- Gli istituti universitari e i titolari di laboratori di ricerca scientifica, riconosciuti idonei dal Ministero della Salute, possono essere autorizzati ad approvvigionarsi di sostanze stupefacenti o psicotrope per fini di ricerca, sperimentazione e indagini giudiziarie.
- L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro della Salute, con previa determinazione dei quantitativi necessari per ciascun ciclo; non è soggetta a tassa di concessione governativa.
- Il responsabile della detenzione deve registrare le sostanze in entrata e munirsi delle dichiarazioni dei singoli ricercatori ai fini dello scarico.
- Le persone autorizzate devono annotare in un registro vidimato dall'ASL: gli estremi dell'autorizzazione, le quantità in entrata e in giacenza, la descrizione delle ricerche e i prodotti ottenuti.
- Le violazioni degli obblighi di registrazione (comma 4), salvo reato, sono sanzionate amministrativamente fino a 1.000.000 di lire.
Testo dell'articoloVigente
Art. 49 T.U. Stupefacenti — Istituti di ricerca scientifica. Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall'autorita' giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanita', possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata da parte del Ministro della sanita', previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanita' in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonche' con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nome dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non e' soggetta a tassa di concessione governativa.
3. Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.
4. Le persone autorizzate sono obbligate ad annotarle in apposito registro vidimato dall'autorita' sanitaria locale le seguenti indicazioni: a) gli estremi dell'atto di autorizzazione; b) la quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza; c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantita' residue.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 e' punito con la sanzione amminsitrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione. Torna al sommario
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Commento
Ratio e ambito applicativo
L'articolo 49 del D.P.R. 309/1990 risponde all'esigenza di non ostacolare la ricerca scientifica legittima sulle sostanze stupefacenti e psicotrope, pur mantenendo il rigido sistema di controllo che permea l'intero T.U. Il legislatore ha costruito un regime autorizzatorio ad hoc per gli istituti di ricerca, che si differenzia sia dal regime farmaceutico (artt. 43-45) sia da quello industriale (artt. 17-30): il presupposto è la finalità di ricerca, non quella terapeutica o produttiva. La norma trova applicazione anche nell'ambito delle indagini peritali richieste dall'autorità giudiziaria — ipotesi di particolare rilevanza pratica nei procedimenti penali in materia di stupefacenti in cui occorre analizzare campioni.
Soggetti abilitati e requisito dell'idoneità
L'art. 49 individua due categorie di soggetti abilitati: gli istituti di istruzione universitaria (dipartimenti, centri di ricerca universitari) e i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione. In entrambi i casi è richiesto un riconoscimento di idoneità da parte del Ministero della Salute, che valuta le dotazioni strutturali, la competenza del personale e l'adeguatezza dei sistemi di custodia. Il riconoscimento è anteriore e distinto dall'autorizzazione al singolo approvvigionamento: si tratta di due atti amministrativi separati.
Il procedimento autorizzativo
L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro della Salute con previa determinazione dei quantitativi, commisurati alle esigenze del singolo ciclo di ricerca o sperimentazione. Il richiedente deve quindi indicare non soltanto le sostanze necessarie, ma anche i quantitativi in modo analitico, giustificandoli con riferimento al piano di ricerca. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa, scelta di policy che tende a non gravare economicamente la ricerca scientifica. Il Ministero può richiedere aggiornamenti in qualsiasi momento: i titolari devono essere pronti a rendere conto dei quantitativi detenuti «in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta» (comma 2), e devono inoltre trasmettere una relazione scritta annuale con la descrizione delle ricerche compiute e l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti.
Obblighi di registrazione
Il sistema di controllo si articola su due livelli. Al primo livello, il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e raccoglie le dichiarazioni dei singoli ricercatori per documentare lo scarico: ogni dose utilizzata deve essere giustificata da una dichiarazione personale del ricercatore che ne ha fatto uso. Al secondo livello, le persone autorizzate devono tenere un registro vidimato dall'ASL (a differenza dei registri ex artt. 46 e 47, qui non è il medico di porto ma l'autorità sanitaria locale) con le seguenti indicazioni: gli estremi dell'atto di autorizzazione, la quantità di sostanze in entrata e in giacenza, la descrizione sommaria delle ricerche e la quantità residua. Questo doppio livello di tracciabilità garantisce che il flusso di utilizzo sia ricostruibile in ogni momento.
Sanzione e coordinamento con il diritto penale
Il comma 5 sanziona le violazioni degli obblighi di registrazione del comma 4 con sanzione amministrativa fino a 1.000.000 di lire, salvo che il fatto non costituisca reato. La clausola di riserva penale è particolarmente rilevante in questo contesto: la dispersione di sostanze stupefacenti nell'ambito della ricerca, se dolosa, può integrare il reato di cui all'art. 73 T.U., non diversamente da quanto avviene per qualsiasi altro detentore non autorizzato. Al contrario, l'inosservanza di meri obblighi formali di registrazione — senza dispersione o deviazione delle sostanze — rientra nell'illecito amministrativo.
Casi pratici
Caso 1: Laboratorio universitario che omette la relazione annuale al Ministero
Il dipartimento di farmacologia dell'università in cui lavora Tizio, regolarmente autorizzato alla detenzione di fentanyl per ricerche sul dolore cronico, non trasmette la relazione scritta annuale al Ministero della Salute come richiesto dall'art. 49 co. 2. L'omissione emerge in occasione di una verifica ispettiva ministeriale. Tizio, quale responsabile della detenzione, viene contestato per la violazione. La difesa dimostra che le ricerche erano regolarmente documentate nei registri interni e che la relazione era stata predisposta ma non trasmessa per disguidi amministrativi. Il Ministero della Salute, rilevata l'assenza di irregolarità sostanziali, irroga la sanzione nel minimo, diffidando il laboratorio a regolarizzare la trasmissione annuale.
Caso 2: Ricercatore che utilizza sostanze oltre i quantitativi autorizzati
Caia, ricercatrice in un laboratorio privato riconosciuto idoneo, necessita di quantitativi di cocaina cloridrato superiori a quelli previsti nel ciclo di ricerca originariamente autorizzato, a causa di risultati sperimentali inattesi che richiedono ulteriori test. Invece di presentare una nuova domanda di autorizzazione per il ciclo integrativo, Caia utilizza sostanze acquistate con l'autorizzazione esistente, portandola in deficit. Il registro evidenzia lo scostamento. In sede ispettiva, il Ministero contesta il superamento dei limiti quantitativi autorizzati. Caia e il laboratorio presentano retroattivamente la documentazione scientifica a supporto dell'utilizzo aggiuntivo. La questione si risolve in via amministrativa con una sanzione e la regolarizzazione dell'autorizzazione, non emergendo intenti illeciti.
Caso 3: Perito giudiziario che non restituisce il campione residuo
Sempronio, chimico nominato perito dal giudice in un procedimento penale per spaccio, riceve un campione di eroina sequestrata per le analisi di laboratorio. Ai sensi dell'art. 49 co. 1, l'utilizzo è coperto dall'autorizzazione ministeriale per finalità di indagini richieste dall'autorità giudiziaria. Al termine delle analisi, Sempronio non provvede alla restituzione del campione residuo all'autorità giudiziaria né alla sua distruzione secondo le modalità previste, lasciandolo in deposito nel laboratorio oltre il termine indicato nell'autorizzazione. Il fatto emerge in sede di ispezione. Il pubblico ministero, valutate le circostanze, non ritiene integrato alcun reato ma rileva la violazione degli obblighi documentali. Sempronio è soggetto alla sanzione amministrativa ex co. 5 e dispone l'immediata restituzione del campione alla cancelleria del tribunale.
Domande frequenti
Un laboratorio privato può ottenere l'autorizzazione a detenere stupefacenti per la ricerca?
Sì, se il titolare del laboratorio è stato preventivamente riconosciuto idoneo dal Ministero della Salute. Il riconoscimento di idoneità è il presupposto necessario per richiedere l'autorizzazione al singolo ciclo di ricerca (art. 49 co. 1 T.U. 309/1990).
L'autorizzazione ministeriale per la ricerca scientifica ha un costo?
No. L'art. 49 co. 2 precisa espressamente che l'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa, scelta di policy intesa a non gravare economicamente la ricerca scientifica sugli stupefacenti.
Con quale frequenza occorre rendicontare al Ministero i quantitativi utilizzati?
Il Ministero può richiedere il rendiconto in qualsiasi momento (art. 49 co. 2, prima parte). Indipendentemente dalle richieste straordinarie, i titolari devono inviare una relazione scritta annuale con la descrizione delle ricerche e l'indicazione dei nomi dei ricercatori.
Come si documenta lo scarico delle sostanze usate nella ricerca?
Il responsabile della detenzione acquisisce le dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori o sperimentatori per ogni dose utilizzata (art. 49 co. 3). Tali dichiarazioni costituiscono la documentazione di scarico da conservare nel registro vidimato dall'ASL.
Cosa rischia chi viola gli obblighi di registrazione del registro vidimato?
La violazione degli obblighi del comma 4 è sanzionata amministrativamente fino a 1.000.000 di lire (art. 49 co. 5), salvo che il fatto non costituisca reato. Se la violazione si associa a dispersione delle sostanze, possono configurarsi fattispecie penali ex art. 73 T.U.
Vedi anche