita' procedente valutano complessivamente: il superamento di una soglia non determina automaticamente la qualificazione come spaccio, così come quantita' modeste accompagnate da bilancini, materiale per il confezionamento o suddivisione in dosi possono deporre per la cessione.

Il procedimento davanti al Prefetto

Accertato il fatto, gli organi di polizia procedono alla contestazione e riferiscono entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici, al Prefetto competente in relazione al luogo di residenza o domicilio dell'interessato. Se al momento dell'accertamento la persona ha la disponibilita' di veicoli a motore, scatta il ritiro immediato della patente (e del certificato di idoneita' per i ciclomotori, con fermo amministrativo del veicolo) per trenta giorni. Il Prefetto, ricevuta la segnalazione, se ritiene fondato l'accertamento adotta apposita ordinanza convocando l'interessato per un colloquio, all'esito del quale valuta le sanzioni da irrogare e la loro durata. E' un procedimento amministrativo, retto in quanto compatibili dalle norme della legge 689/1981, con possibilita' per l'interessato di presentare scritti difensivi.

L'invito al programma terapeutico e la revoca delle sanzioni

Il legislatore privilegia la prospettiva del recupero rispetto a quella meramente afflittiva. Ricorrendone i presupposti, l'interessato e' invitato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze o una struttura privata autorizzata, ovvero un programma educativo e informativo personalizzato. Se l'interessato si sottopone con esito positivo al programma, il Prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni. La disposizione riflette l'impostazione che guarda al consumatore come a un soggetto da assistere piuttosto che da punire.

I rimedi e la disciplina del minore

Sono previsti distinti rimedi giurisdizionali: avverso l'ordinanza prefettizia che ritiene fondato l'accertamento e' proponibile opposizione al giudice di pace entro dieci giorni dalla notifica (al Tribunale per i minorenni se l'interessato e' minore); avverso il decreto sanzionatorio e' ammessa opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Per il minore, il Prefetto convoca i genitori o chi ne esercita la responsabilita', rendendoli edotti dei fatti e delle strutture disponibili. Gli atti del procedimento sono coperti da un vincolo di utilizzabilita' circoscritta, potendo essere usati solo ai fini delle misure di cui all'art. 75 e all'art. 75-bis.

La particolare tenuita': il formale invito

Il comma 14 introduce un meccanismo di favore per i casi di particolare tenuita' della violazione: quando ricorrano elementi tali da far presumere che la persona si asterra' in futuro dal reiterare la condotta, e limitatamente alla prima volta, il Prefetto può definire il procedimento con il solo formale invito a non fare più uso delle sostanze, in luogo della sanzione, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

Casi pratici

Caso 1: Uso personale o detenzione per spaccio?

Tizio viene fermato con un quantitativo di stupefacente lievemente superiore ai limiti del decreto ministeriale, ma privo di bilancini, materiale per il confezionamento o suddivisione in dosi, e dichiara di essere un consumatore. Il pubblico ministero contesta la detenzione finalizzata allo spaccio (art. 73). La difesa invoca la riconduzione del fatto nell'alveo dell'art. 75, valorizzando gli indici del comma 1-bis: l'assenza di frazionamento, le modalita' di presentazione e le circostanze dell'azione depongono per l'uso personale. Si chiede dunque l'archiviazione penale e il rinvio del fascicolo al Prefetto per il procedimento amministrativo.

Caso 2: Il colloquio davanti al Prefetto e il programma terapeutico

Caia, consumatrice abituale, viene segnalata al Prefetto e convocata per il colloquio previsto dall'art. 75. Su invito dell'autorita' aderisce a un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze e lo porta a termine con esito positivo. Documentato l'esito, il Prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni amministrative, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace. La vicenda illustra l'orientamento della norma verso il recupero del consumatore piuttosto che verso la mera afflizione.

Caso 3: Il ritiro immediato della patente

Sempronio e' trovato in possesso di una modesta quantita' di stupefacente per uso personale mentre ha con se' l'autovettura. Gli organi di polizia procedono all'immediato ritiro della patente per trenta giorni, ai sensi del comma 3 dell'art. 75, indipendentemente dall'esito del successivo procedimento prefettizio. Sempronio, ricevuta l'ordinanza con cui il Prefetto ritiene fondato l'accertamento, propone opposizione al giudice di pace entro il termine di dieci giorni dalla notifica, contestando la fondatezza dell'accertamento e la proporzionalita' delle sanzioni.

Domande frequenti

L'uso personale di stupefacenti e' reato?

No. Ai sensi dell'art. 75, importare, acquistare, ricevere o detenere stupefacenti per farne uso esclusivamente personale non costituisce reato, ma illecito amministrativo, punito con sanzioni interdittive irrogate dal Prefetto. Resta reato (art. 73) qualunque condotta finalizzata alla cessione a terzi.

Come si distingue l'uso personale dallo spaccio?

Il discrimine si fonda su indici oggettivi indicati dal comma 1-bis: la quantita' rispetto ai limiti fissati con decreto ministeriale, le modalita' di presentazione e di confezionamento della sostanza, il peso lordo e ogni altra circostanza dell'azione. Bilancini, frazionamento in dosi e materiale per il confezionamento possono deporre per la cessione.

Quali sanzioni si rischiano per uso personale?

Sanzioni amministrative interdittive: sospensione della patente o dei certificati di abilitazione alla guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e, per gli extracomunitari, del permesso di soggiorno per turismo, per periodi differenziati a seconda della tabella di appartenenza della sostanza.

Chi applica le sanzioni amministrative?

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto competente in relazione al luogo di residenza o domicilio dell'interessato, all'esito di un procedimento che prevede la convocazione per un colloquio e l'eventuale invito a seguire un programma terapeutico.

Cosa succede se si completa il programma terapeutico?

Se l'interessato si sottopone con esito positivo al programma terapeutico e socio-riabilitativo previsto dal comma 2, il Prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

E' possibile opporsi ai provvedimenti del Prefetto?

Si'. Avverso l'ordinanza con cui il Prefetto ritiene fondato l'accertamento e' proponibile opposizione al giudice di pace entro dieci giorni dalla notifica (al Tribunale per i minorenni se l'interessato e' minore); avverso il decreto sanzionatorio e' ammessa opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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