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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I medicinali della tabella dei medicinali, sezione A devono essere prescritti su apposito ricettario ministeriale, per un solo medicinale, per cure non superiori a trenta giorni; i medicinali dell'allegato III-bis ammettono fino a due medicinali diversi.
  • La ricetta deve indicare cognome e nome del paziente, dose, posologia, modalità di somministrazione, indirizzo e numero telefonico del medico, data, firma e timbro personale.
  • Le ricette sono redatte in duplice copia a ricalco (non SSN) o in triplice copia (SSN); una copia è sempre conservata dal paziente.
  • Per le cure palliative e la terapia del dolore (allegato III-bis), il medico SSN può usare il ricettario SSN ordinario in luogo del ricettario speciale.
  • Il medico è autorizzato all'autoricettazione per i medicinali dell'allegato III-bis per uso professionale urgente, con obbligo di tenere un registro delle prestazioni (conservato due anni).
  • Il personale sanitario e i familiari, opportunamente identificati, possono trasportare al domicilio le quantità terapeutiche dei medicinali dell'allegato III-bis per pazienti in cure palliative.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 43 T.U. Stupefacenti — Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art. 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.

2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art. 14 puo' comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta puo' comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.

3. Nella ricetta devono essere indicati: a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato; b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione; c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata; d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata; e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata.

4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e' comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma

1. 4-bis. Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di medicinali previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, puo' essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile

2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e l'Istituto superiore di sanita', puo', con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei medicinali di cui all'allegato III-bis.

5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'art. 14, qualora utilizzati per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, e' effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma e' tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.

5-bis. La prescrizione di medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei deve essere effettuata all'interno del piano terapeutico individualizzato, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero della salute.

6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma

1. Una copia della ricetta e' conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si e' approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non e' di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso periodo del registro.

7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.

8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni B, C e D, di cui all'art. 14 e' effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.

10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione E, di cui all'art. 14 e' effettuata con ricetta medica.

10-bis. I medici chirurghi, su richiesta dei pazienti in corso di trattamento terapeutico con medicinali stupefacenti o psicotropi che si recano all'estero, provvedono alla redazione della certificazione di possesso dei medicinali stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella dei medicinali, da presentare all'autorita' doganale all'uscita dal territorio nazionale, individuati con decreto del Ministero della salute, che definisce anche il modello della certificazione. Torna al sommario

In sintesi

  • I medicinali della tabella dei medicinali, sezione A devono essere prescritti su apposito ricettario ministeriale, per un solo medicinale, per cure non superiori a trenta giorni; i medicinali dell'allegato III-bis ammettono fino a due medicinali diversi.
  • La ricetta deve indicare cognome e nome del paziente, dose, posologia, modalità di somministrazione, indirizzo e numero telefonico del medico, data, firma e timbro personale.
  • Le ricette sono redatte in duplice copia a ricalco (non SSN) o in triplice copia (SSN); una copia è sempre conservata dal paziente.
  • Per le cure palliative e la terapia del dolore (allegato III-bis), il medico SSN può usare il ricettario SSN ordinario in luogo del ricettario speciale.
  • Il medico è autorizzato all'autoricettazione per i medicinali dell'allegato III-bis per uso professionale urgente, con obbligo di tenere un registro delle prestazioni (conservato due anni).
  • Il personale sanitario e i familiari, opportunamente identificati, possono trasportare al domicilio le quantità terapeutiche dei medicinali dell'allegato III-bis per pazienti in cure palliative.
Ratio e funzione della norma

L'articolo 43 è la norma cardine del sistema di prescrizione dei medicinali stupefacenti e psicotropi in Italia. Dopo che l'art. 40 disciplina le confezioni e l'art. 42 gli acquisti diretti dei medici, l'art. 43 regola il momento cruciale in cui il medico trasferisce al paziente il diritto di accedere a un medicinale controllato attraverso la ricetta. Il legislatore ha costruito un sistema di formalità stringenti — ricettario speciale, copia unica per medicinale, limiti di durata, elementi identificativi obbligatori — che da un lato garantisce la tracciabilità di ogni prescrizione e dall'altro consente verifiche incrociate tra prescrittore, dispensatore e servizio sanitario.

Il ricettario speciale per la sezione A

I medicinali della sezione A della tabella dei medicinali (morfina, ossicodone, fentanyl, buprenorfina e analoghi) devono essere prescritti su apposito ricettario approvato con decreto ministeriale. Questo ricettario è numerato e intestato al singolo medico, il che consente di tracciare ogni ricetta emessa. La prescrizione può riguardare un solo medicinale per cura non superiore a trenta giorni, tranne per i medicinali dell'allegato III-bis (oppioidi per il dolore severo), dove è possibile prescrivere fino a due medicinali diversi tra loro, o uno stesso medicinale in due dosaggi differenti, sempre nei trenta giorni. Questa disciplina riflette la distinzione tra oppioidi usati per finalità di analgesia cronica (allegato III-bis, regime semplificato) e oppioidi non rientranti in tale allegato, per i quali il controllo rimane più stringente.

Gli elementi obbligatori della ricetta

Il comma 3 elenca tassativamente gli elementi che la ricetta deve contenere: cognome e nome del paziente (o del proprietario dell'animale nel caso del veterinario); dose prescritta, posologia e modo di somministrazione; indirizzo e numero telefonico professionali del medico; data e firma del medico; timbro personale del medico. L'elencazione è tassativa: l'assenza anche di uno solo di questi elementi rende la ricetta irregolare e legittima il farmacista a non dispensare il medicinale. Le irregolarità formali nelle ricette di stupefacenti non sono mere irritualità sanabili: esse possono configurare violazioni sanzionabili del T.U.

Le copie a ricalco e la destinazione delle stesse

Il sistema delle copie a ricalco è uno degli strumenti più efficaci di controllo incrociato. Per i medicinali non a carico del SSN, la ricetta è in duplice copia: una è trattenuta dal farmacista (per il discarico), l'altra è conservata dal paziente. Per i medicinali dispensati dal SSN, la ricetta è in triplice copia: una al farmacista, una al paziente, una alla ASL (per il rimborso e il controllo). In entrambi i casi, il paziente ha sempre in mano una copia, il che gli consente di dimostrare la legittimità del possesso del medicinale in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine.

Il regime semplificato per le cure palliative (allegato III-bis)

Il comma 4-bis, introdotto per agevolare l'accesso alle terapie del dolore, consente ai medici del SSN di prescrivere i medicinali dell'allegato III-bis a pazienti con dolore severo utilizzando il ricettario SSN ordinario (decreto MEF 17 marzo 2008) anziché il ricettario speciale. Questo semplifica notevolmente l'operatività dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri, che non devono più gestire due diversi tipi di ricettario per lo stesso paziente oncologico o palliativo. Il Ministero della salute ha altresì la facoltà di aggiornare l'elenco dei medicinali dell'allegato III-bis con proprio decreto, sentiti il Consiglio Superiore di Sanità e l'Istituto Superiore di Sanità.

La prescrizione nel trattamento della tossicodipendenza

Il comma 5 disciplina la prescrizione di medicinali della sezione A per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza. In questo caso, la prescrizione deve avvenire utilizzando il ricettario speciale nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ex art. 116 specificamente per l'attività di diagnosi. La persona cui sono consegnati i medicinali è tenuta a esibire la prescrizione o il piano terapeutico a richiesta. Il comma 5-bis precisa che per la tossicodipendenza da oppiacei la prescrizione deve rientrare in un piano terapeutico individualizzato secondo modalità ministeriali. Queste disposizioni riflettono la consapevolezza che i medicinali sostitutivi (metadone, buprenorfina) hanno un elevato potenziale di deviazione verso il mercato illegale, e che pertanto il loro impiego terapeutico deve essere strutturato e documentato.

L'autoricettazione e il registro delle prestazioni

Il comma 6 consente ai medici chirurghi e ai medici veterinari di approvvigionarsi attraverso autoricettazione dei medicinali dell'allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario speciale. Una copia della autoricetta è conservata dal medico, che tiene un registro delle prestazioni (non di modello ufficiale) in cui annota le movimentazioni in entrata e uscita dei medicinali. Il registro deve essere conservato per due anni dall'ultima registrazione; le copie delle autoricettazioni sono conservate come giustificativo per lo stesso periodo. L'autoricettazione è uno strumento di flessibilità operativa per il medico che deve affrontare urgenze terapeutiche senza poter attendere l'approvvigionamento ordinario ex art. 42.

Il trasporto domiciliare da parte di infermieri e familiari

I commi 7 e 8 completano il quadro dell'assistenza domiciliare per le cure palliative. Il personale sanitario di distretti e servizi territoriali è autorizzato a consegnare al domicilio del malato le quantità terapeutiche dei medicinali dell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica. Gli infermieri e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista, sono autorizzati a trasportare tali medicinali a domicilio nelle stesse condizioni. La ratio è garantire la continuità delle cure a domicilio senza richiedere al paziente — spesso non deambulante — di recarsi personalmente in farmacia. In tutti i casi, la deroga non si applica al trattamento domiciliare della tossicodipendenza da oppiacei.

La prescrizione per sez. B, C, D, E e la certificazione per l'estero

I commi 9 e 10 prevedono regimi prescrittivi progressivamente meno stringenti per le sezioni B, C, D ed E: la sez. B e C richiedono ricetta da rinnovarsi volta per volta e trattenuta dal farmacista; la sez. D la ricetta ripetibile; la sez. E la semplice ricetta medica. Il comma 10-bis aggiunge una certificazione ad hoc per i pazienti che si recano all'estero con medicinali stupefacenti: il medico rilascia un documento da presentare all'autorità doganale, il cui modello è definito con decreto ministeriale.

Casi pratici

Caso 1: Ricetta di morfina priva del timbro personale del medico

Tizio, medico di medicina generale, redige una ricetta di morfina solfato 30 mg (sezione A) su ricettario speciale, omettendo per errore di apporre il timbro personale. Il farmacista Caia, pur riconoscendo il medico di cui conosce la grafia e la firma, dispensa comunque il medicinale, considerando il timbro una formalità non essenziale. Successivamente, un'ispezione della ASL rileva l'irregolarità nella raccolta delle ricette trattenute dalla farmacia. Sia Tizio che Caia sono segnalati agli ordini professionali per violazione delle norme sulla prescrizione e dispensazione di stupefacenti. La ASL valuta se la condotta del farmacista integri una violazione sanzionabile del T.U. La difesa di Caia invoca la buona fede e l'assenza di pregiudizio concreto per il sistema di controllo.

Caso 2: Autoricettazione abusiva di fentanyl da parte di un medico

Sempronio, medico specialista in anestesiologia, nel corso di alcuni mesi emette autoricette per quantità di fentanyl (allegato III-bis) sistematicamente eccedenti le reali esigenze professionali urgenti dichiarate. Il registro delle prestazioni risulta incompleto: vengono annotate le entrate ma non tutti gli impieghi. Nel corso di un'ispezione disposta su segnalazione della farmacia, emerge una differenza non spiegabile tra i medicinali acquistati tramite autoricettazione e quelli effettivamente documentati come somministrati. L'Autorità giudiziaria avvia un'indagine per verificare se l'eccedenza sia stata ceduta a terzi, configurando il reato di cui all'art. 73 T.U. La difesa di Sempronio sostiene che i medicinali fossero stati utilizzati in interventi non annotati per dimenticanza.

Caso 3: Prescrizione fuori piano terapeutico nel trattamento della tossicodipendenza

Caia, medico di medicina generale, prescrive metadone in forma di specialità medicinale (sez. A) a Tizio, paziente tossicodipendente che riferisce di aver perso il piano terapeutico rilasciato dal SerT competente. Caia prescrive il medicinale senza acquisire copia del piano terapeutico e senza contattare il SerT per verificarne la validità, facendo affidamento sulla dichiarazione del paziente. La prescrizione è in violazione del comma 5 dell'art. 43, che richiede che la prescrizione avvenga nel rispetto del piano terapeutico predisposto dalla struttura pubblica o privata autorizzata. Caia è segnalata all'Ordine dei Medici e alla ASL; l'Autorità giudiziaria valuta se la condotta integri il favoreggiamento del procacciamento illecito di medicinali stupefacenti.

Domande frequenti

Un medico può prescrivere più di un medicinale stupefacente della sezione A su una sola ricetta?

Di regola no: la prescrizione della sez. A può riguardare un solo medicinale per una cura di massimo trenta giorni. L'unica eccezione riguarda i medicinali dell'allegato III-bis per il dolore severo, per i quali è possibile prescrivere fino a due medicinali diversi (o uno stesso medicinale in due dosaggi) su una sola ricetta, sempre entro i trenta giorni.

Il paziente deve conservare la propria copia della ricetta di stupefacenti?

Sì. La norma prevede che una copia della ricetta sia sempre conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale. Questa copia serve a giustificare il possesso del medicinale in caso di controllo e, per i medicinali della sez. A prescritti per tossicodipendenza, deve essere esibita a richiesta delle autorità.

Un medico può prescrivere metadone per tossicodipendenza anche senza piano terapeutico del SerT?

No. Il comma 5 dell'art. 43 richiede espressamente che la prescrizione di medicinali sez. A per il trattamento della tossicodipendenza da oppiacei avvenga nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura pubblica o privata autorizzata ex art. 116. Prescrivere al di fuori del piano terapeutico è una violazione della norma.

Cosa è l'autoricettazione e quando è consentita?

L'autoricettazione è la facoltà del medico chirurgo o veterinario di prescrivere a sé stesso medicinali dell'allegato III-bis per uso professionale urgente, usando il ricettario speciale. È ammessa solo per esigenze urgenti e richiede la tenuta di un registro delle prestazioni (non ufficiale) conservato per due anni, in cui vanno annotate tutte le movimentazioni dei medicinali così acquisiti.

Un familiare può andare in farmacia a ritirare morfina prescritta al proprio congiunto malato?

Sì, in generale il familiare può ritirare la ricetta, portando con sé il documento di riconoscimento. Per il trasporto al domicilio dei medicinali dell'allegato III-bis nell'ambito dell'assistenza domiciliare, i familiari opportunamente identificati dal medico o dal farmacista sono espressamente autorizzati dall'art. 43, comma 8, a trasportare le quantità terapeutiche prescritte.

Chi viaggia all'estero con medicinali stupefacenti deve fare qualcosa di speciale?

Sì. Il comma 10-bis prevede che il medico curante rilasci, su richiesta del paziente in trattamento con medicinali stupefacenti o psicotropi, una certificazione di possesso da presentare all'autorità doganale all'uscita dal territorio italiano. Il modello della certificazione è definito con decreto ministeriale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.