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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Avviso ministeriale alla dogana: dopo il rilascio del permesso di importazione, il Ministero della salute ne dà tempestivo avviso alla dogana destinataria e, se l'importazione è interna, anche alla dogana di confine.
  • Bolletta di cauzione: l'inoltro dalla dogana di confine a quella interna avviene con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, recante l'indirizzo del locale autorizzato di destinazione.
  • Obbligo documentale dell'importatore: l'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il permesso di importazione unitamente alla dichiarazione doganale.
  • Intervento della Guardia di finanza: se deve procedersi al prelievo di campioni, l'importatore deve richiedere anche l'intervento del competente Comando GdF.
  • Custodia temporanea: se lo sdoganamento immediato non è possibile, la dogana introduce la merce nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone comunicazione a Ministero, Servizio centrale antidroga, GdF e importatore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 52 T.U. Stupefacenti — Importazione

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di importazione in conformita' delle convenzioni internazionali, ne da' tempestivo avviso alla dogana presso la quale e' effettuata l'importazione e, se quest'ultima e' interna, anche alla dogana di confine.

2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna e' disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.

3. L'importatore deve presentare al piu' presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme alla con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento in pari campioni, a richiedere l'intervento del comando della Guardia di finanza.

4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilita' di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanita', al Servizio centrale antidroga, al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore. Torna al sommario

Commento

Ratio e funzione della norma

L'art. 52 disciplina la fase operativa che segue il rilascio del permesso di importazione (art. 51) e precede lo sdoganamento vero e proprio (art. 53). La disposizione costruisce un sistema di comunicazioni plurisoggettive in cui il flusso informativo coinvolge necessariamente quattro soggetti istituzionali: il Ministero della salute, la dogana di confine, la dogana destinataria e il Servizio centrale antidroga. L'obiettivo è garantire che nessuna partita di sostanza stupefacente o psicotropa attraversi il territorio nazionale senza una catena di controlli continua e documentata.

Il sistema di avvisi preventivi (comma 1)

Il primo comma pone in capo al Ministero della salute l'obbligo di dare «tempestivo avviso» alla dogana. La tempestività non è definita numericamente dalla norma, ma implica che l'avviso debba precedere l'arrivo fisico della merce, così da consentire alla dogana di attivare i controlli in anticipo. Quando la dogana destinataria è diversa da quella di confine — ipotesi frequente per spedizioni dirette a laboratori o depositi farmaceutici nel territorio interno — l'avviso raggiunge entrambe le dogane.

La duplicità di comunicazione evita il rischio che la merce attraversi la dogana di confine senza che questa sia informata della natura controllata del carico, e che transiti poi verso una dogana interna che non dispone del fascicolo.

La bolletta di cauzione e l'inoltro interno (comma 2)

Se la dogana di confine non è anche quella destinataria, l'inoltro del carico verso l'interno avviene con la scorta della bolletta di cauzione per merci estere dichiarate. Su questo documento deve essere annotato l'indirizzo del «locale autorizzato destinato ad accogliere il prodotto» — vale a dire il deposito o il magazzino dell'importatore che abbia ottenuto specifica abilitazione ai sensi delle norme regolamentari del T.U.

La bolletta di cauzione svolge una funzione di garanzia fiscale e di controllo logistico: finché la merce non è sdoganata definitivamente, essa è considerata in temporanea custodia e non può essere immessa nel circuito commerciale o produttivo.

Gli obblighi dell'importatore alla dogana destinataria (comma 3)

Il comma 3 disciplina il momento della presentazione allo sportello doganale. L'importatore deve portare alla dogana destinataria il permesso di importazione rilasciato dal Ministero della salute e la dichiarazione doganale (oggi compilata telematicamente mediante il sistema AIDA). L'obbligo di richiedere l'intervento della Guardia di finanza sorge «ove si debba procedere al prelevamento di campioni». Il prelievo non avviene per tutte le tipologie di sostanze: l'art. 54 chiarisce che riguarda le sostanze incluse nelle tabelle di cui all'art. 14, con esclusione di alcune categorie di medicinali.

Custodia temporanea in magazzino doganale (comma 4)

Il comma 4 prevede un'ipotesi tipica nella prassi: lo sdoganamento non può avvenire immediatamente per assenza di documentazione, necessità di controllo, mancato versamento dei diritti doganali o semplice mancanza di personale abilitato. In questo caso la dogana dispone d'ufficio l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia (MTC) e deve dare comunicazione simultanea a quattro soggetti: Ministero della salute, Servizio centrale antidroga, competente Comando della Guardia di finanza e importatore. La simultaneità della comunicazione quadrupla mantiene attivo il controllo anche durante il periodo di stasi della merce. I magazzini di temporanea custodia doganale sono ambienti videosorvegliati; durante la permanenza in MTC la responsabilità della custodia è dello spedizioniere doganale nominato dall'importatore o della dogana stessa.

Conseguenze dell'inosservanza

Le irregolarità procedurali nella catena documentale dell'art. 52 (mancata presentazione del permesso, omessa dichiarazione doganale, assenza nella fase di campionamento) non configurano di per sé un reato, ma possono comportare il blocco amministrativo della spedizione, sanzioni doganali per omessa o irregolare dichiarazione (D.Lgs. 374/1990 e D.Lgs. 471/1997) e segnalazione al Servizio centrale antidroga con apertura di un procedimento penale esplorativo. Il quadro sanzionatorio penale si applica invece nell'ipotesi in cui risulti che la sostanza è stata di fatto importata in violazione delle norme, configurando il reato di cui all'art. 70 T.U. 309/1990.

Casi pratici

Caso 1: Avviso tardivo e blocco in dogana di confine

Tizio, importatore autorizzato, ottiene il permesso ministeriale per importare morfina solfato dall'India. Per un disguido burocratico interno al Ministero della salute, l'avviso alla dogana di Trieste viene trasmesso con tre giorni di ritardo rispetto all'arrivo del container. La dogana, non avendo ricevuto l'avviso preventivo, blocca la spedizione e apre un procedimento di verifica. Tizio esibisce immediatamente copia del permesso ministeriale e la corrispondenza che dimostra il ritardo burocratico. La dogana, accertata la regolarità dell'autorizzazione ministeriale, procede al ricontrollo e dispone l'introduzione in MTC per il tempo necessario al ricevimento dell'avviso ufficiale. Nessuna contestazione penale; la procedura si conclude con lo sdoganamento nei tempi tecnici successivi.

Caso 2: Omessa richiesta di intervento GdF: vizio procedurale e sequestro

Caia, responsabile acquisti di un'azienda farmaceutica, importa codeina base dalla Cina e si presenta alla dogana interna di Milano con il permesso ministeriale e la dichiarazione doganale, ma omette di richiedere preventivamente l'intervento del Comando della Guardia di finanza per la fase di campionamento. La dogana rileva il vizio procedurale, non procede allo sdoganamento e dispone il sequestro cautelare della merce in MTC trasmettendo segnalazione al Servizio centrale antidroga. Caia e il suo difensore dimostrano che l'omissione è frutto di un errore gestionale interno e non di intento evasivo; la dogana, acquisito il parere favorevole del Ministero, riattiva la procedura regolarizzando la fase di campionamento con la presenza della GdF. Nessuna responsabilità penale; rimane solo una sanzione amministrativa doganale per il vizio formale.

Caso 3: Spedizione in MTC prolungata e azione per danno da ritardo

Un lotto di fentanil per uso ospedaliero, importato da Sempronio (titolare di un grossista farmaceutico specializzato), viene introdotto nei magazzini di temporanea custodia della dogana di Genova perché l'ufficio non dispone nell'immediato del personale abilitato al campionamento. La dogana trasmette le comunicazioni previste dall'art. 52, co. 4, a tutti i soggetti indicati. Trascorse tre settimane senza che venga calendarizzata la fase di campionamento, Sempronio diffida formalmente la dogana, allegando la documentazione sul fabbisogno ospedaliero urgente. L'intervento ministeriale sblocca la calendarizzazione; il campionamento avviene e lo sdoganamento si perfeziona. In sede civile, Sempronio agisce per il risarcimento del danno da ritardo della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2-bis L. 241/1990, ottenendo un indennizzo forfettario.

Domande frequenti

Chi è tenuto a dare l'avviso alla dogana dopo il rilascio del permesso di importazione?

L'obbligo è in capo al Ministero della salute, non all'importatore. Il Ministero, rilasciato il permesso, deve darne tempestivo avviso alla dogana destinataria e, se l'importazione è interna, anche alla dogana di confine.

Cosa si intende per 'locale autorizzato' indicato sulla bolletta di cauzione?

È il magazzino o deposito dell'importatore che sia stato abilitato dalle autorità competenti a ricevere e custodire sostanze stupefacenti o psicotrope. Il suo indirizzo deve essere indicato sulla bolletta di cauzione affinché il percorso della merce verso l'interno sia tracciabile.

In quali casi la dogana introduce la merce nei magazzini di temporanea custodia?

Quando non è possibile procedere immediatamente allo sdoganamento: indisponibilità di documentazione, assenza del personale abilitato al campionamento, necessità di ulteriori verifiche o mancato versamento dei diritti doganali. L'introduzione in MTC è atto d'ufficio, non richiede il consenso dell'importatore.

Quali soggetti ricevono la comunicazione della dogana in caso di temporanea custodia?

Quattro soggetti contemporaneamente: il Ministero della salute, il Servizio centrale antidroga, il competente Comando della Guardia di finanza e l'importatore. La pluralità garantisce il controllo incrociato durante l'intero periodo di stasi della merce.

L'importatore può ritirare la merce dal magazzino di temporanea custodia prima dello sdoganamento?

No. Finché lo sdoganamento non si perfeziona, la merce è in regime di temporanea custodia sotto la responsabilità della dogana o dello spedizioniere doganale nominato. Qualsiasi prelievo non autorizzato configura un illecito doganale e, nel caso di stupefacenti, può rilevare penalmente.

Cosa accade se il permesso di importazione non viene presentato tempestivamente alla dogana destinataria?

Lo sdoganamento non può avere luogo e la merce resta bloccata in MTC. Se il ritardo non è giustificato, la dogana può segnalare l'irregolarità al Servizio centrale antidroga; sul piano amministrativo-doganale sono applicabili sanzioni per dichiarazione tardiva o incompleta.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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