- Gli enti e le imprese autorizzati all'importazione o esportazione trasmettono al Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati sui permessi utilizzati nel trimestre precedente.
- Chi è autorizzato alla fabbricazione deve trasmettere anche un rapporto su materie prime ricevute, utilizzate e sui medicinali prodotti e venduti nel trimestre.
- Per oppio grezzo, foglie e pasta di coca il rapporto deve indicare il titolo in sostanze attive ad azione stupefacente.
- Il Ministero può in ogni momento richiedere notizie e dati aggiuntivi, con termine stabilito per la risposta.
- La violazione degli obblighi di comunicazione degli artt. 65 e 66 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria (salvo che il fatto costituisca reato).
Testo dell'articoloVigente
Art. 66 T.U. Stupefacenti — Trasmissione di notizie e dati trimestrali
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresi', un rapporto sulla natura e quantita' delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonche' dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonche' per le foglie e pasta di coca e' indicato il titolo in sostanze attive ad azione stupefacente.
2. Il Ministero della sanita' puo', in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dell'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti e' punito con la sostanze amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire due milioni. Torna al sommario
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Commento
Ratio e struttura della norma
L'art. 66 del D.P.R. 309/1990 introduce un obbligo di comunicazione a cadenza trimestrale, che affianca e integra quello annuale dell'art. 65 con una frequenza più ravvicinata. La ratio è quella di garantire un monitoraggio continuativo e non solo retrospettivo del flusso di sostanze stupefacenti e psicotrope attraverso i canali del commercio internazionale: una rilevazione solo annuale potrebbe non consentire l'intercettazione tempestiva di anomalie nel flusso di importazioni ed esportazioni. L'art. 66 risponde pertanto a una logica di prevenzione preventiva, inserita in un sistema di controllo che combina la tracciabilità documentale (registri di carico/scarico, registro di lavorazione) con la reportistica periodica alle autorità centrali.
Ambito soggettivo: importatori, esportatori, fabbricanti
Il comma 1 distingue tra due categorie di soggetti obbligati: (a) gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'art. 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni nel trimestre: essi devono comunicare i dati relativi ai permessi di importazione o esportazione utilizzati, con indicazione delle sostanze, delle quantità e dei paesi di origine/destinazione; (b) gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione: essi devono trasmettere in aggiunta un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute e utilizzate per la lavorazione di stupefacenti o psicotropi, nonché dei medicinali ricavati e venduti nel trimestre. La comunicazione degli importatori/esportatori riguarda i «permessi utilizzati»: non è sufficiente indicare le autorizzazioni in astratto, occorre precisare quali sono state effettivamente sfruttate e per quali movimenti.
Dato sul titolo per oppio, coca e pasta
Il comma 1 impone che, per l'oppio grezzo nonché per le foglie e pasta di coca, il rapporto indichi il «titolo in sostanze attive ad azione stupefacente». Questa prescrizione specifica è giustificata dalla variabilità naturale del contenuto di principio attivo in queste materie prime vegetali o semi-lavorate: un chilogrammo di oppio grezzo può contenere quantità assai diverse di morfina e codeina a seconda della provenienza geografica e del processo di estrazione. L'indicazione del titolo consente al Ministero di operare una conversione standardizzata dei dati e di confrontarli con le statistiche internazionali dell'INCB. Omettere o falsificare il titolo renderebbe fuorviante l'intera comunicazione sulla quantità di principio attivo effettivamente importato o lavorato.
Potere di richiesta straordinaria del Ministero
Il comma 2 attribuisce al Ministero della salute il potere di richiedere «in qualsiasi momento» agli enti o alle imprese autorizzate notizie e dati ulteriori rispetto a quelli previsti dagli artt. 65 e 66, fissando il termine per la risposta. Questo potere di indagine amministrativa è essenzialmente discrezionale: può essere esercitato a seguito di segnalazioni anomale, in occasione di indagini penali in corso, oppure come misura di controllo a campione. Il termine per la risposta è stabilito dal Ministero caso per caso; la sua inosservanza integra la violazione sanzionata dal comma 3.
Il comma 3 e il sistema sanzionatorio amministrativo
Il comma 3 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca le informazioni previste dagli artt. 65 e 66 entro il termine stabilito, ovvero fornisca dati inesatti o incompleti, sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire due milioni. La formulazione in lire è quella originaria del 1990 e non è stata rivalutata da un provvedimento espresso, il che nella prassi ha portato a questioni interpretative: il rinvio al valore attualizzato attraverso i coefficienti ISTAT ovvero la permanenza del valore nominale. Va notato che i valori in lire dell'art. 66 co. 3 sono sensibilmente inferiori a quelli dell'art. 68 co. 1-bis (espressi in euro), il che riflette la differente gravità delle condotte: la mera omissione informativa è meno grave della violazione degli obblighi di tenuta dei registri.
La clausola «salvo che il fatto costituisca reato» — formula tipica del diritto penale amministrativo italiano — attribuisce alla sanzione un carattere sussidiario: se la condotta integra anche gli estremi di un reato (ad esempio la falsificazione dei dati per occultare un traffico illecito, ipotizzabile come concorso nell'art. 73 o come falsità in atti), si applica solo la sanzione penale, assorbendo quella amministrativa. Il confine tra omissione/imprecisione negligente (illecito amministrativo) e omissione/falsificazione dolosa funzionale a occultare reati gravi (illecito penale) è il principale nodo interpretativo.
Rapporti con altri obblighi sanzionatori del T.U.
L'art. 66 co. 3 non duplica l'art. 68: il primo sanziona le violazioni degli obblighi di comunicazione (trasmissione dati), mentre l'art. 68 sanziona le violazioni degli obblighi di tenuta dei registri. Se un'impresa omette sia di tenere correttamente il registro di lavorazione sia di trasmettere i dati annuali e trimestrali, le due violazioni concorrono tra loro, l'una ricadendo nell'art. 68, l'altra nell'art. 66 co. 3, salvo che il fatto più grave assorba quello meno grave.
Casi pratici
Caso 1: Omessa comunicazione trimestrale per un importatore
La società di cui è responsabile Tizio, autorizzata all'importazione di materie prime stupefacenti per uso farmaceutico, non trasmette al Ministero della salute i dati trimestrali relativi ai permessi di importazione utilizzati per due trimestri consecutivi, invocando difficoltà di sistema informatico. Il Ministero, non ricevendo la comunicazione, avvia un procedimento per la violazione dell'art. 66 co. 3. Tizio produce tutta la documentazione relativa alle importazioni effettivamente avvenute, dimostrando che i dati erano disponibili e che il mancato invio era imputabile a un disservizio del software gestionale. Viene irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria. Il caso evidenzia la necessità di presidi organizzativi interni indipendenti dai sistemi informatici per il rispetto delle scadenze trimestrali.
Caso 2: Dati inesatti sul titolo dell'oppio grezzo
Caia, responsabile tecnico di un'impresa autorizzata alla lavorazione di oppio grezzo, trasmette il rapporto trimestrale indicando per tre lotti importati un titolo in morfina dell'8%, mentre le analisi di qualità interne attestano un titolo del 12%. La difformità viene rilevata dal Ministero nell'incrocio con i dati dell'INCB forniti dal paese esportatore. Caia giustifica lo scarto con un diverso metodo analitico utilizzato. Il Ministero contesta la violazione dell'art. 66 co. 3 per dati «inesatti», avviando altresì una verifica sulla coerenza tra la morfina effettivamente disponibile e i medicinali prodotti e venduti nel trimestre, per escludere deviazioni verso canali illeciti.
Caso 3: Rifiuto di rispondere alla richiesta ministeriale straordinaria
A seguito di un'indagine della DCSA su un fornitore estero di materie prime, il Ministero della salute esercita il potere di cui all'art. 66 co. 2 e richiede all'impresa guidata da Sempronio la documentazione dettagliata su tutti i lotti acquistati dallo stesso fornitore negli ultimi tre anni, fissando il termine di quindici giorni per la risposta. Sempronio, preoccupato delle implicazioni commerciali, non risponde nel termine indicato e invoca la necessità di consultare i propri legali. Il Ministero contesta la violazione dell'art. 66 co. 3 per omessa risposta entro il termine. La difesa di Sempronio dovrà valutare se la richiesta ministeriale sia correttamente formulata e se il termine concesso sia congruo rispetto alla mole di documentazione richiesta, elementi che incidono sulla legittimità del procedimento sanzionatorio.
Domande frequenti
Con quale frequenza devono essere trasmessi i dati ex art. 66?
Con cadenza trimestrale, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre. I dati riguardano i permessi di importazione/esportazione utilizzati e, per i fabbricanti, le materie prime ricevute e utilizzate e i medicinali prodotti e venduti nel trimestre precedente.
Perché per l'oppio grezzo e la coca bisogna indicare il titolo in sostanze attive?
Perché il contenuto di principio attivo (morfina, cocaina) è variabile nelle materie prime di origine vegetale. Indicare il titolo consente al Ministero e all'INCB di calcolare la quantità effettiva di sostanza attiva importata o lavorata, rendendo i dati confrontabili a livello internazionale.
Qual è la sanzione per l'omessa o inesatta comunicazione ex art. 66?
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3, salvo che il fatto costituisca reato. In quest'ultimo caso si applica la più grave risposta penale, che può includere la pena dell'art. 68 o, in caso di falsificazione dolosa funzionale a occultare illeciti, quella dell'art. 73 T.U.
Il Ministero può richiedere dati al di fuori delle scadenze trimestrali e annuali?
Sì. Il comma 2 dell'art. 66 attribuisce al Ministero il potere di richiedere notizie e dati in qualsiasi momento, fissando il termine per la risposta. L'omessa risposta nel termine integra la violazione sanzionata dal comma 3.
La sanzione del comma 3 si applica anche in caso di reato?
No. La clausola 'salvo che il fatto costituisca reato' ha carattere sussidiario: se la condotta integra gli estremi di un reato (es. falsificazione funzionale a occultare traffico illecito), si applica solo la sanzione penale, che assorbe quella amministrativa.
L'art. 66 co. 3 e l'art. 68 si sovrappongono?
No, regolano materie distinte: l'art. 66 co. 3 sanziona le violazioni degli obblighi di comunicazione dei dati, mentre l'art. 68 sanziona le violazioni degli obblighi di tenuta dei registri. Se un'impresa viola entrambi gli obblighi, le due sanzioni possono concorrere.
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