- Il Ministero della Salute può rilasciare autorizzazione alla detenzione di medicinali stupefacenti a soggetti che ne abbiano bisogno per il pronto soccorso di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto marittimi e aerei o di comunità temporanee, anche non lavorative.
- Il rilascio dell'autorizzazione presuppone la designazione di una persona responsabile della custodia e dell'utilizzo dei medicinali.
- L'autorizzazione indica i limiti quantitativi di detenzione, determinati sulla base delle esigenze prevedibili e calcolabili del contesto specifico.
- Si tratta di un'ipotesi residuale e discrezionale: il Ministero può — non deve — rilasciare l'autorizzazione, e solo al di fuori dei casi di detenzione obbligatoria già disciplinati dagli artt. 46 e 47.
Testo dell'articoloVigente
Art. 48 T.U. Stupefacenti — Approvvigionamento per le necessita’ di pronto soccorso. (N.D.R.: Il presente articolo, abrogato dall’art. 1,
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
comma 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12, ha riacquistato efficacia ai sensi di quanto disposto dall'art. 44, L. 16 gennaio 2003, n. 3.)
1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanita' puo' rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalita' di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto, marittimi ed aerei o di comunita' anche non di lavoro, di carattere temporaneo.
2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediante calcolabili, nonche' le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare. Torna al sommario
Stesso numero, altri codici
- Art. 48 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 48 D.Lgs. 159/2011 — Destinazione dei beni e delle somme
- Art. 48 D.Lgs. 209/2005 — Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
- Art. 48 D.Lgs. 42/2004 — Autorizzazione per mostre ed esposizioni
- Art. 48 CAD — Posta elettronica certificata
- Art. 48 c.c.: Curatore dello scomparso
Commento
Ratio e campo di applicazione
L'articolo 48 del D.P.R. 309/1990 introduce una fattispecie di autorizzazione ministeriale facoltativa e residuale, destinata a coprire le situazioni che esulano dall'ambito delle detenzioni obbligatorie disciplinate dagli articoli 46 (navi mercantili) e 47 (cantieri di lavoro). Il legislatore ha inteso consentire la detenzione di preparazioni stupefacenti anche in contesti in cui la presenza di scorte non è imposta per legge, ma può essere giustificata da concrete esigenze di pronto soccorso a favore di equipaggi, passeggeri o componenti di comunità temporanee.
I destinatari tipici della norma sono: compagnie di navigazione aerea o marittima per aeromobili e navi non soggetti alla L. 1045/1939, organizzatori di grandi eventi temporanei con servizio sanitario interno, spedizioni scientifiche o sportive in luoghi remoti, comunità residenziali temporanee prive di accesso immediato a strutture sanitarie. La clausola «anche non di lavoro» amplia significativamente il perimetro applicativo rispetto alle figure degli artt. 46 e 47.
Struttura dell'autorizzazione ministeriale
L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della Salute e deve contenere due elementi essenziali: l'indicazione della persona responsabile della custodia e dell'utilizzazione — un soggetto nominativamente designato, che assume responsabilità personale — e i limiti quantitativi di detenzione, determinati «in misura corrispondente alle esigenze mediante calcolabili». Quest'ultima formula implica che il richiedente deve prospettare al Ministero un'analisi delle esigenze prevedibili (numero di persone, durata della permanenza, probabilità statistica di eventi avversi) che giustifichi i quantitativi richiesti. Il Ministero effettua una valutazione discrezionale e può richiedere modifiche o ridurre i quantitativi autorizzati.
Natura discrezionale e carattere residuale
La norma usa la forma «può rilasciare», non «rilascia»: si tratta di una potestà discrezionale, non di un obbligo. Il Ministero può dunque legittimamente negare l'autorizzazione — con provvedimento motivato — qualora ritenga insufficientemente giustificata l'esigenza o eccessivi i quantitativi richiesti. Il carattere residuale è ribadito dall'incipit «fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria, previste negli articoli 46 e 47»: chi ricade nell'ambito di quelle norme speciali non può invocare l'art. 48 come regime alternativo più flessibile.
Obblighi del responsabile e controlli
La norma non disciplina espressamente gli obblighi di registrazione del responsabile designato, a differenza degli artt. 46 e 47 che prevedono esplicitamente il registro di carico e scarico. In via interpretativa, tuttavia, si ritiene che il responsabile sia soggetto agli obblighi generali di documentazione previsti dal T.U. e che eventuali istruzioni specifiche siano contenute nel provvedimento ministeriale di autorizzazione, ai sensi della previsione «le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare» (comma 2). L'autorizzazione può dunque contenere prescrizioni puntuali sul regime di custodia, sulle modalità di utilizzo e sulla rendicontazione periodica al Ministero.
Casi pratici
Caso 1: Compagnia di voli privati che richiede l'autorizzazione
Una compagnia di voli charter privati, operante su rotte transoceaniche con equipaggi ridotti non soggetti alla normativa sulla dotazione sanitaria obbligatoria, presenta al Ministero della Salute domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 48 per la detenzione di un kit di pronto soccorso contenente morfina cloridrato. La domanda indica come responsabile il capo servizio sanitario della compagnia, Tizio, e quantifica le esigenze in base al numero di voli mensili e alla distanza media dagli aeroporti di dirottamento. Il Ministero rilascia l'autorizzazione con limiti quantitativi inferiori a quelli richiesti, imponendo altresì un obbligo di rendiconto semestrale sulle dosi utilizzate. Tizio organizza procedure interne di custodia e utilizzo per rispettare le prescrizioni ministeriali.
Caso 2: Comunità temporanea in area remota
Caia, responsabile medico di una spedizione scientifica in area priva di copertura sanitaria per sei mesi, chiede al Ministero della Salute l'autorizzazione a detenere fentanyl transdermico per la gestione del dolore acuto in caso di infortuni gravi durante la spedizione. La domanda documenta l'isolamento geografico, il numero dei partecipanti e le esigenze statisticamente prevedibili. Il Ministero, con parere del Consiglio Superiore di Sanità, autorizza la detenzione indicando Caia come responsabile e stabilendo i quantitativi massimi. Caia è tenuta a rendicontare l'utilizzo al termine della spedizione e a restituire le dosi inutilizzate secondo le modalità indicate nell'autorizzazione.
Caso 3: Detenzione senza autorizzazione ministeriale
Sempronio, organizzatore di un grande evento sportivo della durata di tre giorni con cinquemila partecipanti, allestisce un punto di pronto soccorso interno e decide di dotarlo di morfina per il trattamento del dolore, ritenendo sufficiente la prescrizione del medico incaricato del servizio. All'atto dei controlli delle forze dell'ordine, emerge che Sempronio non ha mai richiesto né ottenuto l'autorizzazione ministeriale ex art. 48, che è invece condizione necessaria per la detenzione al di fuori delle ipotesi degli artt. 46 e 47. Il medicinale viene sequestrato. Sempronio è indagato per possesso non autorizzato di stupefacenti. La difesa eccepisce la buona fede e l'assenza di finalità illecite; il pubblico ministero valuta l'applicazione dell'art. 73, ma l'assenza di dolo e l'uso dichiaratamente terapeutico orientano verso una soluzione di archiviazione dopo la restituzione delle dosi al farmacista e la regolarizzazione della posizione.
Domande frequenti
Chi può chiedere l'autorizzazione ministeriale ex art. 48?
Possono richiederla i soggetti che abbiano esigenze di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto marittimi e aerei, o di comunità anche non lavorative di carattere temporaneo, purché la detenzione non rientri già nell'ambito degli artt. 46 e 47 T.U. 309/1990.
L'autorizzazione ex art. 48 è sempre concessa se viene richiesta?
No. La norma prevede che il Ministero 'può' rilasciarla, esprimendo una potestà discrezionale e non un obbligo. Il Ministero può negare l'autorizzazione o ridurre i quantitativi richiesti se le esigenze non risultano adeguatamente dimostrate.
Quali elementi deve contenere l'autorizzazione ministeriale?
L'autorizzazione deve indicare la persona responsabile della custodia e dell'utilizzo e i limiti quantitativi di detenzione, commisurati alle esigenze prevedibili e calcolabili. Può contenere ulteriori prescrizioni sulle modalità di custodia e rendicontazione (art. 48 co. 2).
Chi non ottiene l'autorizzazione e detiene comunque gli stupefacenti rischia penalmente?
Sì. La detenzione di stupefacenti senza la prescritta autorizzazione può integrare il reato di cui all'art. 73 T.U. 309/1990 o altre fattispecie penali, a seconda delle circostanze concrete e dell'elemento soggettivo del detentore.
L'art. 48 si applica alle navi di crociera o solo alle navi mercantili?
L'art. 48 copre mezzi di trasporto marittimi e aerei che non rientrano nell'ambito della detenzione obbligatoria ex art. 46. Le navi di crociera con passeggeri potrebbero rientrarvi se non soggette alla L. 1045/1939, ma la questione richiede verifica caso per caso in relazione alla classificazione della nave.
Vedi anche