- Le aziende industriali, commerciali e agricole che devono dotarsi di medicinali stupefacenti ai sensi del d.P.R. 303/1956 richiedono l'acquisto tramite il medico fiduciario dell'azienda, in triplice copia.
- La richiesta deve indicare nome dell'azienda, luogo del cantiere e numero dei lavoratori addetti; deve essere vistata dalla ASL competente per territorio.
- Una copia rimane al richiedente; le altre due sono consegnate al farmacista, che ne trattiene una per il discarico e trasmette l'altra all'ASL con annotazione della data di spedizione.
- Il consegnatario è il titolare dell'azienda, il medico del cantiere, l'infermiere addetto o, in loro assenza, il capocantiere; deve tenere il registro di carico e scarico.
- Il registro è vidimato dall'ASL nella cui circoscrizione ha sede l'azienda e deve essere conservato per due anni dall'ultima registrazione.
- Le violazioni non costituenti reato sono sanzionate amministrativamente (importo in lire, non aggiornato).
Testo dell'articoloVigente
Art. 47 T.U. Stupefacenti — Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro (N.D.R.: Il presente articolo, abrogato
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
dall'art. 1, comma 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12, ha riacquistato efficacia ai sensi di quanto disposto dall'art.44, L. 16 gennaio 2003, n. 3.)
1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove e' ubicato il cantiere per il quale e' rilasciata, nonche' il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorita' sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere e' ubicato.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente, le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente unita' sanitaria locale apponendovi la dicitura: "spedita il giorno…".
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu' delle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere e' consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Torna al sommario
Commento
Ratio e contesto
L'articolo 47 del D.P.R. 309/1990 disciplina una fattispecie specifica ma di rilevante applicazione pratica: l'approvvigionamento di medicinali stupefacenti per cantieri e aziende soggetti, ai sensi del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro), all'obbligo di detenere un presidio sanitario per i lavoratori addetti. Come per l'art. 46 relativo alle navi, anche questa norma è stata abrogata dalla L. 12/2001 per poi riacquistare efficacia con la L. 3/2003, a conferma della scelta del legislatore di mantenere regimi speciali per contesti lavorativi ad alto rischio di isolamento sanitario.
Il procedimento di approvvigionamento
La struttura procedurale è analoga a quella dell'art. 46, con le necessarie adattamenti al contesto terrestre. La richiesta è redatta in triplice copia dal medico fiduciario dell'azienda (non è ammesso che la richiesta sia avanzata da personale non medico), entro i limiti quantitativi fissati dal d.P.R. 303/1956. La richiesta deve precisare: il nome dell'azienda, il luogo del cantiere e il numero dei lavoratori addetti — quest'ultimo dato è rilevante perché consente all'autorità sanitaria di verificare la proporzionalità quantitativa della richiesta rispetto alle reali necessità. Il visto dell'ASL della circoscrizione in cui si trova il cantiere costituisce l'atto di controllo preventivo, speculare al visto del medico di porto nell'art. 46.
Il ruolo del farmacista
Ricevute le due copie della richiesta, il farmacista trattiene la propria copia per il discarico e trasmette l'altra all'ASL competente con l'annotazione della data di spedizione. In questo modo si crea un doppio archivio: quello del farmacista e quello dell'ASL, che consentono verifiche incrociate. Il farmacista che procede alla spedizione senza la presenza del visto dell'ASL sulla richiesta viola i propri obblighi di controllo formale e incorre nella sanzione amministrativa, salva la rilevanza penale in caso di dolo.
La catena di responsabilità a bordo del cantiere
Il comma 4 individua una gerarchia di possibili consegnatari: in primis il titolare dell'azienda o il medico del cantiere; in loro assenza, l'infermiere addetto; in ultima istanza, il capocantiere. Questa scala discendente riflette la realtà operativa dei cantieri, dove la presenza di figure sanitarie non è sempre garantita. Il consegnatario, chiunque esso sia, deve tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'ASL nella cui circoscrizione ha sede l'azienda. Il registro va conservato per due anni dall'ultima registrazione: il termine inizia a decorrere non dalla data di apertura del registro, ma dall'ultimo movimento registrato, così da garantire che la documentazione resti disponibile per un congruo periodo successivo alla chiusura del cantiere.
Sanzione e profili penali
Come per l'art. 46, la sanzione amministrativa è espressa in lire (200.000-1.000.000 di lire) e non è stata convertita in euro dalla normativa vigente. Nelle ipotesi di maggiore gravità — deviazione dei medicinali verso terzi, falsificazione del registro, accordo illecito con il farmacista — si configurano fattispecie penali che esulano dalla sanzione amministrativa. Nei cantieri di grande dimensione, la gestione dei medicinali stupefacenti è spesso oggetto di procedure interne certificate, il cui rispetto costituisce un elemento di valutazione favorevole in sede di contestazione delle irregolarità.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta presentata dal capocantiere senza visto ASL
Il capocantiere Tizio, in assenza del medico fiduciario durante una fase urgente dei lavori, predispone autonomamente la richiesta per l'acquisto di morfina per uso antidolorifico dei lavoratori e la consegna al farmacista senza il previo visto dell'ASL. Il farmacista, conoscendo personalmente Tizio, procede alla spedizione. Durante un'ispezione del Servizio Prevenzione della ASL, viene rilevata l'irregolarità procedurale. Tizio e il farmacista ricevono ciascuno una contestazione amministrativa ex art. 47 co. 3. La difesa evidenzia l'urgenza della situazione e l'assenza di qualsiasi finalità illecita. L'autorità irroga la sanzione nel minimo, rilevando che nessuna delle confezioni risultava dispersa o non documentata.
Caso 2: Capocantiere che non tiene il registro di carico/scarico
Sempronio, capocantiere in un'azienda edile, assume il ruolo di consegnatario dei medicinali in assenza di medico e infermiere. Acquista nel corso di tre mesi diverse confezioni di tramadolo (sezione B) tramite le procedure regolari, ma non tiene il registro di carico e scarico previsto dal comma 4. All'atto di un'ispezione dell'ASL, non riesce a dimostrare il corretto utilizzo di tutte le confezioni acquisite. L'autorità contesta la violazione degli obblighi di registrazione. Il legale di Sempronio produce le ricette mediche dei lavoratori a cui i medicinali erano stati somministrati, ricostruendo indirettamente la filiera di utilizzo. L'autorità riduce la sanzione, riconoscendo che la documentazione giustificativa della somministrazione era comunque presente, pur in forma non conforme.
Caso 3: Farmacista che non trasmette la copia all'ASL
Caia, farmacista, riceve la richiesta in triplice copia per conto di un grande cantiere stradale, con il visto dell'ASL in regola. Procede alla spedizione e trattiene entrambe le copie restanti, senza trasmettere la seconda all'ASL con l'annotazione della data di spedizione. L'omissione emerge durante una verifica incrociata tra archivi del farmacista e archivi dell'ASL. Caia è destinataria della sanzione amministrativa ex co. 3. In sede istruttoria dimostra che la trasmissione era avvenuta, ma con un ritardo di alcune settimane per disguidi organizzativi interni. L'autorità qualifica il fatto come violazione formale e irroga la sanzione nel minimo.
Domande frequenti
Chi può richiedere i medicinali stupefacenti per un cantiere di lavoro?
La richiesta deve essere redatta dal medico fiduciario dell'azienda (art. 47 co. 1 T.U. 309/1990). Solo in caso di assenza di figure mediche aziendali potranno intervenire le alternative previste per la custodia, ma la richiesta iniziale spetta comunque al medico.
Qual è il ruolo dell'ASL nel procedimento di approvvigionamento?
L'ASL svolge una duplice funzione: vistare preventivamente la richiesta del medico fiduciario (controllo ex ante) e ricevere dal farmacista la copia della richiesta spedita (controllo ex post). Detiene dunque un archivio parallelo che consente verifiche incrociate.
Chi è il consegnatario dei medicinali stupefacenti nel cantiere?
La norma prevede una gerarchia: primo il titolare dell'azienda o il medico del cantiere, poi l'infermiere addetto, infine il capocantiere. La responsabilità di tenere il registro di carico e scarico segue la stessa scala gerarchica.
Per quanto tempo va conservato il registro dei medicinali nel cantiere?
Il registro deve essere conservato per due anni a decorrere dal giorno dell'ultima registrazione (art. 47 co. 5 ultima parte). Il termine decorre non dall'apertura del registro, ma dall'ultimo movimento documentato.
Le sanzioni per le violazioni dell'art. 47 sono penali o amministrative?
Le violazioni non costituenti reato sono sanzionate amministrativamente (art. 47 co. 3), con importo in lire non aggiornato. Le condotte che integrano fattispecie penali — come la deviazione illecita dei medicinali — possono rilevare ai sensi dell'art. 73 T.U. 309/1990.
Vedi anche