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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le navi mercantili possono approvvigionarsi di medicinali delle sezioni A, B, C e D della tabella dei medicinali tramite richiesta in triplice copia, redatta dal medico di bordo o dal medico fiduciario dell'armatore.
  • La richiesta deve indicare nome/numero del natante, sede dell'ufficio di iscrizione e deve essere vistata dal medico di porto del luogo in cui si trova la nave.
  • Il farmacista trattiene una copia per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto con l'annotazione della data di spedizione.
  • A bordo, il medico di bordo (o il capitano in sua assenza) è consegnatario dei medicinali e tiene un apposito registro di carico e scarico.
  • Il registro è vidimato dal medico di porto del luogo di iscrizione della nave e deve essere conservato a bordo per due anni dall'ultima registrazione.
  • Le violazioni non costituenti reato sono sanzionate amministrativamente (la norma indica l'importo in lire, non aggiornato).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 46 T.U. Stupefacenti — Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili (N.D.R.: Il presente articolo, abrogato dall’art

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1, comma 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12, ha riacquistato efficacia ai sensi di quanto disposto dall'art.44, L. 16 gennaio 2003, n. 3.)

1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonche' il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.

2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto annotandovi la dicitura: "spedita il giorno…".

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu' delle disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, e' consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove e' iscritta al nave.

6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Torna al sommario

Commento

Ratio e contesto normativo

L'articolo 46 del D.P.R. 309/1990 regola il caso particolare dell'approvvigionamento e della somministrazione di medicinali stupefacenti a bordo delle navi mercantili. La norma si inserisce nel quadro più ampio della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che disciplina le dotazioni sanitarie obbligatorie dei natanti, e risponde all'esigenza di garantire che anche a bordo di imbarcazioni — ambiente fisicamente distante dai consueti circuiti di controllo sanitario terrestre — i medicinali ad alto rischio di abuso siano acquisiti, custoditi e somministrati con le stesse garanzie documentali che si applicano a terra.

È opportuno segnalare la tormentata vicenda legislativa dell'articolo: abrogato dall'art. 1, comma 1, della L. 8 febbraio 2001, n. 12, ha riacquistato efficacia ai sensi dell'art. 44 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, che ha travolto la riforma del 2001. Questa vicenda segnala la sensibilità del settore e la volontà del legislatore di mantenere un presidio documentale specifico per il contesto marittimo.

Il procedimento di approvvigionamento

Il meccanismo di approvvigionamento si svolge in tre fasi distinte. Nella prima, il medico di bordo — o, in sua assenza, un medico fiduciario dell'armatore — redige la richiesta in triplice copia entro i limiti quantitativi stabiliti dalle tabelle allegate alla l. 1045/1939. La richiesta deve precisare il nome o numero del natante e il luogo di iscrizione; deve inoltre essere vistata dal medico di porto del luogo in cui si trova il natante, che esercita così un controllo preventivo sulla legittimità e proporzionalità della richiesta. Nella seconda fase, le due copie vengono consegnate al farmacista: questi ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto, annotando la data di spedizione. Nella terza fase, i medicinali giungono a bordo e vengono presi in carico dal consegnatario designato.

La responsabilità del consegnatario a bordo

Il comma 4 individua come consegnatario il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave. Si tratta di una responsabilità personale e non delegabile: il consegnatario è tenuto ad annotare in un apposito registro tutti i movimenti di carico e scarico. Il registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo di iscrizione della nave, e deve essere conservato a bordo per due anni dall'ultima registrazione. La vidimazione garantisce l'autenticità del documento e conferisce al controllo una dimensione pubblicistica.

Sanzione e rapporto con il diritto penale

Il comma 3 prevede, per le violazioni non costituenti reato, una sanzione amministrativa espressa in lire (da 200.000 a 1.000.000 di lire), importo non aggiornato all'euro dalla normativa successiva, il che pone un problema applicativo concreto: in dottrina e prassi si tende ad applicare per conversione i criteri del d.lgs. 507/1999, ma la questione non è definitivamente risolta. Le violazioni penalmente rilevanti — ad esempio la sottrazione o la falsificazione dei registri di bordo, ovvero la deviazione dei medicinali verso canali illeciti — possono integrare gli artt. 73 e 76 del T.U., con ben più gravi conseguenze.

Coordinamento con le norme doganali e di polizia marittima

L'approvvigionamento di medicinali stupefacenti per le navi mercantili si intreccia con la normativa doganale e con le convenzioni internazionali in materia di controllo del traffico marittimo. Il d.lgs. 286/1998 e le convenzioni SOLAS impongono requisiti documentali alla navigazione mercantile internazionale che si sommano agli obblighi del T.U. In ambito portuale, le verifiche possono essere condotte dalla Capitaneria di Porto e dalle forze di polizia sanitaria marittima.

Casi pratici

Caso 1: Richiesta presentata senza il visto del medico di porto

Tizio, medico di bordo di una nave mercantile ormeggiata a Genova, presenta direttamente al farmacista portuale la richiesta in triplice copia per l'acquisto di medicinali a base di morfina, omettendo di farla vistare preventivamente dal medico di porto. Il farmacista, non avvedendosi dell'irregolarità, procede alla spedizione. In sede di ispezione della Capitaneria di Porto, viene rilevata la mancanza del visto. Tizio è segnalato all'autorità sanitaria marittima competente. La difesa rappresenta che il ritardo nella procedura era dovuto all'urgenza terapeutica di un passeggero con dolore oncologico. L'autorità irroga la sanzione amministrativa, ma valuta favorevolmente le circostanze attenuanti nella determinazione dell'importo.

Caso 2: Capitano consegnatario che omette la tenuta del registro

A bordo di una nave da carico, il medico di bordo è assente e il capitano Sempronio assume il ruolo di consegnatario ai sensi del comma 4. Nel corso di una visita ispettiva al porto di La Spezia, i funzionari del Ministero della Salute constatano che il registro di carico e scarico dei medicinali stupefacenti non è stato tenuto aggiornato per gli ultimi tre mesi. Sempronio sostiene di non essere stato informato dell'obbligo di vidimazione del registro e di tenuta puntuale. L'autorità sanitaria marittima avvia il procedimento sanzionatorio. Il legale di Sempronio eccepisce l'assenza di dolo e la natura meramente formale della violazione, ottenendo la riduzione al minimo edittale.

Caso 3: Farmacista che non trasmette la copia al medico di porto

Caia, titolare di una farmacia portuale, riceve le due copie della richiesta di approvvigionamento per una nave mercantile, trattiene entrambe per il proprio archivio e non trasmette la seconda copia al medico di porto con l'annotazione della data di spedizione, come richiede il comma 2. L'omissione emerge in occasione di un controllo incrociato tra i registri della farmacia e gli archivi del medico di porto. Caia è soggetta alla sanzione amministrativa ex art. 46 co. 3. In sede di difesa viene evidenziato che si tratta di un errore procedurale isolato, non sistematico, e che tutte le altre documentazioni risultano regolari. La sanzione viene applicata nel minimo.

Domande frequenti

Chi può richiedere l'acquisto di medicinali stupefacenti per una nave mercantile?

La richiesta deve essere redatta dal medico di bordo o, in sua assenza, da un medico fiduciario dell'armatore (art. 46 co. 1 T.U. 309/1990). Non è previsto che altri soggetti a bordo possano avanzare la richiesta direttamente.

A cosa serve il visto del medico di porto sulla richiesta?

Il visto del medico di porto del luogo in cui si trova il natante costituisce un controllo preventivo di legittimità e proporzionalità: verifica che i quantitativi richiesti siano nei limiti delle tabelle allegate alla L. 1045/1939 e che la nave abbia effettiva necessità dei medicinali.

Chi è responsabile della custodia dei medicinali a bordo?

Il consegnatario è il medico di bordo o, in sua assenza, il capitano della nave (art. 46 co. 4). Questa responsabilità è personale: il consegnatario deve annotare nel registro tutti i movimenti di carico e scarico.

Per quanto tempo deve essere conservato il registro di bordo?

Il registro di carico e scarico dei medicinali stupefacenti deve essere conservato a bordo della nave per due anni a decorrere dal giorno dell'ultima registrazione (art. 46 co. 6).

L'art. 46 è ancora vigente dopo la L. 8 febbraio 2001, n. 12?

Sì. L'art. 46 è stato abrogato dalla L. 12/2001, ma ha riacquistato efficacia ai sensi dell'art. 44, L. 16 gennaio 2003, n. 3, che ha ripristinato le disposizioni abrogate dalla riforma del 2001.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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